LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26

Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/11/2015
Materia:
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

TITOLO II
 DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI
Art. 12
 (Reiscrizione residui perenti)
1. Alla legge regionale 21/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 7 ter dell'articolo 18 è abrogato;

b)
il comma 3 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:
<<3. Le somme impegnate sono conservate nel conto dei residui negli esercizi successivi a quello cui l'impegno si riferisce.>>;

c)
il comma 4 dell'articolo 51 è abrogato.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riassegnare in bilancio i residui perenti annotati nel conto del patrimonio alla data dell'1 gennaio 2015 che non risultino essere stati successivamente cancellati o reiscritti.
3. Con proprio decreto l'Assessore regionale competente in materia di bilancio dispone il prelevamento delle somme necessarie all'attuazione del comma 2 dal fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti e la loro reiscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si fa fronte con i fondi stanziati sull'unità di bilancio 10.5.1.1173 e sui capitoli 9685 e 9686 e sull'unità di bilancio 10.5.2.1173 e sui capitoli 9691, 9692 e 9693 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 13
 (Deroga all'ordinazione di pagamento della spese)
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 46 della legge regionale 21/2007 è inserito il seguente:
<<3 bis. In deroga al comma 3, l'ordinazione di pagamento relativa alle rate dei ruoli di spesa fissa con scadenza nell'esercizio è disposta a partire dal primo giorno lavorativo dell'esercizio medesimo.>>.

Art. 14
 (Gestione degli ordini di accredito al 31 dicembre 2015)
1.
L' articolo 52 bis della legge regionale 21/2007 è abrogato, quindi nessun ordine di accredito sarà trasportato all'esercizio successivo.

2. Con riferimento alle operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario 2015, le somme relative agli ordini di accreditamento, rimasti del tutto o in parte inutilizzati al 31 dicembre 2015, possono, a seguito di richiesta del funzionario delegato, essere conservate in conto residui dell'esercizio 2016 solo qualora siano relative a obbligazioni giuridicamente perfezionate secondo i criteri previsti dal decreto legislativo 118/2011 . L'impegno di spesa, così conservato, individua, come soggetto creditore, il beneficiario finale e porta l'indicazione delle somme da pagare.
3.
Dopo il comma 3 dell'articolo 66 della legge regionale 21/2007 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Le somme relative agli ordini di accreditamento relativi a spese previste a carico dei capitoli di cui al comma 1, rimasti del tutto o in parte inutilizzati al 31 dicembre 2015, possono, a seguito di richiesta del funzionario delegato, essere conservate in conto residui dell'esercizio 2016 solo qualora siano relative a obbligazioni giuridicamente perfezionate secondo i criteri previsti dal decreto legislativo 118/2011 . In tal caso nelle scritture contabili è individuato il beneficiario e il relativo importo.>>.

4.
Il comma 4 dell'articolo 66 della legge regionale 21/2007 è abrogato, quindi nessun ordine di accredito sarà trasportato all'esercizio successivo.

