Art. 17
(Misure urgenti in campo economico e in materia di edilizia)
2.
In conseguenza di quanto previsto al comma 1 e limitatamente alle risorse ivi indicate, l'Amministrazione regionale rinuncia definitivamente a ordinare al fondo per la stabilizzazione del sistema economico regionale, ai sensi dell'
articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009
, i previsti rientri al bilancio regionale.
3.
Al fine di neutralizzare gli effetti a carico del bilancio regionale derivanti dalla contabilizzazione della rinuncia ai rientri di cui al comma 2, a valere sull'unità di bilancio 4.5.270 e sul capitolo 999 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, si provvede mediante l'aumento degli stanziamenti del "Fondo finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dalla rinuncia ai rientri di cui all'
articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009
", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015, per un importo pari a 58.453.814,33 euro.
4.
Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 58.453.814,33 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.5069 e del capitolo 9969 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dalla rinuncia ai rientri di cui all'
articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009
".
5.
All'onere derivante dal disposto di cui al comma 4, per complessivi 58.453.814,33 euro, si fa fronte:
a) per l'importo di 55 milioni di euro con le maggiori entrate previste per l'anno 2015 a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 per gli importi a fianco di ciascuno indicati: unità di bilancio 1.3.6 capitolo 100 5 milioni di euro; unità di bilancio 1.1.3 capitolo 80 50 milioni di euro;
b) per l'importo di 3.453.814,33 euro mediante storno dall'unità di bilancio 10.5.2.1173 e dal capitolo 9691 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
8.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
9.
Ai fini del contenimento dei consumi energetici, gli edifici o le unità immobiliari situati sul territorio regionale sono dotati dell'attestato di prestazione energetica in applicazione del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
(Attuazione della
direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell'edilizia).
10.
Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano anche ai progetti degli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in corso i procedimenti volti al conseguimento del titolo abilitativo edilizio, con specifico riguardo agli interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare esistente privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, con particolare riferimento al profilo della sicurezza sismica o del risparmio energetico, nell'ambito delle politiche di cui all'
articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13
(Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), finanziati ai sensi dell'
articolo 9, comma 26, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15
(Assestamento del bilancio 2014).
Note:
1Vedi la disciplina transitoria del comma 7, stabilita da art. 9, comma 22, L. R. 14/2016
2Comma 6 abrogato da art. 13, comma 13, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 16, L.R. 18/2015.