LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2015, n. 20

Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/08/2015
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 2
 (Finalità 1 - Attività economiche)
1. Per le finalità di cui agli articoli 3, comma 6, e 29, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è autorizzata la spesa di 170.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 8966 di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Spese per le convenzioni di cui agli articoli 3, comma 6, e 29, comma 2, della legge regionale 3/2015 ".
2.
Dopo il comma 2 ter dell'articolo 15 della legge regionale 3/2015 sono aggiunti i seguenti:
<<2 quater. Il Distretto tecnologico e navale del Friuli Venezia Giulia-Ditenave, individuato quale "Distretto dell'innovazione" ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 10 novembre 2005, n.26 (Disciplina in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), al fine di sviluppare le potenzialità del cluster delle tecnologie marittime a partire dai settori attinenti la cantieristica navale e nautica, l'offshore, incluse le relative filiere specializzate, i trasporti, la logistica, i servizi per la navigazione e il diportismo nautico del Friuli Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).
2 quinquies. Il Distretto tecnologico della Biomedicina Molecolare - CBM, individuato quale "Distretto dell'innovazione" ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 26/2005 , al fine di sviluppare le potenzialità del cluster "smart health" a partire dai settori del biomedicale, delle biotecnologie e della bioinformatica, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).
2 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le iniziative per lo sviluppo dei cluster volte a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture, lo scambio e il trasferimento di conoscenze e competenze, contribuendo efficacemente alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra le imprese e gli altri organismi che costituiscono il cluster.
2 septies. Le iniziative relative allo sviluppo dei cluster di cui al comma 2 sexies hanno a oggetto anche congiuntamente:
a) l'innovazione del prodotto e del processo;
b) l'internazionalizzazione delle imprese;
c) lo sviluppo nel settore della logistica industriale;
d) l'introduzione di sistemi di certificazione aziendale.
2 octies. Con regolamento sono definiti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 2 sexies.>>.

3.
Per le finalità di cui all' articolo 15, comma 2 sexies, della legge regionale 3/2015 , come inserito dal comma 2, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 707 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione " Finanziamento delle iniziative per lo sviluppo dei cluster ".

4. Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 3/2015 l'Amministrazione regionale, d'intesa con il Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l. è autorizzata a costituire, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, una fondazione finalizzata ad avviare, sviluppare e coordinare i cluster per il settore dell'agroalimentare e della bioeconomia del Friuli Venezia Giulia, aperta alla partecipazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che possono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di cui alla legge regionale 3/2015.
4 bis. L'Amministrazione regionale concorre alla formazione del patrimonio iniziale della fondazione di cui al comma 4 attraverso l'assegnazione di un conferimento patrimoniale.
5. Ai fini della formalizzazione della partecipazione della Regione quale socio fondatore della Fondazione di cui al comma 4, gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della medesima sono preliminarmente approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di risorse agroalimentari, di concerto con l’Assessore competente in materia di attività produttive e turismo.
6. Nelle more dell'operatività della Fondazione di cui al comma 4, per favorire lo sviluppo delle potenzialità del cluster dell'agroalimentare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale Parco Agro - Alimentare di San Daniele S. c. a r. l. un finanziamento a titolo di aiuto de minimis in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
7. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 6 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate.
8. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1001 e del capitolo 705 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento all'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale Parco Agro - Alimentare di San Daniele S. c. a r. l. per favorire lo sviluppo delle potenzialità del cluster dell'agroalimentare".
9.  
( ABROGATO )
10.
Il comma 55 dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), è sostituito dal seguente:
<<55. Per le finalità di cui al comma 54, lettera a), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di progetti presentati dagli incubatori certificati regionali, nel rispetto della disciplina comunitaria vigente, secondo i criteri e le modalità previsti con regolamento regionale.>>.

11. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all' articolo 2, comma 55, della legge regionale 15/2014 , come sostituito dal comma 10 si applicano anche alle spese sostenute a partire dall'entrata in vigore della presente legge e relative a iniziative avviate precedentemente alla presentazione della domanda.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", a favore di "Pordenone Fiere SPA" a parziale sollievo degli oneri sostenuti e da sostenere relativi a interventi di manutenzione straordinaria delle strutture del comprensorio fieristico.
13. La domanda, corredata di una relazione illustrativa degli interventi di cui al comma 12, del relativo cronoprogramma, e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale e al Servizio competenti per il settore fieristico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del finanziamento.
15. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 8990 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo a Pordenone Fiere SPA per interventi di manutenzione delle strutture del comprensorio fieristico".
16. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere e sostenere le attività coordinate di gestione di servizi socio-assistenziali e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, è autorizzata a concedere a Da Amici Viviamo Insieme Dividendo Esperienze (DAVIDE) Soc. Coop. Sociale di Tolmezzo un contributo straordinario in regime "de minimis", a sollievo degli oneri da sostenere nel corrente esercizio finanziario per la gestione di strutture produttive utilizzate per far acquisire e mantenere le abilità necessarie a una soddisfacente integrazione sociale a persone in situazione di svantaggio.
17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di cooperazione corredata di una relazione illustrativa, del relativo preventivo di spesa con l'indicazione delle spese a carico del beneficiario e di una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), avente a oggetto i contributi "de minimis" di cui l'impresa ha beneficiato negli ultimi tre esercizi finanziari. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.4.1.1024 e del capitolo 8991 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo alla Da Amici Viviamo Insieme Dividendo Esperienze (DAVIDE) Soc. Coop. Sociale di Tolmezzo per la gestione di strutture produttive".
19. Le domande di contributo a sostegno dell'attività dei rivenditori di cui all' articolo 17 bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), presentate nel 2014 e non soddisfatte per carenza di fondi, sono finanziate con risorse relative all'esercizio finanziario 2015, con priorità rispetto alle domande presentate nel 2015 e previa manifestazione da parte dei beneficiari dell'interesse alla realizzazione delle iniziative programmate, trasmessa al Servizio competente in materia di commercio entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
20. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 19 fanno carico, a valere sull'autorizzazione disposta con la Tabella B di cui al comma 107, sull'unità di bilancio 1.5.2.1028 e sul capitolo 502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
21. Le domande di contributo per la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via di cui all'articolo 2, commi da 43 a 46, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), presentate nel corso degli esercizi finanziari 2013 e 2014 e non finanziate per carenza di fondi, sono finanziate con risorse relative all'esercizio finanziario 2015, con priorità per le domande che si riferiscono all'anno meno recente e previa manifestazione da parte dei beneficiari dell'interesse alla realizzazione delle iniziative programmate, trasmessa al Servizio competente in materia di commercio entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
22. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 21 fanno carico, a valere sull'autorizzazione disposta con la Tabella B di cui al comma 107, sull'unità di bilancio 1.3.2.1018 e sul capitolo 9145 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
23.
Al comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), le parole << 30 giugno 2015 >>, sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2015 >>.

24. Per le finalità previste dal Protocollo d'intesa in materia di formazione, informazione e promozione delle tematiche legate alla responsabilità sociale d'impresa e alle linee guida OCSE, siglato il 7 maggio 2014 tra Ministero dello sviluppo economico e Regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese derivanti dall'affidamento del servizio per l'attuazione del Progetto Operativo di cui al medesimo Protocollo ai sensi del decreto del Presidente della Regione 5 ottobre 2010, n. 0216/Pres. (Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'amministrazione regionale), anche mediante affidamento diretto qualora ne sussistano le condizioni.
25. Per le finalità di cui al comma 24 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1039 e del capitolo 8940 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Spese relative all'attuazione del Progetto operativo di cui al Protocollo d'intesa in materia di formazione, informazione e promozione delle tematiche legate alla responsabilità sociale d'impresa e alle linee guida OCSE".
26.  
( ABROGATO )
27. Al fine del potenziamento dei poli sciistici regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dell'Agenzia regionale Promotur un finanziamento per la realizzazione di opere strutturali e infrastrutturali relative alla cosiddetta "Pista slalom", posta in località Sella Nevea, anche nell'ottica della valorizzazione turistica e naturalistica dell'area del Montasio.
28. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 27 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, corredata di una relazione illustrativa contenente il piano pluriennale degli interventi da effettuare. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione della spesa.
29. Per le finalità di cui al comma 27 è autorizzata la spesa di 1.900.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2170 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento a favore dell'Agenzia regionale Promotur per la realizzazione di opere relative alla "Pista slalom" di Sella Nevea".
30.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge i commi 42 e 43 dell' articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sono abrogati.