Art. 15
 (Gestione servizi sanitari)
1. A seguito dell'aumento della spesa sanitaria, determinato anche dall'impiego dei farmaci innovativi per l'epatite C e per il trattamento di alcune forme rare e gravi di emofilia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire agli enti del Servizio sanitario regionale l'importo di 25 milioni di euro, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e successive modifiche.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4364 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
3. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte con le maggiori entrate previste per l'anno 2015 a valere sull'unità di bilancio 1.3.6 e sul capitol0 100 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 16
 (Trasferimento di risorse tra fondi contrattuali per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale regionale)
1. Le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, a seguito della periodica revisione dei fabbisogni professionali e della dotazione organica, possono ridurre stabilmente le risorse finanziarie del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale dirigente, con corrispondente incremento delle risorse stabili per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale non dirigente, a fronte delle riduzioni numeriche apportate alla dotazione organica della dirigenza medesima; il trasferimento delle risorse è operato nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali. Una quota delle risorse del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale dirigente che residua a seguito dell'applicazione di istituti contrattuali riferita ad annualità precedenti può, altresì, essere destinata, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali, alla contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale non dirigente.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 53, comma 5, L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 17
 (Misure urgenti in campo economico e in materia di edilizia)
1. Il fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale di cui all' articolo 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è autorizzato a rimettere il debito avente a oggetto la restituzione del capitale anticipato ai sensi dell' articolo 14, comma 50, della legge regionale 11/2009 :
a) alla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive di cui all' articolo 2, comma 11, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), nella misura di 15 milioni di euro;
b) alla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all' articolo 2, comma 11, della legge regionale 6/2013 , nella misura di 15 milioni di euro;
c) al fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo nella misura di 28.453.814,33 euro.
2. In conseguenza di quanto previsto al comma 1 e limitatamente alle risorse ivi indicate, l'Amministrazione regionale rinuncia definitivamente a ordinare al fondo per la stabilizzazione del sistema economico regionale, ai sensi dell' articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009 , i previsti rientri al bilancio regionale.
3. Al fine di neutralizzare gli effetti a carico del bilancio regionale derivanti dalla contabilizzazione della rinuncia ai rientri di cui al comma 2, a valere sull'unità di bilancio 4.5.270 e sul capitolo 999 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, si provvede mediante l'aumento degli stanziamenti del "Fondo finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dalla rinuncia ai rientri di cui all' articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009 ", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015, per un importo pari a 58.453.814,33 euro.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 58.453.814,33 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.5069 e del capitolo 9969 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dalla rinuncia ai rientri di cui all' articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009 ".
5. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 4, per complessivi 58.453.814,33 euro, si fa fronte:
a) per l'importo di 55 milioni di euro con le maggiori entrate previste per l'anno 2015 a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 per gli importi a fianco di ciascuno indicati: unità di bilancio 1.3.6 capitolo 100 5 milioni di euro; unità di bilancio 1.1.3 capitolo 80 50 milioni di euro;
b) per l'importo di 3.453.814,33 euro mediante storno dall'unità di bilancio 10.5.2.1173 e dal capitolo 9691 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
6.  
( ABROGATO )
(2)
7. In fase di prima applicazione il provvedimento di cui all' articolo 16, comma 9, della legge regionale 18/2015 è adottato con deliberazione della Giunta regionale.
8.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile);
b) i commi 2 e 6 dell' articolo 31 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);
d) l'articolo 81, il comma 1 dell'articolo 86 e l' articolo 88 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).
9. Ai fini del contenimento dei consumi energetici, gli edifici o le unità immobiliari situati sul territorio regionale sono dotati dell'attestato di prestazione energetica in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).
10. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano anche ai progetti degli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in corso i procedimenti volti al conseguimento del titolo abilitativo edilizio, con specifico riguardo agli interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare esistente privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, con particolare riferimento al profilo della sicurezza sismica o del risparmio energetico, nell'ambito delle politiche di cui all' articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), finanziati ai sensi dell' articolo 9, comma 26, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).
Note:
1Vedi la disciplina transitoria del comma 7, stabilita da art. 9, comma 22, L. R. 14/2016
2Comma 6 abrogato da art. 13, comma 13, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 16, L.R. 18/2015.
Art. 18
1.
Al comma 57 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), le parole << 15 settembre >> sono sostituite dalle seguenti << 30 novembre >>.

