LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26

Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/11/2015
Materia:
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

CAPO II
 DISPOSIZIONI CONTABILI PER IL SETTORE SANITARIO
Art. 34
 (Sistema contabile)
1. Gli enti del Servizio sanitario regionale applicano le disposizioni, i princìpi contabili e gli schemi di bilancio di cui al titolo II del decreto legislativo 118/2011 .
2. La Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia con decreto del Direttore centrale può fornire indicazioni contabili di dettaglio per gli enti del Servizio sanitario regionale, nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto legislativo 118/2011 .
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
Art. 35
 (Gestione contabile dei servizi socio-assistenziali)
1. Gli enti del Servizio sanitario regionale possono assumere la gestione di attività socio-assistenziali, su delega di singoli enti locali, con oneri a totale carico degli stessi. La contabilizzazione di dette gestioni è specifica e separata rispetto a quella propria degli enti delegati.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
Art. 36
 (Gestione patrimoniale)
1. Per i beni mobili e immobili degli enti del Servizio sanitario regionale trova applicazione l' articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ).
2. Il patrimonio degli enti del Servizio sanitario regionale è costituito da tutti i beni ad essi appartenenti classificati in indisponibili e disponibili.
3. Il patrimonio indisponibile è costituito dai beni, mobili e immobili, usati per il perseguimento dei fini istituzionali degli enti del Servizio sanitario regionale, e da quelli classificati indisponibili dalla normativa vigente.
4. Il bene indisponibile non può essere alienato né può, anche parzialmente, essere posto a garanzia di un mutuo o altra forma di indebitamento.
5. Il bene indisponibile può essere usato da altri enti pubblici o privati, per scopi compatibili con la destinazione sanitaria.
6. L'uso del bene indisponibile è deciso dal Direttore generale e l'assegnazione a terzi, pubblici o privati, può avvenire:
a) a titolo oneroso;
b) a titolo gratuito, purché l'utilizzatore persegua finalità di interesse generale in materia di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e ospedaliera.
7. L'assegnazione dei beni al patrimonio indisponibile o disponibile è effettuata dal Direttore generale, a cui compete anche il trasferimento di un bene da una categoria all'altra del patrimonio aziendale. Il trasferimento di un bene immobile indisponibile alla categoria dei beni disponibili è preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale.
8. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili a destinazione sanitaria sono assoggettati a previa autorizzazione della Giunta regionale.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
2Parole aggiunte al comma 7 da art. 9, comma 71, L. R. 13/2019
Art. 37
 (Contributi in conto capitale)
1. I contributi e i trasferimenti in conto capitale sono finalizzati alla patrimonializzazione degli enti del Servizio sanitario regionale.
2. I contributi e i trasferimenti in conto capitale regionali e statali vengono concessi per adeguare gli enti del Servizio sanitario regionale ai requisiti strutturali, tecnologici minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche.
3. L'accettazione di donazioni e atti di liberalità riguardanti beni durevoli è disposta dal Direttore generale. Le tipologie di beni biomedicali donati devono essere presenti nel Programma preliminare degli investimenti per acquisizioni di beni mobili e tecnologici e suoi aggiornamenti di cui all'articolo 33.
4. In conformità alla programmazione sanitaria statale e regionale, come contenuta negli atti di programmazione approvati della Giunta regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti del SSR finanziamenti, nella forma di contributi e trasferimenti, in conto capitale nella misura del 100 per cento della spesa necessaria per interventi d'investimento.
5. Gli enti del SSR adottano gli atti di programmazione e i loro aggiornamenti secondo quanto previsto dall'articolo 33, commi 10 e 11, a seguito dell'atto di concessione del finanziamento.
6. Negli atti di programmazione e loro aggiornamenti, gli enti del SSR sono tenuti a programmare interamente l'utilizzo delle risorse concesse ai sensi del comma 4.
7. Gli enti del SSR comunicano gli aggiornamenti dei cronoprogrammi di avanzamento fisico e finanziario relativi agli interventi di investimento oggetto dei decreti di concessione di cui al comma 5 in sede di report di cui al Capo IV.
8. I contributi di cui al comma 4 sono erogati, previa richiesta annuale del legale rappresentante dell'ente, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario. Per gli interventi edili-impiantistici sono riconoscibili anche gli importi relativi alle spese generali e tecniche. I trasferimenti in conto capitale di cui al comma 4 sono erogati nella misura del 100 per cento con l'atto di concessione.
9. La rendicontazione degli interventi di investimento degli enti del SSR è costituita dalla certificazione del legale rappresentante dell'ente della regolare attuazione e completamento degli interventi previsti e dalle ulteriori certificazioni e documentazioni eventualmente previste dal decreto di concessione oltre che dell'elenco degli investimenti effettuati.
10. La rendicontazione è approvata dalla Direzione centrale competente che attesta la presenza di tutte le certificazioni e documentazioni di cui al comma 9. Le certificazioni e le documentazioni trasmesse a titolo di rendiconto sono oggetto di controllo a campione.
10 bis.  
( ABROGATO )
11. Per gli interventi di investimento programmati prima dell'anno 2016 continua a trovare applicazione l'articolo 4, commi da 7 a 14, della legge regionale 4/2001.