31. Al fine di consentire la valorizzazione del compendio immobiliare denominato "Ex colonia montana della Gioventù Italiana", sito in Tarvisio, l'Agenzia regionale Promotur è autorizzata a procedere alla vendita degli immobili pertinenti al compendio immobiliare medesimo, alla stessa conferiti ai sensi dell' articolo 8, comma 117, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), mediante le modalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale).
32. L'Agenzia regionale Promotur è autorizzata a utilizzare le somme concesse nell'anno 2014 ai sensi dell' articolo 5 octies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento non coperte dalle entrate derivanti dalla gestione caratteristica, per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2014, a parziale copertura delle analoghe spese sostenute nell'anno 2015.
33.
La lettera j) del comma 4 dell'articolo 5 bis della legge regionale 50/1993 , come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), è sostituita dalla seguente:
<<j) favorisce lo sviluppo del turismo sportivo invernale nei poli turistici montani, attraverso la progettazione, realizzazione, ammodernamento, trasformazione e gestione di impianti di risalita, piste da sci, impianti sportivi dedicati a sport invernali e relative pertinenze;>>.

34. All' articolo 30 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 10 (Disposizioni in materia di attività produttive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << (Programmi di Sviluppo Rurale - Norma di transizione programmazione 2007-2013, avvio e attuazione programmazione 2014-2020) >>;

b)
al comma 1 le parole << nonché l'avvio del PSR 2014-2020 >> sono sostituite dalle seguenti: << nonché per l'avvio e l'attuazione delle iniziative del PSR 2014-2020 >>.

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Organismo pagatore riconosciuto, anche in via anticipata, le risorse necessarie all'erogazione dei finanziamenti integrativi al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, secondo le condizioni contenute nel Programma e nei relativi regolamenti di attuazione.
36. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1005 e del capitolo 8700 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti integrativi al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013".
37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le eventuali economie di spesa che dovessero rendersi disponibili a valere sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 relativamente alle quote di cofinanziamento regionale e alle quote dei finanziamenti integrativi assegnati dal bilancio regionale o già trasferite all'Organismo pagatore riconosciuto, per dare attuazione alle iniziative del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013.
38. All' articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 24 dopo le parole << destinate alla trasformazione per il conseguimento delle D.O.P. >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché delle attività di controllo della composizione e della provenienza degli alimenti somministrati ai medesimi suini ai fini del applicazione del disciplinare di produzione approvato ai sensi della legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità); >>;

b)
dopo il comma 24 è aggiunto il seguente:
<<24 bis. Gli aiuti ai macelli riconosciuti ai fini delle Denominazioni di Origine Protetta (D.O.P.), derivanti dall'applicazione del comma 24, lettera a), si intendono concessi, secondo quanto previsto da apposito regolamento regionale, in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.>>;

c)
il comma 25 è abrogato.

39. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 24, lettera a), della legge regionale 30/2007 , come modificato dal comma 38, lettera a), è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.1.1.1009 e del capitolo 6010 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
40. All' articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 105 dopo le parole << Land della Carinzia >> sono aggiunte le seguenti: << quale soggetto co-finanziatore >>;

b)
al comma 106 le parole << mediante finanziamento pluriennale nella misura massima di 2 milioni di euro annui, per un periodo non superiore a venti anni, >> sono soppresse.

41.
Per le finalità previste dall' articolo 7, comma 106, della legge regionale 1/2007 , come modificato dal comma 40, lettera b), è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 8987 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione " Finanziamento del project financing relativo alla realizzazione e alla gestione di un impianto di collegamento a fune tra Pontebba e il comprensorio sciistico di Pramollo - Nassfeld e valorizzazione turistica dell'area - Ricorso al mercato finanziario ".

42.
In relazione al disposto di cui all' articolo 7, comma 105, della legge regionale 1/2007 , come modificato dal comma 40, lettera a), è prevista l'entrata di 6.160.000 euro per l'anno 2015 a valere sull'unità di bilancio 4.2.54 e sul capitolo 8986 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione " Entrate dal Land della Carinzia a titolo di cofinanziamento del progetto relativo agli interventi riguardanti il comprensorio di Pramollo - Nassfeld di cui al Protocollo di Programma integrato ".

