LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26

Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/11/2015
Materia:
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

CAPO III
 PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Art. 41
 (Programmazione economica annuale)
1. La programmazione economica degli enti del Servizio sanitario regionale viene predisposta annualmente, in coerenza con la pianificazione e la programmazione della Regione.
2. Ai fini della programmazione economica il piano attuativo di cui all'articolo 32 contiene obbligatoriamente:
a) il bilancio preventivo economico annuale, come disciplinato dal decreto legislativo 118/2011 , che include il conto economico preventivo e il piano dei flussi di cassa prospettici;
b) la nota illustrativa;
c) il Programma triennale dei lavori pubblici e il Programma triennale di acquisti di beni e servizi, nonché gli Elenchi annuali che definiscono gli investimenti da effettuare e le relative fonti di finanziamento;
d) la relazione redatta dal Direttore generale;
e) il conto economico preventivo dei Presidi ospedalieri;
f) la programmazione del personale.
(2)
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
2Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 8, comma 8, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 42
 (Gestione per budget)
1. Il bilancio preventivo economico annuale degli enti del Servizio sanitario regionale prevede l'applicazione di una gestione per budget.
2. All'interno degli enti del Servizio sanitario regionale sono individuate le unità di budget, per le quali sono definiti gli obiettivi e le risorse assegnate.
3. I Dirigenti responsabili delle unità di budget rispondono al Direttore generale del raggiungimento degli obiettivi e dell'utilizzo delle risorse assegnate.
4. Il Direttore generale è responsabile del budget generale degli enti. A tal fine, predispone gli interventi organizzativi e procedurali necessari all'attuazione del metodo di budget.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.