LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2015, n. 20

Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/08/2015
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 4
 (Finalità 3 - Gestione del territorio)
1. Al fine di promuovere iniziative volte alla prevenzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, anche in forma associata, contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione e l'allestimento oppure per il solo allestimento dei centri di riuso di cui all' articolo 180 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), anche nell'ambito dei centri di raccolta di cui all' articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 152/2006.
1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per un ammontare massimo stabilito in proporzione al numero di conferitori del centro di riuso calcolato secondo i criteri fissati nel regolamento di cui al comma 3.
2.  
( ABROGATO )
(9)
3. Con regolamento regionale, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di assegnazione, le spese ammissibili, le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
4. Il contributo è concesso per il costo complessivo dell'intervento e non per singole voci di spesa.
5. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.
5 bis. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, entro il termine del 30 giugno di ogni anno.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.3.2.1062 e del capitolo 2317 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributi ai Comuni, anche in forma associata, per la realizzazione e l'allestimento dei centri di riuso per la prevenzione della produzione di rifiuti".
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante procedura a evidenza pubblica, di un servizio concernente la predisposizione del "Piano d'azione regionale per gli acquisti verdi" e comprensivo dell'attività di formazione e di supporto tecnico del personale regionale responsabile degli acquisti, nella fase di predisposizione del Piano stesso.
8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.4.1.1064 e del capitolo 2301 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Spese per l'affidamento di un servizio concernente la predisposizione del Piano d'azione regionale per gli acquisti verdi comprensivo dell'attività di formazione e di supporto tecnico del personale regionale responsabile degli acquisti".
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione scientifica del Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, mediante la stipula, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2015, n. 761 (Approvazione convenzione quadro con il consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste), di una convenzione attuativa della convenzione quadro sottoscritta in data 14 maggio 2015, finalizzata ad accertare la possibilità di avviare, in Friuli Venezia Giulia, progetti a valere sui fondi del Programma ELENA (European Local ENergy Assistance), promosso dalla Banca Europea per gli investimenti (BEI).
10. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo schema della convenzione di cui al comma 9.
11. Per le finalità di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.4.1.1064 e del capitolo 2302 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Spese per la collaborazione scientifica del Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste finalizzata ad accertare la possibilità di avviare in Friuli Venezia Giulia progetti a valere sui fondi del Programma ELENA".
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni che aderiscono all'iniziativa comunitaria denominata "Patto dei Sindaci" ovvero “Patto dei Sindaci per il clima e l’energia”, fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la predisposizione del Piano di azione per l'energia sostenibile (PAES) riferito al proprio territorio.
13. Entro il 15 ottobre 2015, i Comuni presentano la domanda di concessione del contributo al Servizio energia della Direzione centrale ambiente ed energia, il quale provvede alla valutazione delle domande in applicazione dei criteri di priorità definiti nel regolamento di cui al comma 14.
14. Con regolamento regionale, da approvare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 12, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
15. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.4.1.1064 e del capitolo 2303 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione Finanziamento ai Comuni che aderiscono all'iniziativa comunitaria denominata "Patto dei Sindaci" per la predisposizione del "Piano di azione per l'energia sostenibile (PAES)" ovvero “Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC)”.
16. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere alle famiglie utenti del servizio di distribuzione di GPL e di aria propanata erogato nei territori dei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo un contributo a sollievo degli oneri sostenuti derivanti dalle forniture.
17. Con regolamento regionale, da approvare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti soggettivi dei beneficiari, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
18. L'Amministrazione regionale si avvale dei Comuni interessati per le fasi della ricezione e valutazione delle domande. 19 Per le finalità di cui al comma 16 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.4.1.1064 e del capitolo 2304 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo alle famiglie utenti dei Comuni montani serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e di aria propanata, da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio".
20.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), le parole: << , entro otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, >> sono soppresse.

