LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26

Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/11/2015
Materia:
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 25
 (Finanziamento delle domande di società sportive non professionistiche regionali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande presentate ai sensi dell' articolo 2, comma 53, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), dalle società sportive non professionistiche regionali di cui all' articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), e relative ai campionati 2014-2015.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 e del capitolo 8998 di nuova istituzione con la denominazione "Finanziamento alle società sportive che nei diversi sport di squadra militano nei campionati di rango più elevato-domande relative ai campionati 2014-2015".
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 8978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.