LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24

Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/10/2015
Allegati:
Materia:
320.10 - Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 7
 (Sanzioni)
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione nazionale, la mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), costituisce condizione ostativa al rilascio del titolo autorizzativo ovvero all'inizio dei lavori.
2. Per gli interventi edilizi di cui all'articolo 5, comma 1, la mancata presentazione degli elaborati di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), costituisce altresì causa ostativa al rilascio del certificato di abitabilità o agibilità.
3. Per gli interventi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera n), e di cui all’articolo 16 bis, comma 1, lettere a), c) e d), della legge regionale 19/2009, nonché per gli interventi relativi all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili, si applica la sanzione di cui all' articolo 51, comma 4 bis, della medesima legge regionale 19/2009 , come modificato dalla presente legge.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 8, lettera d), L. R. 44/2017
2Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 51, lettera c), L. R. 13/2023