LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2015
Materia:
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, punto 6, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), e nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali, con la presente legge riforma gli strumenti di politica economica con l'obiettivo di migliorare l'attrattività del territorio per favorire:
a) nuovi investimenti;
b) lo sviluppo del sistema produttivo;
c) la crescita economica;
d) la tutela e la crescita dell'occupazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:
a) sostiene l'attrattività del contesto territoriale mediante la promozione dello sviluppo sostenibile e la limitazione del consumo del suolo, il contrasto alla dispersione insediativa e alla delocalizzazione produttiva;
b) introduce nuovi strumenti di promozione per nuovi investimenti;
c) sostiene lo sviluppo del sistema produttivo, anche al fine di sostenere e tutelare l'occupazione;
d) attua misure di semplificazione a favore dello sviluppo delle imprese;
e) sostiene le specializzazioni produttive.