LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 22

Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle “Strade del Vino e dei Sapori” della regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 18/05/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2016
Materia:
210.01 - Agricoltura
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 6
 (Degustazione di prodotti tipici)
1. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni tipiche e di qualità di cui all'articolo 2 non cucinate contestuale alla somministrazione del vino o al consumo immediato di bevande oggetto di vendita ai sensi dell' articolo 4, comma 8 bis, del decreto legislativo 228/2001 , può essere esercitata dalle aziende agricole aderenti alle "Strade del Vino e dei Sapori" di cui alla presente legge previa presentazione al Comune della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove prevista, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari.
2. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni tipiche e di qualità di cui al comma 1 deve comunque rimanere secondaria rispetto all'attività prevalente e caratterizzante le aziende agricole aderenti alle "Strade del Vino e dei Sapori".
3. Alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni tipiche e di qualità di cui al comma 1 non si applica la disciplina di cui alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), né quella di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 14/2017
2Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 14/2017
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 14/2017