LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 22

Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle “Strade del Vino e dei Sapori” della regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 18/05/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2016
Materia:
210.01 - Agricoltura
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 5
 (Riconoscimento delle strade esistenti)
1. I percorsi denominati "Strade del Vino" di cui al capo IV della legge regionale 21/2000 sono riconosciuti quali "Strade del Vino e dei Sapori" ai sensi della presente legge a far data dall'entrata in vigore della stessa; tali percorsi conservano la loro denominazione e il loro riconoscimento adeguandosi, dove necessario, alle disposizioni della presente legge, ferma restando la possibilità di venir integrati da nuovi itinerari o prodotti.