43.
Per le finalità previste dall' articolo 7, comma 105, della legge regionale 1/2007 , come modificato dal comma 40, lettera a), è autorizzata la spesa di 6.160.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 8986 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione " Finanziamento del progetto relativo agli interventi riguardanti il comprensorio di Pramollo - Nassfeld di cui al Protocollo di Programma integrato - Cofinanziamento del Land della Carinzia ".

44. Le procedure di gara per la selezione del concessionario che dovrà realizzare e gestire in project financing le opere di cui all' articolo 7, comma 106, della legge regionale 1/2007 , sono avviate subordinatamente alla ricezione, da parte dell'Amministrazione regionale, di un impegno formale del Land della Carinzia alla compartecipazione finanziaria di cui all' articolo 7, comma 105, della legge regionale 1/2007 , come modificato dal comma 40, lettera a).
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il finanziamento di cui ai commi 41 e 43 per stato di avanzamento dei lavori.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a definire e finanziare un programma di interventi rispondenti alla finalità della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese delineata nell'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020, con riferimento al territorio montano della Zona Omogenea del Torre, Natisone e Collio, come definito dall'allegato A) alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), limitatamente ai Comuni ricadenti anche solo parzialmente nella zona di svantaggio socio - economico "C", come classificato dalla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 ( Legge regionale 13/2000 , articolo 3, commi 1, 2, 3 e 6. Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio - economico), e alle funzioni attribuite dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alle Unioni intercomunali territoriali.
47. Il programma di cui al comma 46 è adottato dai Comuni interessati e trasmesso alla struttura regionale competente in materia di politiche per la montagna tramite un Comune individuato dai medesimi come capofila. Il programma definisce gli interventi nei settori della salute, dell'istruzione e della mobilità come indicati nell'Accordo di partenariato di cui al comma 46.
48. Al fine di coordinare gli interventi dei Comuni con le politiche settoriali della Regione, i Comuni e l'Amministrazione regionale definiscono le linee d'intervento tramite un protocollo d'intesa.
49. La Regione finanzia il programma attraverso trasferimenti a favore dei Comuni attuatori degli interventi individuati nel programma, a richiesta degli stessi ovvero dell'Unione territoriale intercomunale territorialmente competente, ove istituita, a fronte dell'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti.
50. Il programma comprende i tempi di esecuzione degli interventi, compresi i tempi di avanzamento della spesa e i termini di rendicontazione ai fini della liquidazione degli acconti e del saldo.
51. Per la finalità di cui al comma 46 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 4977 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Programma d'interventi per l'attuazione della strategia per le aree interne nel territorio montano della Zona Omogenea del Torre, Natisone e Collio limitatamente ai Comuni ricadenti anche solo parzialmente nella zona di svantaggio socio - economico "C", come classificato dalla delibera di Giunta regionale n. 3303/2000".
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lusevera un finanziamento straordinario per la sistemazione degli immobili di proprietà siti all'interno del Parco delle Prealpi Giulie.
53. Alla concessione del finanziamento si provvede su istanza del legale rappresentante del Comune ai sensi dell' articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
54. Per la finalità di cui al comma 52 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 1794 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento al Comune di Lusevera per i lavori di sistemazione immobili di proprietà siti all'interno del Parco delle Prealpi Giulie".
55.
Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), è sostituito dal seguente:
<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli investimenti comunali in territorio classificato montano ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).>>.

56.
Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 14/2012 la cifra << 200.000 >> è sostituita dalla seguente: << 100.000 >>.

57.
Il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 14/2012 è sostituito dal seguente:
<<5. I Comuni presentano istanza ai sensi dell' articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), secondo le modalità e nel termine definiti dal regolamento di esecuzione.>>.

58.
Per le finalità di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 14/2012 , come modificati dai commi 55, 56 e 57, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.2.2.1158 e del capitolo 1066 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione " Finanziamento di investimenti dei comuni montani ".

59.
Al comma 6 bis dell'articolo 10 della legge regionale 14/2012 , le parole << iscritte in bilancio regionale nel triennio 2012-2014, >> sono abrogate.

