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Legge regionale 25 settembre 2015, n. 22

Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle “Strade del Vino e dei Sapori” della regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 18/05/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2016
Materia:
210.01 - Agricoltura
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 7
 (Norme finanziarie)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'Agenzia TurismoFVG per il perseguimento degli obiettivi della presente legge regionale nell'ambito delle funzioni e in coerenza con il Piano operativo della medesima Agenzia.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2016 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9004 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione <<Finanziamento a favore dell'Agenzia TurismoFVG per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle "Strade del Vino e dei Sapori" della regione Friuli Venezia Giulia>>.
3. All'onere previsto dal comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 9248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.