LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26

Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/11/2015
Materia:
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 41
 (Programmazione economica annuale)
1. La programmazione economica degli enti del Servizio sanitario regionale viene predisposta annualmente, in coerenza con la pianificazione e la programmazione della Regione.
2. Ai fini della programmazione economica il piano attuativo di cui all'articolo 32 contiene obbligatoriamente:
a) il bilancio preventivo economico annuale, come disciplinato dal decreto legislativo 118/2011 , che include il conto economico preventivo e il piano dei flussi di cassa prospettici;
b) la nota illustrativa;
c) il Programma triennale dei lavori pubblici e il Programma triennale di acquisti di beni e servizi, nonché gli Elenchi annuali che definiscono gli investimenti da effettuare e le relative fonti di finanziamento;
d) la relazione redatta dal Direttore generale;
e) il conto economico preventivo dei Presidi ospedalieri;
f) la programmazione del personale.
(2)
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
2Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 8, comma 8, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.