Art. 25
(Costituzione dei sistemi bibliotecari)
1.
La Regione favorisce la costituzione dei sistemi bibliotecari e a tal fine, avvalendosi della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, provvede a:
a) predisporre la convenzione tipo tra la biblioteca centro sistema e le biblioteche che intendono aderire al sistema bibliotecario, che comprende anche la disciplina fondamentale per il funzionamento del sistema stesso;
b) definire gli standard obiettivo dinamici di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b);
c) approvare i progetti di costituzione dei sistemi bibliotecari.
2. Ai fini della costituzione di un sistema, l'ente gestore della biblioteca che si propone come biblioteca centro sistema presenta al Servizio regionale competente in materia di beni culturali un progetto condiviso con gli enti gestori delle altre biblioteche interessate, che delinea l'assetto organizzativo previsto ed è corredato di uno schema di convenzione costitutiva del sistema, redatto sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1, lettera a).
3. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, verificate le finalità perseguite dal progetto, la corrispondenza dello schema di convenzione alla convenzione tipo di cui al comma 1, lettera a), nonché la coerenza dell'assetto organizzativo con le disposizioni di cui all'articolo 23 e sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, viene approvato il progetto.
4. Il sistema è costituito con decorrenza dalla data in cui si completa la sottoscrizione, da parte dei rappresentanti degli enti gestori di tutte le biblioteche interessate, della convenzione conforme al testo approvato ai sensi del comma 3.
4 bis. Alla scadenza della convenzione di cui al comma 4, gli enti gestori delle biblioteche già appartenenti al sistema possono stipulare nuove convenzioni a condizione che la biblioteca centro sistema rimanga la stessa, che permangano i requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento previsto dall'articolo 39, emanato con
decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0236/Pres., e che la nuova convenzione sia redatta sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1, lettera a).
4 ter. II Servizio competente in materia di beni culturali provvede, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della nuova convenzione, alla verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 4 bis.
4 quater. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 4 ter, il sistema è costituito con decorrenza dalla data in cui è stata completata la sottoscrizione della convenzione da parte dei rappresentanti degli enti gestori di tutte le biblioteche interessate.
4 quinquies. A conclusione dell'istruttoria, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, viene approvato l'Elenco aggiornato dei Sistemi bibliotecari.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 7/2024 . La modifica si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2024, come disposto dall'art. 6, c. 2, della medesima L.R. 7/2024.
2Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 7/2024 . La modifica si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2024, come disposto dall'art. 6, c. 2, della medesima L.R. 7/2024.
3Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 7/2024 . La modifica si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2024, come disposto dall'art. 6, c. 2, della medesima L.R. 7/2024.
4Comma 4 ter aggiunto da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 7/2024 . La modifica si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2024, come disposto dall'art. 6, c. 2, della medesima L.R. 7/2024.
5Comma 4 quater aggiunto da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 7/2024 . La modifica si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2024, come disposto dall'art. 6, c. 2, della medesima L.R. 7/2024.
6Comma 4 quinquies aggiunto da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 7/2024 . La modifica si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2024, come disposto dall'art. 6, c. 2, della medesima L.R. 7/2024.