Art. 19
 (Finanziamento del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC))
1. Al fine di garantire il raggiungimento delle finalità previste dal Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, nel rispetto dei vincoli posti dalla deliberazione CIPE 21/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, con risorse proprie, la spesa complessiva di 3.600.000 euro ripartendola in:
a) 1.500.000 euro a copertura dell'intervento per la realizzazione della rete wireless per l'accesso ad Internet in area montana di cui alla Linea di Azione 4.1.1 "Sviluppo di filiere produttive in area montana" del Programma;
b) 2.100.000 euro a parziale copertura degli interventi di viabilità forestale e piattaforma di stoccaggio di cui alla Linea di Azione 4.2.1 "Sviluppo infrastrutture pubbliche a supporto della filiera foresta-legno energia" del Programma.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, e in base ai dati rilevati al 15 novembre 2015 con il sistema di monitoraggio delle risorse FSC, dispone l'allocazione delle risorse di cui al comma 1, lettera b).
3. Le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione che si rendono disponibili per effetto di quanto disposto dal comma 1 sono destinate dall'Amministrazione regionale alla realizzazione di ulteriori interventi nell'ambito del PAR FSC della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 a seguito di riprogrammazione come illustrato nella deliberazione della Giunta regionale n. 2089 del 23 ottobre 2015.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.2.2.5070 e del capitolo 9618 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Spese per la realizzazione della rete wireless per l'accesso ad Internet in area montana di cui alla Linea di Azione 4.1.1 "Sviluppo di filiere produttive in area montana" nell'ambito del PAR FSC - Fondi regionali>>.
5. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 2.100.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.2.2.5070 e del capitolo 9619 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Spese a sostegno degli interventi di viabilità forestale e piattaforma di stoccaggio di cui alla Linea di Azione 4.2.1 "Sviluppo infrastrutture pubbliche a supporto della filiera foresta-legno energia " nell'ambito del PAR FSC - Fondi regionali>>.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 4 e 5 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.2.2.1166 e dal capitolo 9600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 20
  (Modifica all' articolo 8 della legge regionale 4/2001 concernente le spese delle Direzioni regionali)
1.
Al comma 52 dell'articolo 8 della legge regionale 4/2001 la parola << proprie >> è soppressa.

Art. 21
  (Interpretazione autentica dei commi 3 e 7 dell' articolo 5 della legge regionale 13/2015 )
1. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui ai commi 3 e 7 dell' articolo 5 della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro), relative alla messa a disposizione a titolo gratuito dei beni immobili strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite, trovano applicazione anche nei casi in cui, per ragioni organizzative, gli immobili siano individuati, d'intesa tra gli enti interessati, in data successiva all'1 luglio 2015.
Art. 22
 (Assegnazione a favore del Comune di Valvasone Arzene della prima annualità del finanziamento di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione)
1.
Dopo l' articolo 7 della legge regionale 5 novembre 2014, n. 20 (Istituzione del Comune di Valvasone Arzene mediante fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3) dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) è inserito il seguente:
<<Art. 7 bis
 (Assegnazione del fondo di accompagnamento per i Comuni risultanti da fusione)
1. Il comune di Valvasone Arzene beneficia del trasferimento di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).
2. La prima annualità spettante per l'anno 2015, pari a 300.000 euro, è assicurata a valere sul fondo di cui all' articolo 66, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 25/2014), e assegnata entro il 30 novembre 2015, con riferimento all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1833 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.>>.

Art. 23
1. All' articolo 33 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. La gestione dei contributi di cui al comma 1 è delegata alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trieste e i rapporti tra la Regione e la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trieste sono disciplinati da apposita convenzione; per l'attività di gestione dei contributi è riconosciuto il rimborso delle spese nel limite massimo del 2 per cento della dotazione trasferita e comunque entro il limite delle spese effettivamente sostenute.>>;

b)
il comma 6 è abrogato.

2.
Per le finalità di cui all' articolo 33, comma 5, della legge regionale 3/2015 , come sostituito dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1015 e del capitolo 8082 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione " Rimborso alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste per l'attività di gestione dei contributi relativi all'Area di crisi complessa di Trieste ".

