LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2015, n. 20

Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/08/2015
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 8
 (Finalità 7 - Sanità pubblica)
1. Ad avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al controllo annuale sul bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, per le esigenze del Servizio sanitario regionale, le somme iscritte a debito verso la Regione nei bilanci di esercizio 2014 degli enti del Servizio sanitario regionale, relative agli utili dell'anno 2014.
2. Le risorse di cui al comma 1, fino all'importo massimo di 3.153.046 euro sono destinate al ripiano di disavanzi degli enti del Servizio sanitario regionale relativi all'anno 2014 e fino all'importo massimo di 16.163.277,28 euro sono destinate al finanziamento delle esigenze di parte corrente degli enti del Servizio sanitario regionale relative all'anno 2015.
3. Il 3 per cento delle risorse di cui al comma 2 destinate a finanziare le esigenze di parte corrente, in via eccezionale per l'anno 2015, in relazione alla riorganizzazione degli enti del Servizio sanitario regionale, è destinato quale quota integrativa alle Risorse Aggiuntive Regionali per il personale del Servizio sanitario regionale.
4. In relazione al disposto di cui al comma 2 relativamente alle esigenze di parte corrente è destinata la spesa di 16.163.277,28 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e sul capitolo 4364 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione disposta con la tabella H di cui al comma 30.
5. In relazione al disposto di cui al comma 2 relativamente alle esigenze di parte capitale è destinata la spesa di 3.153.046 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 7.1.2.1131 e sul capitolo 4377 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione disposta con la tabella H di cui al comma 30.
6. A fronte del disposto di cui al comma 1 sono previste entrate per 19.316.323,28 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.2.131 e del capitolo 650 alla tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 5.
7.
Il comma 23 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è sostituito dal seguente:
<<23. La Commissione di cui al comma 22 è composta da:
a) un dirigente medico esperto di organizzazione individuato dalla Direzione centrale competente;
b) un direttore di nefrologia e dialisi per ogni ente del Servizio sanitario regionale;
c) un rappresentante dell'area infermieristica;
d) un rappresentante dell'area della medicina generale;
e) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni dei pazienti nefropatici/dializzati più rappresentative della regione;
f) il coordinatore del Centro regionale trapianti o suo delegato;
g) il responsabile del Centro trapianti fegato, rene e pancreas o suo delegato.>>.

8.
Dopo il comma 23 dell'articolo 13 della legge regionale 17/2008 è inserito il seguente:
<<23 bis. Ulteriori figure professionali possono essere coinvolte nei lavori della Commissione in base alle tematiche trattate.>>.

9.
Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disposizioni particolari concernenti interventi nel settore sanitario), sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. Gli enti del Servizio sanitario regionale affidano, preferibilmente in via diretta, o a seguito di procedura a evidenza pubblica, il servizio di trasporto sanitario dei malati e degli infermi, di emoderivati e di organi, ivi compresi altri servizi a essi correlati o connessi, alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale di cui alla legge regionale 23/2012 .
1 ter. Qualora i servizi di cui al comma 1 bis vengano affidati in via diretta, gli enti del Servizio sanitario regionale riconoscono esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività affidate.
1 quater. Al fine di assicurare l'uniformità nella erogazione dei servizi di cui al comma 1 bis, la Giunta regionale approva un regolamento che individua requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento.>>.

11. Ai fini di razionalizzazione della spesa nel settore della Sanità pubblica veterinaria la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia - Servizio sanità pubblica veterinaria svolge la funzione di Osservatorio epidemiologico veterinario e sicurezza alimentare della Regione Friuli Venezia Giulia, per lo svolgimento di attività di valutazione, pianificazione e sorveglianza epidemiologica veterinaria sul territorio regionale.
12. Con decreto del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia sono individuati i compiti per lo svolgimento della funzione di cui al comma 11.
13. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 11, la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia si avvale, anche attraverso la messa a disposizione di personale, del supporto dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie di cui alla legge regionale 24 aprile 2015, n. 9 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell' articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ").
14. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4559 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Spese per lo svolgimento dell'attività di Osservatorio epidemiologico veterinario e sicurezza alimentare>>.
15.
Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), è sostituito dal seguente:
<<3. Il collegio sindacale degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), dura in carica tre anni ed è composto da tre componenti di cui uno designato dall'Amministrazione regionale, con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno designato dal Ministero della salute.>>.

