Art. 40
1.
Gli enti del Servizio sanitario regionale tengono obbligatoriamente i seguenti libri:
a) il libro-giornale, che rileva ogni registrazione di contabilità generale;
b) il libro degli inventari;
c) il libro dei beni ammortizzabili;
d) il libro delle deliberazioni del Direttore generale;
e) il libro delle adunanze del Collegio sindacale.
2. Il libro degli inventari contiene l'indicazione e la valutazione di tutte le attività e passività relative all'ente, tenendo distinte quelle attinenti all'attività sanitaria da quelle concernenti i servizi socio-assistenziali.
3. All'interno del libro dei beni ammortizzabili vanno annotate tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali registrate, tenendo distinte quelle attinenti all'attività sanitaria da quelle concernenti i servizi socio-assistenziali.
4. Il libro delle deliberazioni del Direttore generale è costituito dalla raccolta degli atti adottati dal Direttore nell'esercizio delle sue funzioni di direzione e organizzazione.
5. Il libro delle adunanze del Collegio sindacale riporta i verbali delle riunioni del Collegio sindacale.
6. Ulteriori indicazioni sui libri obbligatori possono essere definite dalla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia con propri atti.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.