60. Al fine di conciliare le esigenze di intervento per la realizzazione di opere pubbliche sul territorio regionale con i limiti imposti alla spesa pubblica dalle norme sul patto di stabilità e crescita, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare per l'opera oggi denominata "Riassetto ambientale, sistemazione fondiaria e bonifica del costone carsico nei comuni censuari di Duino-Aurisina, Contovello - Prosecco - Santa Croce in Comune di Trieste, altrimenti detti Infrastrutture del Costone Carsico Triestino - 1° lotto", i contributi una tantum di:
a) 258.228,45 euro, già concesso alla Provincia di Trieste, ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), con l'Accordo di Programma del 9 luglio 1998, approvato con decreto del Presidente della Giunta 13 luglio 1998, n. 0269/Pres. (Approvazione accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Provincia di Trieste), e trasferiti con decreto dell'allora Ufficio di Piano n. 124/UP del 28 novembre 2002;
b) 250.000 euro, già concesso alla Provincia di Trieste, ai sensi dell' articolo 7, comma 27, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), e trasferiti con decreto della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca, Servizio della bonifica e dell'irrigazione, n. 1141/AGR del 6 ottobre 2003;
c) 250.000 euro, già concesso alla Provincia di Trieste, ai sensi dell' articolo 7, comma 27 della legge regionale 1/2003 , e trasferiti con decreto della Direzione centrale risorse agricole naturali forestali e della montagna, Servizio per la bonifica e l'irrigazione, n. 3959/8/RAF del 24 giugno 2004.
61. Per le finalità di cui al comma 60 la Provincia di Trieste presenta alle strutture regionali competenti in materia di politiche regionali di coesione e risorse agricole e forestali, istanze motivate volte a ottenere la conferma dei contributi, corredate della relazione illustrativa delle opere da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
62. Sono fatte salve le spese sostenute prima dell'entrata in vigore della presente legge e finalizzate alla progettazione delle opere di cui al comma 60.
63. In relazione a quanto disposto ai commi 60, 61 e 62 e per il perseguimento del medesimo intervento di recupero e riassetto ambientale e fondiario del costone carsico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:
a) rideterminare il contributo pluriennale concesso alla Provincia di Trieste ai sensi dell' articolo 7, comma 127 e seguenti, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), con decreto della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, Area attività produttive, Servizio del turismo, n. 2261/2010, disponendo la revoca, a valere sugli esercizi finanziari dal 2016 al 2025, dell'importo annuo di 45.879,78 euro;
b) concedere in favore della Provincia di Trieste un finanziamento in conto capitale per l'importo complessivo di 280.601,12 euro a valere sull'esercizio finanziario 2015 a carico del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
64. Ai fini di quanto previsto dal comma 63, la Provincia di Trieste presenta alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, apposita istanza corredata di relazione illustrativa delle opere da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
65. Per le finalità previste dal comma 63, lettera b), è autorizzata la spesa di 280.601,12 euro per l'anno 2015, a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1003 e del capitolo 8965 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento alla Provincia di Trieste per l'esecuzione di opere volte al recupero e al riassetto ambientale e fondiario del costone carsico".
66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare le assegnazioni di tutte le risorse concesse fino all'anno 2012 a ciascuna Camera di commercio a valere sul Fondo per gli incentivi alle imprese ai sensi degli articoli 42 e 44 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), che alla data del 30 giugno 2015 risultino non più concedibili ed erogabili alle imprese per le finalità originarie in conformità alle direttive giuntali emanate ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge regionale medesima.
67. Le risorse di cui al comma 66 sono utilizzate per il finanziamento dei seguenti interventi di incentivazione delle imprese delegati alle Camere di commercio sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell' articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali):
b) incentivi di cui all'articolo 2, commi 85 e 86, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);
c) incentivi di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);
d) incentivi di cui al titolo II della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo).
68. Il riparto delle risorse di cui ai comma 66 tra le Camere di commercio è confermato dalla Giunta regionale con propria deliberazione. A tal fine, ciascuna Camera di commercio comunica, per il tramite di Unioncamere FVG, l'importo delle risorse disponibili al 30 giugno 2015 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
