LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23

Norme regionali in materia di beni culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/10/2015
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 39 bis
 (Conferma di incentivi in materia di beni culturali)
1. In caso di mancato rispetto dei termini di inizio o di fine dei lavori, del progetto o delle attività, fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati, relativi a incentivi concessi dalla Direzione centrale competente in materia di beni culturali, l'organo concedente, su istanza motivata del beneficiario, è autorizzato a confermare il contributo ovvero a confermare il contributo e fissare nuovi termini di inizio e di fine lavori, progetto o attività.
2. In caso di mancato rispetto del termine di rendicontazione, fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato, relativo a incentivi concessi dalla Direzione centrale competente in materia di beni culturali, l'organo concedente, su istanza motivata del beneficiario, è autorizzato a confermare il contributo e fissare un nuovo termine di rendicontazione, accertata la compiuta ultimazione dei lavori, del progetto o delle attività.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Articolo sostituito da art. 121, comma 1, L. R. 8/2022 . Le modifiche si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 8/2022.
3Comma 1 sostituito da art. 6, comma 3, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.