LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2015, n. 20

Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/08/2015
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 13
 (Finalità 12 - Partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
1.
L' articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 (Alienazione di beni immobili)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata alla vendita diretta di beni immobili del patrimonio disponibile della Regione ad enti pubblici o a consorzi di enti pubblici. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa, la vendita avviene nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alla Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuti di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (97/C 209/03).
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare beni immobili del patrimonio disponibile della Regione secondo la procedura che segue. Qualora il corrispettivo di vendita non superi l'importo di 75.000 euro, IVA esclusa, si procede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione di un estratto di avviso di vendita contenente, oltre all'individuazione dell'immobile, il prezzo di cessione e l'indicazione degli uffici presso cui assumere le necessarie informazioni, mentre per importi superiori a 75.000 euro, IVA esclusa, la pubblicazione dell'estratto di cui al presente comma deve avvenire, oltre che nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione, in due quotidiani a carattere regionale o tramite altri strumenti che comunque favoriscano la diffusione.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari, fatto salvo per la costituzione dei diritti di servitù.
4. Nelle more del perfezionamento del procedimento per la costituzione di diritti di servitù a peso di immobili di proprietà regionale, può essere autorizzata l'occupazione temporanea degli immobili oggetto di asservimento, con relativa corresponsione dell'indennità di occupazione, per il tempo necessario all'esecuzione delle opere inerenti ai diritti di servitù medesimi.
5. Qualora gli immobili da alienare risultino già concessi in locazione o in affittanza, è riconosciuto ai conduttori e agli affittuari il diritto di prelazione sull'acquisto degli immobili stessi.
6. Nei casi di cui al comma 5, i competenti uffici regionali comunicano ai conduttori ed agli affittuari l'intenzione dell'Amministrazione regionale di procedere alla vendita dell'immobile unitamente ai termini dell'offerta più vantaggiosa pervenuta, al fine di consentire agli stessi di esercitare il diritto di prelazione all'acquisto.
7. Per gli immobili posti in vendita in relazione ai quali non sia pervenuta alcuna offerta, si può procedere, previa deliberazione della Giunta regionale che può autorizzare altresì la procedura di cui al successivo comma 8, alla vendita mediante il sistema delle offerte al ribasso con successive riduzioni, ciascuna delle quali non può eccedere il dieci per cento del corrispettivo stabilito nel giudizio di stima del competente organo tecnico regionale. Le offerte al ribasso sono ammissibili nel numero massimo di tre, ovvero sino a un corrispettivo pari al settanta per cento di quello stabilito dal competente organo tecnico regionale. Il giudizio di stima del competente organo tecnico regionale rimane valido fino all'avvenuto esperimento di tutte le gare ufficiose di vendita, ivi comprese quelle esperite in applicazione dei ribassi così come previsti dal presente comma.
8. Nel caso non sia pervenuta alcuna offerta in relazione ai tre successivi ribassi di cui al comma 7, può essere autorizzato, con la medesima deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, un ulteriore esperimento di vendita, mediante pubblicazione, secondo le modalità stabilite dal comma 2, di un invito a offrire che riporti il prezzo indicativo determinato in seguito all'ultimo ribasso previsto dal comma 7. Qualora, entro i termini indicati dall'Amministrazione regionale, pervengano una o più offerte d'acquisto, la Giunta regionale può autorizzare la vendita dell'immobile mediante procedura a evidenza pubblica, con pubblicazione di un estratto di avviso di vendita secondo le modalità stabilite dal comma 2, ponendo a base d'asta il miglior prezzo di vendita offerto.
9. Le risorse derivanti dalle alienazioni di immobili effettuate tramite conferimento alla società di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), sono versate all'entrata del bilancio regionale, al netto di quanto spettante per le attività svolte dalla società incaricata delle attività di dismissione.>>.

2. Al fine di valorizzare e favorire il riuso degli immobili appartenenti al demanio militare, l'Amministrazione regionale, sulla base di quanto disposto dall' articolo 11, comma 11, della legge regionale 8 aprile 2013 n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), può autorizzare, su richiesta dei Comuni interessati, la devoluzione di parte dei contributi concessi nel settore della riqualificazione urbana per l'acquisto di beni del patrimonio militare in corso di dismissione.
4. Il capitolo 4744 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 è spostato dall'unità di bilancio 8.1.1.3340 all'unità di bilancio 7.1.1.1131 del medesimo stato di previsione.
5. Il capitolo 44400 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 è spostato dall'unità di bilancio 4.5.270 all'unità di bilancio 4.2.273 del medesimo stato di previsione.
6. Al fine di acquisire la partecipazione di maggioranza diretta nella Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia S.p.A. e in via strumentale rispetto allo scioglimento della Finanziaria MC S.p.A., in attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottato dall'Amministrazione regionale in adeguamento all'articolo 1, commi da 611 a 614, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire l'intera partecipazione azionaria detenuta nella Finanziaria MC S.p.A. da Friulia S.p.A. al valore desumibile dal patrimonio netto della prima quale risultante dal bilancio di esercizio approvato al 31.12.2014. Il corrispettivo è rappresentato da azioni di Friulia S.p.A., che l'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere al valore desumibile dal patrimonio netto quale risultante dall'ultimo bilancio consolidato adottato dal consiglio di amministrazione di Friulia S.p.A. e asseverato dalla società di revisione.
7.
Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. Il personale in eccedenza delle società controllate in via diretta o indiretta dalla Regione e dagli enti, aziende speciali e agenzie regionali è trasferito mediante mobilità presso società controllate in via diretta o indiretta dallo stesso ente controllante ovvero presso società controllate in via diretta o indiretta dalla Regione o dagli enti, aziende speciali e agenzie regionali. La mobilità è altresì consentita tra società controllate in via diretta o indiretta dalla Regione e dagli enti, aziende speciali e agenzie regionali, e società controllate in via diretta o indiretta da enti pubblici diversi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e alle società dalle stesse controllate.
2 ter. A tal fine le società controllate di cui al primo periodo del comma 2 bis trasmettono tempestivamente alla Regione, per il tramite dell'ente controllante, i piani occupazionali adottati nel rispetto dei principio di riduzione dei costi di personale.
2 quater. Alle procedure di mobilità di cui al comma 2 bis si applicano le disposizioni nazionali vigenti in materia.>>.

8.
Dopo il comma 41 dell'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è inserito il seguente:
<<41 bis. Le funzioni di Tesoreria del Fondo sono affidate al Tesoriere della Regione,>>.

9. In relazione al disposto di cui all' articolo 2, comma 107, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è iscritto nel bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e nel bilancio per l'anno 2015 lo stanziamento di 101.058,75 euro per l'anno 2015 nello stato di previsione dell'entrata sull'unità di bilancio 3.2.123 e sul capitolo 843 e nello stato di previsione della spesa sull'unità di bilancio 10.5.1.1176 e sul capitolo 9680.
10. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella M.