LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26

Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/11/2015
Materia:
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 37
 (Contributi in conto capitale)
1. I contributi e i trasferimenti in conto capitale sono finalizzati alla patrimonializzazione degli enti del Servizio sanitario regionale.
2. I contributi e i trasferimenti in conto capitale regionali e statali vengono concessi per adeguare gli enti del Servizio sanitario regionale ai requisiti strutturali, tecnologici minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche.
3. Le donazioni e gli atti di liberalità riguardanti beni durevoli sono contabilmente assimilabili ai contributi in conto capitale, la loro accettazione è disposta dal Direttore generale.
4. In conformità alla programmazione sanitaria statale e regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale finanziamenti, contributi e trasferimenti, in conto capitale nella misura del 100 per cento della spesa necessaria per interventi d'investimento ai fini dell’inserimento nel programma triennale degli investimenti, per i fini stabiliti ai commi 1 e 2, ai sensi dell'articolo 33 relativi al patrimonio indisponibile come definito all'articolo 36, comma 3.
5. La concessione dei contributi e trasferimenti in conto capitale di cui al comma 4 è disposta in via definitiva ad approvazione degli atti di programmazione della Giunta regionale.
6. Le quote di finanziamento di cui all'articolo 33, comma 10, sono concesse in via definitiva, anche in quote separate, su istanza del legale rappresentante contenente, oltre alla descrizione di ogni intervento, il relativo costo e il cronoprogramma attuativo.
7. Gli enti del Servizio sanitario regionale sono tenuti a comunicare le variazioni ai cronoprogrammi relativi ai decreti di concessione di cui al comma 5 relativi ai contributi di cui al comma 4, ai fini dell'eventuale rideterminazione degli importi concessi, prima della trasmissione della richiesta di erogazione di cui al comma 8.
8. I contributi di cui al comma 4 sono erogati, previa richiesta annuale del legale rappresentante dell'ente, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario. Per gli interventi edili-impiantistici sono riconoscibili anche gli importi relativi alle spese generali e tecniche.
9. La rendicontazione degli interventi di investimento degli enti del Servizio sanitario regionale è costituita dalla certificazione del legale rappresentante dell'ente della regolare attuazione e completamento degli interventi previsti e dalle ulteriori certificazioni e documentazioni eventualmente previste dal decreto di concessione.
10. La rendicontazione è approvata dalla Direzione centrale competente che attesta la presenza di tutte le certificazioni e documentazioni di cui al comma 9. Le certificazioni e le documentazioni trasmesse a titolo di rendiconto sono oggetto di controllo a campione.
10 bis. I trasferimenti in conto capitale di cui al comma 4 sono erogati nella misura del 100 per cento con l'atto di concessione definitiva.
11. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano a decorrere dall'anno 2016 con la programmazione triennale 2016-2018 per gli interventi di investimento nel settore sanitario. Per gli interventi di investimento programmati prima dell'anno 2016 continua a trovare applicazione l'articolo 4, commi da 7 a 14, della legge regionale 4/2001 .
11 bis. Le risorse finanziarie relative ai piani di investimento degli enti del Servizio sanitario regionale, programmati prima dell'anno 2016, sono trasferite in via definitiva qualora dalla documentazione in atti sia accertata l'avvenuta presentazione della relativa rendicontazione.
11 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti finali in relazione agli atti di concessione riferiti ai piani di investimento di cui al comma 11 bis e, per le quote anticipate ai sensi dell' articolo 4, comma 9, della legge regionale 4/2001 in misura inferiore al 100 per cento, a erogare il relativo saldo.
11 quater. Le eventuali economie contributive determinate dall'applicazione dei commi 11 bis e 11 ter vengono utilizzate dagli enti del Servizio sanitario regionale per altre tipologie di interventi di investimento.
11 quinquies. Fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, i beneficiari, a completamento degli interventi di cui al comma 11 quater, in deroga a quanto previsto dall' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale attestano l'utilizzo delle relative somme e la loro regolare esecuzione. Resta ferma la facoltà da parte dell'Amministrazione regionale di richiedere ai beneficiari l'esibizione della documentazione comprovante la realizzazione degli interventi previsti dal comma 11 quater.
12. In via transitoria, per l'anno 2016, la Giunta regionale stabilisce l'elenco degli interventi di investimento di singolo importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, inseriti dagli enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale nel Programma preliminare degli investimenti per i quali l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti in conto capitale nella misura del 100 per cento della spesa necessaria.
12 bis. I finanziamenti per gli interventi di investimento nel settore sanitario programmati prima dell'anno 2016 classificati, ai sensi dell' articolo 4, comma 8, della legge regionale 4/2001 :
a) di <<rilievo aziendale>>, di cui all'articolo 4, comma 7, lettere a) e c), negli atti di programmazione annuale sono erogati in via anticipata nella misura massima dell'80 per cento dell'importo concesso, ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale degli atti di programmazione annuale di cui all' articolo 20 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), e purché siano stati regolarmente presentati i rendiconti, relativi ad anticipazioni già erogate, i cui termini siano venuti a scadenza nell'anno precedente. Si provvede al saldo dei finanziamenti di rilievo aziendale sulla base della presentazione della certificazione di cui al comma 9;
b) di <<rilievo regionale>> negli atti di programmazione annuale sono erogati, previa richiesta annuale del legale rappresentante dell'ente, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario. Per gli interventi edili-impiantistici sono riconoscibili anche gli importi relativi alle spese generali e tecniche.
(2)
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
2Comma 12 bis aggiunto da art. 8, comma 4, L. R. 14/2016
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 8, lettera a), L. R. 31/2017
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 8, lettera b), L. R. 31/2017
5Parole aggiunte al comma 4 da art. 9, comma 8, lettera c), L. R. 31/2017
6Parole aggiunte al comma 5 da art. 9, comma 8, lettera d), L. R. 31/2017
7Parole aggiunte al comma 7 da art. 9, comma 8, lettera e), L. R. 31/2017
8Parole sostituite al comma 8 da art. 9, comma 8, lettera f), L. R. 31/2017
9Comma 10 bis aggiunto da art. 9, comma 8, lettera g), L. R. 31/2017
10Comma 11 bis aggiunto da art. 11, comma 5, L. R. 12/2018
11Comma 11 ter aggiunto da art. 11, comma 5, L. R. 12/2018
12Comma 11 quater aggiunto da art. 11, comma 5, L. R. 12/2018
13Comma 11 quinquies aggiunto da art. 9, comma 8, L. R. 25/2018
14Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 3, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
15Parole soppresse al comma 4 da art. 8, comma 3, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.