LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26

Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/11/2015
Materia:
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

TITOLO IV
 NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 48
 (Norme transitorie)
1. Le disposizioni del capo IX della legge regionale 21/2007 continuano ad applicarsi al rendiconto per l'esercizio 2015.
2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione la data e le modalità di applicazione alle singole gestioni fuori bilancio delle norme del decreto legislativo 118/2011.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 31/2017
2Parole soppresse al comma 2 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 31/2017
Art. 49
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Le disposizioni di cui ai titoli I e III hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.