69. In deroga a quanto previsto dai regolamenti emanati con il decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2013, n. 119 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)), e con il decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 43 (Regolamento concernente contenuti, modalità, e termini per la concessione degli incentivi per il rafforzamento ed il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell' articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 ), le risorse di cui al comma 66 possono essere utilizzate anche per la concessione di incentivi relativi a domande presentate nel corso del 2014 a valere sui rispettivi canali contributivi.
70. Limitatamente all'attuazione della Linea di azione 4.1.2 - Progetti di sviluppo territoriale, Azione Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL), del Piano Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC), l'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie derivate in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere cofinanziate dal Piano, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 30 giugno 2014 (Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse. (Delibera n. 21/2014)), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, Serie Generale 22 settembre 2014, n. 220, con riferimento ai termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e in applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 56, comma 4, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
70 bis. Limitatamente all'attuazione della Linea di azione 4.1.2 - Progetti di sviluppo territoriale, Azione Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL), del Piano Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC), l'ente pubblico è, altresì, autorizzato a utilizzare le economie contributive derivanti dai ribassi d'asta in applicazione delle disposizioni della vigente disciplina sugli appalti.
70 ter. Le disposizioni di cui ai commi 70 e 70 bis si applicano anche ai rapporti contributivi relativi agli interventi dei PISUS non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), ai sensi dell'articolo 20 del Bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1047 dell'1 giugno 2011 per il sostegno alla realizzazione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS) e successive modifiche e integrazioni.
71. Le richieste di erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili), possono pervenire anche successivamente alla scadenza del termine di dodici mesi, previa richiesta di proroga per un periodo non superiore a sei mesi, presentata prima della scadenza del termine medesimo e per una sola volta.
72. La richiesta di cui al comma 71 è motivata con l'indicazione delle cause non imputabili al beneficiario che hanno impedito il rispetto del termine.
73. In attuazione dei commi 71 e 72, il Gestore ha facoltà di riesaminare le deliberazioni relative a finanziamenti concessi e non erogati per mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di erogazione.
74. Al fine di mettere in sicurezza e valorizzare il sito dell'ex caserma Amadio di Cormons, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 200.000 euro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia per sostenere il completamento del progetto di riqualificazione del medesimo, da realizzarsi previa intesa con il Comune di Cormons, attraverso la demolizione degli ex magazzini e la successiva valorizzazione in chiave turistica della piazza ricavata dalla demolizione stessa.
75. Per le finalità di cui al comma 74 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 703 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Finanziamento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia per il completamento del progetto di riqualificazione dell'ex caserma Amadio di Cormons".
76. Al fine di valorizzare gli aspetti artistici e culturali correlati alla realizzazione del progetto International Talent Support - ITS 2015, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento nel rispetto dell'articolo 53 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, a favore di E.V.E. S.r.l. di Trieste a parziale sollievo degli oneri sostenuti.
77. La domanda, corredata di una relazione illustrativa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
78. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
79. Per le finalità previste dal comma 76 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 8981 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento per la valorizzazione artistica e culturale del progetto International Talent Support - ITS 2015".
80.
Dopo il comma 46 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), è inserito il seguente:
<<46 bis. Il contributo di cui al comma 46 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".>>.

