LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26

Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/11/2015
Materia:
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 9
 (Atti amministrativi di variazione al bilancio finanziario gestionale)
1. Nel corso dell'esercizio, il Ragioniere generale con proprio provvedimento dispone:
a) le variazioni fra gli stanziamenti dei capitoli all'interno della medesima Tipologia o del medesimo Programma e Macroaggregato;
b) l'adeguamento delle denominazioni dei capitoli legato ad esigenze di classificazione o di rappresentazione dell'intervento previsto in legge;
c) l'istituzione di nuovi capitoli di entrata per le somme che si prevede di riscuotere nel corso dell'esercizio;
d) gli storni tra capitoli all'interno della medesima Tipologia o Programma e quarto livello del piano dei conti, qualora ciò si renda necessario per esigenze di competenza amministrativa dei singoli centri di responsabilità amministrativa.
(2)
2. Con gli stessi provvedimenti viene disposta, ove occorra, l'istituzione di nuovi capitoli.
3.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 14/2016
3Comma 3 abrogato da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 14/2016