LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2015, n. 20

Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/08/2015
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 15
 (Riordino delle disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)
1. All' articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
c)
il comma 16 è sostituito dal seguente:
<<16. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano nei limiti consentiti dalla normativa europea, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.>>;

d)
il comma 17 è sostituito dal seguente:
<<17. I contribuenti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 446/1997 per i periodi d'imposta di cui al comma 13 sono tenuti a presentare in via telematica all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013.>>.

2.
L' articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è sostituito dal seguente:
<<Art. 2
 (Riduzione dell'aliquota Irap nelle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano)
1. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2007 i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), residenti e non residenti nel territorio dello Stato, applicano al valore della produzione netta prodotto nelle zone di svantaggio socio-economico <<B>> e <<C>> del territorio montano, come classificate ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 446/1997 , ridotta dello 0,92 per cento.
2. Qualora il valore della produzione netta sia prodotto anche al di fuori delle zone di svantaggio socio-economico <<B>> e <<C>> del territorio montano, come classificate ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 e 40 della legge regionale 33/2002 , il valore della produzione netta di cui al comma 1 è determinato in proporzione all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro, addetto con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nelle suddette zone di svantaggio socio-economico. Per le banche, gli altri enti e società finanziarie e le imprese di assicurazione, il valore della produzione netta di cui al comma 1 è determinato in proporzione, rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli verso la clientela, agli impieghi o agli ordini eseguiti e ai premi raccolti presso gli uffici, ubicati nelle suddette zone di svantaggio socio-economico. Si considera prodotto nelle zone di svantaggio socio-economico di cui al comma 1, nel cui territorio il soggetto passivo è domiciliato, il valore della produzione netta derivante dalle attività esercitate al di fuori delle zone medesime senza l'impiego, per almeno tre mesi, di personale.
3. Nella determinazione dell'acconto dovuto dai soggetti di cui al comma 1 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2007 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando all'aliquota la riduzione disposta dal presente articolo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nei limiti consentiti dalla normativa europea, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.
5. I contribuenti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 446/1997 sono tenuti a presentare in via telematica all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dei regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013.>>.

3.
L' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è sostituito dal seguente:
<<Art. 2
 (Riduzione dell'aliquota Irap per le imprese e i professionisti di piccole dimensioni)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2009 l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è ridotta dello 0,92 per cento:
a) per i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 446/1997 che, alla data di chiusura del periodo d'imposta, si avvalgano di personale dipendente con una soglia massima di cinque dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. Non rientrano nel computo dei dipendenti i soci lavoratori delle società cooperative;
b) per i soggetti passivi Irap di cui all' articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 446/1997 che, alla data di chiusura del periodo d'imposta, si avvalgano di personale dipendente e realizzino un volume d'affari non superiore a 120.000 euro.
2. Nella determinazione dell'acconto dell'Irap dovuto dai soggetti di cui al comma 1, per il periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2009 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando all'aliquota la riduzione di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti consentiti dalla normativa europea, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.
4. I contribuenti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 446/1997 , sono tenuti a presentare in via telematica all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013.>>.

4.
L' articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), è sostituito dal seguente:
<<Art. 2
 (Aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive applicabili nel territorio regionale)
1. Ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 (Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria), le aliquote dell'IRAP di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sono ridotte:
a) dello 0,92 per cento per le nuove imprese artigiane insediate nelle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);
b) dello 0,73 per cento per le nuove imprese artigiane insediate nelle aree del territorio regionale diverse da quelle indicate alla precedente lettera a), secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge regionale 1/2004 ;
c) dello 0,92 per cento per le imprese operanti nelle zone di svantaggio socio-economico <<B>> e <<C>> del territorio montano, secondo quanto stabilito dall' articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);
d) dello 0,92 per cento per le imprese e i professionisti di piccole dimensioni secondo quanto stabilito dall' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);
e) dell'1 per cento per i soggetti passivi Irap di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale, secondo quanto stabilito dall' articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali);
f) dello 0,40 per cento per le imprese che incrementano i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo secondo quanto stabilito dall' articolo 19 della legge regionale 3/2015 .
2. L'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 446/1997 , applicabile al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale, è ridotta dello 0,92 per cento per i soggetti passivi che, alla chiusura del singolo periodo d'imposta, presentino su base nazionale:
a) un incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, di almeno il 3 per cento rispetto alla media del triennio precedente;
b) un incremento dei costi relativi al personale, classificabili nell' articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile , diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP, di almeno il 3 per cento rispetto alla media del triennio precedente.
3. I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono determinati con apposito regolamento.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera d), e) e f), per gli esercenti arti e professioni in forma individuale o associata si applica l'aliquota ordinaria di cui all' articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 446/1997 .
5. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), comprese le cooperative sociali di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale), sono esonerate dal pagamento dell'Irap secondo quanto stabilito dall' articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002).
6. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) sono esonerate dall'imposta di cui al decreto legislativo 446/1997 ai sensi della normativa statale vigente.
7. Le riduzioni di aliquota Irap di cui al presente articolo si applicano alternativamente.
8. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore stabilite con legge.>>.

5.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) le lettere e) ed f) del comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);
b) i commi 1 e 2 dell' articolo 7 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007);
c) i commi 2, 3 e 4 dell' articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008);
d) i commi 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 1 delle legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);
e) l' articolo 2 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009);
f) i commi 3 e 4 dell' articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006);
g) l' articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di personale, di conferimento di funzioni agli enti locali e di imposta regionale sulle attività produttive).
Note:
1Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 14, comma 3, lettera c), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione del c. 13, lett. a) e b), dell'art. 1, L.R. 1/2004.
2Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 14, comma 3, lettera c), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione del c. 13, lett. a) e b), dell'art. 1, L.R. 1/2004.