16.
Sono abrogati:

a) i commi 4, 5, 6, 7, 7 bis e 9 dell' articolo 8 della legge regionale 6/2013 ;
b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
17.
Il comma 10 dell'articolo 8 della legge regionale 6/2013 è sostituito dal seguente:
<<10. Per quanto non previsto al comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ).>>.

18.
Al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), dopo il punto 14), è aggiunto il seguente:
<<14 bis) l'autorizzazione a fornire medicinali a distanza al pubblico da parte delle farmacie e degli esercizi commerciali, ai sensi di quanto disposto dall' articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , ai sensi dell' articolo 112-quater del decreto legislativo 219/2006.>>.

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ENPA onlus sede provinciale di Udine un contributo straordinario di 200.000 euro per la costruzione del nuovo parco canile rifugio.
20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di un progetto di massima e di una relazione tecnico descrittiva dell'opera da realizzare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo.
21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 7.2.2.1134 e del capitolo 4137 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Contributo straordinario all'ENPA onlus sede provinciale di Udine per la costruzione del nuovo parco canile rifugio>>.
22.
Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), dopo le parole << protezione degli animali >> sono aggiunte le seguenti: << e all'accertamento delle violazioni >>.

23.
Al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 20/2012 le parole << All'accertamento e all'irrogazione >> sono sostituite dalle seguenti: << All'irrogazione >>.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa di cui all' articolo 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2014 ai soggetti pubblici del Friuli Venezia Giulia operanti nel territorio regionale nel campo della ricerca sanitaria o di interesse sanitario, compresi gli enti del Servizio sanitario regionale, alle Università degli studi del Friuli Venezia Giulia, alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste e agli enti e istituti scientifici di ricerca presenti nel territorio regionale.
25. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 24, le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse.
26. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 7.3.1.2024 e del capitolo 4367 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Contributi ai soggetti pubblici del Friuli Venezia Giulia operanti nel territorio regionale nel campo della ricerca sanitaria o di interesse sanitario, compresi gli enti del Servizio sanitario regionale, alle Università del Friuli Venezia Giulia, alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste e agli enti e istituti scientifici di ricerca presenti nel territorio regionale per attività di ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa>>.
27. Al comma 9 dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014):
a)
le parole << accantonate e >> sono soppresse;

b)
dopo le parole << vigente Accordo collettivo nazionale (ACN) >> sono inserite le seguenti: << , integrato dall'Accordo integrativo regionale (AIR) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2006, n. 269, >>.

28.
Al comma 10 dell'articolo 8 della legge regionale 23/2013 , dopo le parole << Giunta regionale >> sono aggiunte le seguenti: << , in attuazione ACN dell'8 luglio 2010, biennio economico 2008-2009 >>.

29. In attuazione dell' articolo 20, comma 2, della legge regionale 17/2014 e dell'articolo 5 del Patto per la salute 2014-2016, nell'ambito delle risorse disponibili del Servizio sanitario regionale, le forme associative sono sviluppate secondo specifici contenuti individuati con l'AIR.
30. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella H.
Note:
1Lettera b) del comma 16 abrogata da art. 16, comma 2, lettera c), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, L.R. 17/2014.
2Lettera c) del comma 16 abrogata da art. 16, comma 2, lettera d), L. R. 27/2018 , a decorrere dall' 1/1/2020, a seguito dell'abrogazione degli articoli 6 e 13, L.R. 17/2014.