3. All'onere previsto dal comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1015 e del capitolo 8070 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 24
 (Finanziamento alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio per la viabilità locale)
1. Al fine di far fronte a interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità locale lungo il percorso interessato dal Giro d'Italia 2016, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio.
2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, conformemente a quanto previsto dall' articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.1.1.3021 e del capitolo 1117 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Finanziamento straordinario alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio per far fronte a interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità locale lungo il percorso interessato dal Giro d'Italia 2016".
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.2.1.1158 e dal capitolo 1057 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 25
 (Finanziamento delle domande di società sportive non professionistiche regionali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande presentate ai sensi dell' articolo 2, comma 53, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), dalle società sportive non professionistiche regionali di cui all' articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), e relative ai campionati 2014-2015.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 e del capitolo 8998 di nuova istituzione con la denominazione "Finanziamento alle società sportive che nei diversi sport di squadra militano nei campionati di rango più elevato-domande relative ai campionati 2014-2015".
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 8978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 26
 (Contributo al Comune di Arta Terme)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme un contributo di 80.000 euro a ristoro degli oneri di ammortamento dei mutui contratti negli anni pregressi per l'adeguamento funzionale e la ristrutturazione del complesso termale, nonché a copertura degli oneri, anche già sostenuti, per interventi di adeguamento di strutture e impianti alle normative vigenti.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa, dei contratti di mutuo con relativo piano di ammortamento e del prospetto riepilogativo degli oneri finanziari sostenuti, nonché di un quadro economico degli interventi previsti per interventi di adeguamento. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000 .
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.3420 e del capitolo 1897 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo al Comune di Arta Terme a ristoro degli oneri di ammortamento dei mutui contratti negli anni pregressi e per l'adeguamento strutture e impianti del complesso termale alle normative vigenti".
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1889 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 27
 (Conferma di contributi al Consorzio per la zona industriale dell'Aussa Corno)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale), al Consorzio per la zona industriale dell'Aussa Corno per la rinaturalizzazione compensativa dell'impatto sull'ambiente delle zone industriali, ed erogati a inizio lavori, intendendosi per tale, in via di interpretazione autentica, lo svolgimento di attività prodromiche all'acquisizione di aree, finalizzata alla rinaturalizzazione medesima, anche mediante procedure espropriative.
2. I contributi erogati sono ridotti in misura proporzionale rispetto alla mancata realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria o potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi nelle aree di cui al comma 1.
Art. 28
 (Eventi per il quarantennale del terremoto del 1976)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'anno 2015 per spese da sostenere fino al 31 dicembre 2016 all'Associazione Comuni terremotati e Sindaci della ricostruzione del Friuli un contributo per il perseguimento delle finalità istituzionali, nonché per l'organizzazione degli eventi collegati al quarantennale del sisma del 1976.
2. Per la finalità prevista dal comma 1 l'Associazione dei Comuni terremotati e Sindaci della ricostruzione del Friuli presenta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla Direzione centrale competente. Con il decreto di concessione sono definite le modalità di erogazione e quelle della rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1842 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.1.1.1161 e dal capitolo 404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 26, lettera a), L. R. 33/2015
2Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 26, lettera b), L. R. 33/2015
Art. 29
  (Proroga dei termini previsti dalla legge regionale 26/2014 )
1. I termini di cui all'articolo 7, comma 1, all'articolo 26, comma 1, all'articolo 27, comma 1, all'articolo 36, comma 1, all'articolo 40, comma 1, e all'articolo 56 ter, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono prorogati di centoventi giorni.
2. Il primo bilancio delle Unioni territoriali intercomunali è approvato entro il termine di avvio da parte delle stesse delle funzioni comunali. L'Assemblea dell'Unione prescinde dal parere dei consigli dei Comuni aderenti di cui all' articolo 13, comma 11, della legge regionale 26/2014.
2 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 27, L. R. 33/2015
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 47, L. R. 14/2016
3Comma 2 bis abrogato da art. 9, comma 48, L. R. 14/2016
Art. 30
 (Vendite di fine stagione)
1.
Il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 << Disciplina organica del turismo >>), è sostituito dal seguente:
<<2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate per periodi di tempo limitato determinati a facoltà dell'esercente, ricompresi entro le date stabilite annualmente dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria dei lavoratori e delle imprese del commercio, nonché le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, e tenuto conto degli indirizzi espressi dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.>>.

Art. 31
 (Variazioni contabili urgenti)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella A.
2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 pari a 35 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede con le maggiori entrate di pari importo previste sull'unità di bilancio 1.3.6 e sul capitolo 9116 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
3. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella B.
4. Al fine di disporre il riallineamento delle imputazioni contabili rispetto alle date di scadenza dei ruoli di spesa sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 di cui all'annessa Tabella C. Le variazioni relative alle annualità autorizzate per gli anni successivi al 2017 fanno riferimento alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.