LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 22

Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle “Strade del Vino e dei Sapori” della regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 18/05/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/01/2016
Materia:
210.01 - Agricoltura
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 8
 (Abrogazioni)
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

b) le parole <<della sola attività agrituristica nell'ambito delle Strade del vino>> del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996 ;
c) il capo IV (Strade del vino) della legge regionale 21/2000 ;
d) il comma 9 dell'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), modificativo dell' articolo 21 della legge regionale 21/2000 ;
e) la lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 e l'articolo 47 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);
f) il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 17 ottobre 2007, n. 25 (Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino), sostitutivo dell' articolo 21 della legge regionale 21/2000 .