LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2015
Materia:
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

Art. 15
 (Cluster)
1. La Regione riconosce l'importanza dei cluster quali strumenti volti allo sviluppo di economie di rete, sinergie e miglioramenti della competitività del territorio.
2. La Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG individuata distretto del cibo ai sensi dell' articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ), al fine di sviluppare le potenzialità dei cluster dell'agroalimentare e della bioeconomia del Friuli Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), in armonia con l'Agenzia per lo sviluppo rurale di cui alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA).
2 bis. Il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl Consortile, di cui all'articolo 55, comma 1, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del sistema casa a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento del mobile e della sedia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).
2 bis.1.  
( ABROGATO )
2 ter. Il COMET S.c.a.r.l., di cui all'articolo 55, comma 1, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster della metalmeccanica a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della meccanica, termoelettromeccanica, componentistica, materie plastiche e produzioni in metallo, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).
2 ter.1. Il DITEDI-Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali S.c.a.r.l., di cui all'articolo 55, comma 2, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del settore ICT e digitale a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della manifattura regionale, operando trasversalmente a essi per contribuire alla trasformazione dell'industria regionale, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).
2 ter.1.1. Al fine di attivare le sinergie tra gli attori del settore turistico e sviluppare strategie innovative per ottimizzare l'attrattività del territorio regionale, l'Amministrazione regionale promuove la creazione del cluster turismo. Il cluster è definito nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, quale soggetto competente a migliorare il settore turistico attraverso la creazione di un sistema di eccellenze del comparto turistico integrato.
2 ter.1.1.1 Il soggetto gestore del cluster è individuato con apposita deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle candidature pervenute alla Direzione competente in materia di turismo entro i trenta giorni successivi all'adozione del decreto del Direttore centrale che individua caratteristiche e requisiti che devono essere posseduti dai soggetti interessati alla candidatura.
2 quater. Il Cluster MareTC FVG- Maritime Technology Cluster FVG, individuato quale "Distretto dell'innovazione" ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 10 novembre 2005, n.26 (Disciplina in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), al fine di sviluppare le potenzialità del cluster delle tecnologie marittime a partire dai settori attinenti la cantieristica navale e nautica, l'offshore, incluse le relative filiere specializzate, i trasporti, la logistica, i servizi per la navigazione e il diportismo nautico del Friuli Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).
2 quinquies. Il Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani S.C.P.A. - CBM, individuato quale "Distretto dell'innovazione" ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 26/2005, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster "smart health" a partire dai settori del biomedicale, delle biotecnologie e della bioinformatica, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).
2 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in alternativa al sostegno di cui all'articolo 7, commi 43 e 43 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), a finanziare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le iniziative per lo sviluppo dei cluster, con esclusione del cluster di cui al comma 2 ter.1.1, volte a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture, lo scambio e il trasferimento di conoscenze e competenze, contribuendo efficacemente alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra le imprese e gli altri organismi che costituiscono il cluster.
2 sexies.1 Il finanziamento di cui al comma 2 sexies del cluster di cui al comma 2 avviene esclusivamente tramite la Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari.
2 septies. Le iniziative relative allo sviluppo dei cluster di cui ai commi 2 sexies e 2 sexies.1 hanno a oggetto anche congiuntamente:
a) l'innovazione del prodotto e del processo;
b) l'internazionalizzazione delle imprese;
c) lo sviluppo nel settore della logistica industriale;
d) l'introduzione di sistemi di certificazione aziendale.
2 octies. Con regolamenti sono definiti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 2 sexies.
2 octies.1 In sede di prima applicazione, sono ammissibili le spese relative alle iniziative per lo sviluppo dei cluster di cui al presente articolo, sostenute anche antecedentemente alla presentazione della relativa domanda.
2 octies.1.1 I soggetti richiedenti il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi del comma 2 sexies sono autorizzati, in sede di prima applicazione, a integrare la domanda di incentivo presentata ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Regione n. 183/2016, per il riconoscimento delle spese di personale per un ammontare massimo annuo di 1600 ore/uomo entro il termine stabilito con decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 28, comma 1, L. R. 19/2015
2Comma 2 ter aggiunto da art. 28, comma 1, L. R. 19/2015
3Comma 2 quater aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 20/2015
4Comma 2 quinquies aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 20/2015
5Comma 2 sexies aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 20/2015
6Comma 2 septies aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 20/2015
7Comma 2 octies aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 20/2015
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 4, L. R. 20/2015
9Parole sostituite al comma 2 quater da art. 4, comma 12, L. R. 33/2015
10Parole aggiunte al comma 2 sexies da art. 2, comma 87, lettera a), L. R. 14/2016
11Parole aggiunte al comma 2 octies da art. 2, comma 87, lettera b), L. R. 14/2016
12Comma 2 octies .1 aggiunto da art. 2, comma 87, lettera c), L. R. 14/2016
13Comma 2 ter .1 aggiunto da art. 91, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
14Comma 2 octies .1.1 aggiunto da art. 91, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
15Comma 2 bis .1 aggiunto da art. 2, comma 34, L. R. 45/2017
16Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 7, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
17Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 7, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
18A decorrere dall'1/1/2019, l'art. 7, c. 23, L.R. 29/2018 abroga il c. 34 dell'art. 2, L.R. 45/2017 aggiuntivo del c. 2 bis.1, del presente articolo.
19Comma 2 sexies .1 aggiunto da art. 2, comma 13, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
20Parole sostituite al comma 2 septies da art. 2, comma 13, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
21Comma 2 octies sostituito da art. 2, comma 13, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
22Comma 2 ter .1.1 aggiunto da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
23Comma 2 ter .1.1.1 aggiunto da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
24Parole aggiunte al comma 2 sexies da art. 36, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
25Parole sostituite al comma 2 bis da art. 91, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
26Parole sostituite al comma 2 ter da art. 91, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
27Parole sostituite al comma 2 ter .1 da art. 91, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021
28Ai sensi dell'art. 96, c. 2, L.R. 3/2021, è confermata l'abrogazione del c. 2 bis.1 dell'art. 15 della L.R. 3/2015, a decorrere dall'1/1/2019, per effetto dell'art. 7, c. 23 della L.R. 29/2018, di abrogazione dell'art. 2, c. 34 della L.R. 45/2017.
29Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 55, lettera a), L. R. 13/2021 , a decorrere dall'1/1/2022.
30Parole sostituite al comma 2 quinquies da art. 7, comma 2, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.