81. In via eccezionale è rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'espropriazione degli immobili e dell'istituzione delle servitù di acquedotto con riferimento ai lavori di costruzione, completamento e trasformazione di impianti pluvirrigui che sono stati affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva dall'ERSA ai Consorzi di bonifica e che, all'entrata in vigore della presente legge, risultano ultimati senza che siano state completate le procedure espropriative a favore della Regione. Il termine entro il quale devono essere ultimate le procedure espropriative è fissato in sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I Consorzi di Bonifica sono autorizzati a rendicontare, nei limiti del finanziamento complessivo, tutte le spese sostenute connesse con l’acquisizione e l’asservimento delle aree e degli immobili; tali spese possono essere rappresentate in una voce a sé stante del quadro economico della rendicontazione finale.
82.
Il fondo fuori bilancio costituito dall'ERSA ai sensi dell' articolo 61 della legge regionale 3 giugno 1991, n. 47 (Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 , variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili), finalizzato ad assicurare copertura agli oneri derivanti dalla concessione di garanzie fidejussorie ai sensi degli articoli 12 e 13, secondo comma, lettera c), della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 (Istituzione dell' Ente Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), e ai sensi dell' articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 (Riforma e riordinamento di enti regionali), è soppresso a decorrere dal ventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, in seguito all'approvazione della rendicontazione della gestione fuori bilancio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) le risorse impiegate per la concessione di garanzie fidejussorie ancora in corso sono acquisite al bilancio dell'ERSA e accantonate in apposito capitolo vincolato alle finalità di cui all' articolo 61 della legge regionale 47/1991 ;
b) le disponibilità residue, comprensive degli interessi maturati alla data del versamento, sono acquisite al bilancio dell'ERSA per la realizzazione delle attività istituzionali e delle attività di cui al comma 81.
83. L'ERSA rilascia la certificazione sul materiale di moltiplicazione della vite di categoria certificato e di categoria standard di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 febbraio 2005 (Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 82 del 9 aprile 2005, dall'1 novembre di ogni anno, previo pagamento all'Agenzia della relativa tariffa in un'unica soluzione calcolata, in applicazione dell' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), sulla base delle superfici di vigneti di viti - madri per cui è stata presentata la denuncia di produzione e sulla base della quantità di barbatelle per cui è stata presentata la denuncia di ripresa.
84. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, alla Società Cooperativa "Gestioni Turistiche Assistenziali", con sede in Udine, per gli interventi di qualificazione forestale e ambientale, nonché per la realizzazione di impianti e servizi funzionali alla fruizione pubblica del bosco naturale di Lignano Sabbiadoro censito al Foglio 42, mappali numeri 52, 1029, 1089 e 1091.
85. La domanda di contributo di cui al comma 84 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
86. Per le finalità previste dal comma 84 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 9030 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015 - 2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo straordinario alla Società Cooperativa Gestioni Turistiche Assistenziali di Udine per la fruizione pubblica del bosco naturale di Lignano Sabbiadoro".
87.
Al comma 120 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole << cooperativa Agricola Forestale di Treppo Carnico >> sono sostituite dalle seguenti: << Nascente - Società cooperativa Sociale A.R.L di Udine >>.