11 bis. Le risorse finanziarie relative ai piani di investimento degli enti del Servizio sanitario regionale, programmati prima dell'anno 2016, sono trasferite in via definitiva qualora dalla documentazione in atti sia accertata l'avvenuta presentazione della relativa rendicontazione.
11 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti finali in relazione agli atti di concessione riferiti ai piani di investimento di cui al comma 11 bis e, per le quote anticipate ai sensi dell' articolo 4, comma 9, della legge regionale 4/2001 in misura inferiore al 100 per cento, a erogare il relativo saldo.
11 quater. Le eventuali economie contributive determinate dall'applicazione dei commi 11 bis e 11 ter vengono utilizzate dagli enti del Servizio sanitario regionale per altre tipologie di interventi di investimento.
11 quinquies. Fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, i beneficiari, a completamento degli interventi di cui al comma 11 quater, in deroga a quanto previsto dall' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale attestano l'utilizzo delle relative somme e la loro regolare esecuzione. Resta ferma la facoltà da parte dell'Amministrazione regionale di richiedere ai beneficiari l'esibizione della documentazione comprovante la realizzazione degli interventi previsti dal comma 11 quater.
12.  
( ABROGATO )
12 bis. Al saldo dei finanziamenti per gli interventi di investimento nel settore sanitario programmati prima dell'anno 2016 classificati, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge regionale 4/2001:
a) di <<rilievo aziendale>>, di cui all'articolo 4, comma 7, lettere a) e c), si provvede sulla base della presentazione della certificazione di cui al comma 9;
b) di <<rilievo regionale>> si provvede previa richiesta annuale del legale rappresentante dell'ente, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
2Comma 12 bis aggiunto da art. 8, comma 4, L. R. 14/2016
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 8, lettera a), L. R. 31/2017
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 8, lettera b), L. R. 31/2017
5Parole aggiunte al comma 4 da art. 9, comma 8, lettera c), L. R. 31/2017
6Parole aggiunte al comma 5 da art. 9, comma 8, lettera d), L. R. 31/2017
7Parole aggiunte al comma 7 da art. 9, comma 8, lettera e), L. R. 31/2017
8Parole sostituite al comma 8 da art. 9, comma 8, lettera f), L. R. 31/2017
9Comma 10 bis aggiunto da art. 9, comma 8, lettera g), L. R. 31/2017
10Comma 11 bis aggiunto da art. 11, comma 5, L. R. 12/2018
11Comma 11 ter aggiunto da art. 11, comma 5, L. R. 12/2018
12Comma 11 quater aggiunto da art. 11, comma 5, L. R. 12/2018
13Comma 11 quinquies aggiunto da art. 9, comma 8, L. R. 25/2018
14Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 3, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
15Parole soppresse al comma 4 da art. 8, comma 3, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
16Comma 3 sostituito da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
17Comma 4 sostituito da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
18Comma 5 sostituito da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
19Comma 6 sostituito da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
20Comma 7 sostituito da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
21Comma 8 sostituito da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
22Comma 9 sostituito da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
23Comma 10 sostituito da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
24Comma 11 sostituito da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
25Comma 10 bis abrogato da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 16/2023 , a seguito della sostituzione dell'art. 37, commi da 3 a 11, L.R. 26/2015, con effetto dall'1/1/2024.
26Comma 12 abrogato da art. 8, comma 4, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
27Comma 12 bis sostituito da art. 8, comma 4, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 38
 (Indebitamento)
1. È fatto divieto agli enti del Servizio sanitario regionale di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento finanziario, ad eccezione:
a) dell'anticipazione da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore della produzione previsto nel bilancio preventivo annuale;
b) della contrazione di mutui o dell'accensione di altre forme di credito, nonché dell'utilizzo della locazione finanziaria e della finanza di progetto per il finanziamento degli investimenti patrimoniali.
2. Il ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1, lettera b), è autorizzato dalla Giunta regionale.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
Art. 39
 (Risultati d'esercizio)
1. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 30 del decreto legislativo 118/2011 , la Giunta regionale dispone l'impiego del risultato positivo di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
Art. 40
 (Libri obbligatori)
1. Gli enti del Servizio sanitario regionale tengono obbligatoriamente i seguenti libri:
a) il libro-giornale, che rileva ogni registrazione di contabilità generale;
b) il libro degli inventari;
c) il libro dei beni ammortizzabili;
d) il libro delle deliberazioni del Direttore generale;
e) il libro delle adunanze del Collegio sindacale.
2. Il libro degli inventari contiene l'indicazione e la valutazione di tutte le attività e passività relative all'ente, tenendo distinte quelle attinenti all'attività sanitaria da quelle concernenti i servizi socio-assistenziali.
3. All'interno del libro dei beni ammortizzabili vanno annotate tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali registrate, tenendo distinte quelle attinenti all'attività sanitaria da quelle concernenti i servizi socio-assistenziali.
4. Il libro delle deliberazioni del Direttore generale è costituito dalla raccolta degli atti adottati dal Direttore nell'esercizio delle sue funzioni di direzione e organizzazione.
5. Il libro delle adunanze del Collegio sindacale riporta i verbali delle riunioni del Collegio sindacale.
6. Ulteriori indicazioni sui libri obbligatori possono essere definite dalla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia con propri atti.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.