88.
In relazione alla modifica dell' articolo 2, comma 120, della legge regionale 27/2014 , prevista dal comma 87, all'unità di bilancio 1.4.1.1024 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 nella denominazione del capitolo 4946 le parole " Cooperativa Agricola Forestale di Treppo Carnico " sono sostituite dalle seguenti: " Nascente - Società cooperativa Sociale A.R.L di Udine ".

89.  
( ABROGATO )
(5)
90. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio delle DOC FVG per la realizzazione di uno studio finalizzato alla valorizzazione e alla tutela del vitigno autoctono Ribolla gialla e del vino dallo stesso derivante.
91. Il contributo di cui al comma 90 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
92. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 90 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
93. Per le finalità di cui al comma 90 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 4067 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo al Consorzio delle DOC FVG per la valorizzazione e la tutela del vitigno autoctono Ribolla gialla".
94.
I commi 1 e 2 dell' articolo 5 della legge regionale 30/2007 sono sostituiti dai seguenti:
<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione e aventi rilevanza nazionale per le finalità di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell' articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38 ), e nel rispetto delle condizioni di cui al capo III del regolamento UE n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
2. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti con regolamento regionale che viene trasmesso alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1388/2014.>>.

95. Agli oneri derivanti dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale 30/2007 , come modificato dal comma 94, si provvede con le risorse all'uopo già destinate a valere sull'unità di bilancio 1.1.1.1001 con riferimento al capitolo 6284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
96. Il termine di conclusione del programma straordinario per l'anno 2008 previsto dall' articolo 11 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), prorogato al 31 dicembre 2015 dall' articolo 2, comma 68, della legge regionale 15/2014 , è derogato, nel limite massimo di due anni, con provvedimento del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna con riferimento a singoli interventi che risultano inclusi nel programma medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge.
97. Le Comunità montane e le Province di Gorizia e Trieste presentano istanza di deroga per gli interventi di cui al comma 96 al Servizio coordinamento politiche per la montagna, corredata di un cronoprogramma dei lavori e della rendicontazione atto a giustificare la richiesta, entro il termine fissato dall' articolo 2, comma 68, della legge regionale 15/2014 .
98. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le Comunità montane e le Province di Gorizia e Trieste adottano esclusivamente variazioni al programma straordinario di cui al comma 96 funzionali alla realizzazione degli interventi già inclusi nel programma e nei limiti previsti dall' articolo 10, comma 3, della legge regionale 4/2008 , richiamato dall' articolo 11, comma 6, della legge regionale 4/2008 .
99. La durata dei Piani di azione locale del triennio 2009-2011 delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e Trieste, previsti dalla legge regionale 4/2008 , prorogata al 31 dicembre 2015 dall' articolo 2, comma 69, della legge regionale 15/2014 , è derogata, nel limite massimo di tre anni, con provvedimento del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna con riferimento a singoli interventi che risultano inclusi nel piano medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge.
100. Le Comunità montane e le Province di Gorizia e Trieste presentano istanza di deroga per gli interventi di cui al comma 99 al Servizio coordinamento politiche per la montagna, corredata di un cronoprogramma dei lavori e della rendicontazione atto a giustificare la richiesta, entro il termine fissato dall' articolo 2, comma 69, della legge regionale 15/2014 .
101. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le Comunità montane e le Province di Gorizia e Trieste adottano esclusivamente variazioni al piano di cui al comma 99 funzionali alla realizzazione degli interventi già inclusi nel piano e nei limiti previsti dall' articolo 10, comma 3, della legge regionale 4/2008 .
102. Il termine del 31 dicembre 2015 previsto dall' articolo 2, comma 70, della legge regionale 15/2014 , per il riconoscimento in via definitiva della spesa effettuata dalle Comunità montane e dalle Province di Gorizia e Trieste per la realizzazione degli interventi inclusi nei programmi disciplinati dagli articoli 19, 20 e 38 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), è derogato, nel limite massimo di un anno, con provvedimento del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna con riferimento a singoli interventi che risultano inclusi nel piano medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge.
103. Le Comunità montane e le Province di Gorizia e Trieste presentano istanza di deroga per gli interventi di cui al comma 102 al Servizio coordinamento politiche per la montagna, corredata di un cronoprogramma dei lavori e della rendicontazione atto a giustificare la richiesta, entro il termine fissato dall' articolo 2, comma 70, della legge regionale 15/2014 .
104. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le Comunità montane e le Province di Gorizia e Trieste adottano esclusivamente variazioni ai programmi di cui al comma 102 che non comportano l'approvazione da parte della Giunta regionale ai sensi dell'indirizzo amministrativo dettato con la deliberazione della Giunta regionale 2 luglio 2004, n. 1737 (Modalità e termini per l'attuazione della programmazione per lo sviluppo montano e per le relative modalità di finanziamento. Approvazione), come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 675/2005.
105. Le disposizioni di cui all' articolo 2, comma 71, della legge regionale 15/2014 , si applicano fatte salve le deroghe di cui ai commi 103 e 104.
106.
Al comma 83 dell'articolo 2 della legge regionale 27/2014 la parola << due >> è sostituita dalla seguente: << quattro >>.

107. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella B.
Note:
1Comma 47 sostituito da art. 2, comma 9, lettera a), L. R. 33/2015
2Comma 48 sostituito da art. 2, comma 9, lettera b), L. R. 33/2015
3Comma 49 sostituito da art. 2, comma 9, lettera c), L. R. 33/2015
4Parole soppresse al comma 50 da art. 2, comma 9, lettera d), L. R. 33/2015
5Comma 89 abrogato da art. 105, comma 1, lettera dd), L. R. 21/2016
6Comma 70 bis aggiunto da art. 2, comma 6, L. R. 24/2016
7Comma 70 ter aggiunto da art. 2, comma 6, L. R. 24/2016
8Parole sostituite al comma 81 da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
9Parole aggiunte al comma 81 da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
10Parole sostituite al comma 99 da art. 2, comma 70, L. R. 31/2017
11Integrata la disciplina del comma 35 da art. 3, comma 3, L. R. 45/2017
12Comma 4 sostituito da art. 3, comma 5, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
13Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 5, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
14Parole aggiunte al comma 5 da art. 3, comma 5, lettera c), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
15Comma 9 abrogato da art. 25, comma 6, lettera b), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5 dell'art. 25 della L.R. 3/2021, a seguito dell'abrogazione dell'art. 24 della L.R. 3/2015.
16A decorrere dal 21/7/2022 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione dell'art. 25, c. 5, LR. 3/2021, emanati con DPReg. 13/7/2021, n. 0114/Pres. (B.U.R. 28/7/2021, n. 30) e DPReg. 5/7/2022, n. 081/Pres. (B.U.R. 20/7/2022, n. 29).
17Comma 26 abrogato da art. 46, comma 1, lettera n), L. R. 11/2022