21. Per le finalità di cui all' articolo 9, comma 1, della legge regionale 15/2007 , è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.4.1.1064 e del capitolo 2331 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributi a Comuni per la predisposizione di piani comunali di illuminazione".
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nel rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarietà, a trasferire in proprietà a titolo gratuito al Comune di Rivignano Teor l'intero compendio immobiliare di Villa Ottelio.
23. La cessione è finalizzata a soddisfare esigenze di pubblico interesse e a promuovere la valorizzazione del bene, attraverso la previsione di utilizzi di natura turistico-ricettiva o di altro tipo che comunque favoriscano l'ottimale gestione del compendio in parola, da attuarsi anche mediante forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati.
24. L'atto di trasferimento in proprietà, da formalizzarsi secondo le procedure di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), prevede che il Comune cessionario garantisca l'utilizzo gratuito e permanente di spazi all'interno del compendio immobiliare di Villa Ottelio a favore della Regione e di Enti regionali.
25. L'utilizzo degli spazi è disciplinato da apposite convenzioni tra il Comune cessionario e la Regione o altro Ente regionale interessato.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune cessionario un contributo straordinario di 2.330.000 euro per gli oneri necessari a sostenere le opere di completamento e ristrutturazione del compendio.
27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, Servizio edilizia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La concessione del finanziamento è disposta, ad avvenuta acquisizione dell'immobile, sulla base di una relazione illustrativa degli interventi necessari, da presentarsi entro il 30 novembre 2015. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione degli interventi, le condizioni per l'erogazione del finanziamento e le modalità di rendicontazione dell'opera, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dal Comune.
28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 2.330.000 euro per l'anno 2015, pari all'importo già stanziato per il recupero del compendio ai sensi dell' articolo 11, comma 27, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 1333 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune cessionario dell'intero compendio immobiliare di Villa Ottelio per gli oneri necessari a sostenere le opere di completamento e la ristrutturazione del compendio".
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 500.000 euro al Comune di Trieste per il completamento dei lavori di messa in sicurezza strutturale e sistemazione delle facciate della Chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo, II lotto.
30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, Servizio edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3446 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Trieste per il completamento dei lavori di messa in sicurezza strutturale e sistemazione delle facciate della Chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo, II lotto".
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di San Martino al Tagliamento per le spese di ristrutturazione e rispristino funzionale dell'immobile ex scuole elementari di proprietà comunale.
33. La domanda di contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, Servizio edilizia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione disposto in base all' articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1075 e del capitolo 1815 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e dei bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo al Comune di San Martino al Tagliamento per le spese di ristrutturazione e ripristino funzionale dell'immobile ex scuole elementari".
35. All' articolo 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 11 è sostituito dal seguente:
<<11. Al fine di assicurare il miglioramento qualitativo delle stazioni ferroviarie localizzate in Friuli Venezia Giulia di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) interessate da una frequentazione inferiore a 500 viaggiatori/giorno con conseguente miglioramento dell'attrattività dei servizi ferroviari ivi afferenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti agli Enti Locali a sostegno di impegni conseguenti alla stipula di convenzioni con Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per l'uso dei fabbricati di stazione, delle aree scoperte o di parte di esse per finalità sociali e altre proprie dei loro compiti d'istituto.>>;

b)
dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
<<11 bis. Gli interventi da attuare riguardano:
a) miglioramento all'accessibilità agli spazi di stazione;
b) riqualificazione funzionale dei fabbricati di stazione e delle aree di stazione per un loro utilizzo per finalità sociali e altre proprie dei compiti d'istituto degli enti locali;
c) miglioramento degli spazi di attesa interni ed esterni;
d) miglioramento delle strutture informative ai viaggiatori;
e) miglioramento dell'intermodalità e dell'accessibilità bici/treno;
f) manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati di stazione e delle aree di stazione.
11 ter. La spesa massima ammissibile a finanziamento per interventi su ogni stazione ferroviaria è pari ad 80.000 euro.
11 quater. Le domande di finanziamento, da presentarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), sono corredate della convenzione stipulata con RFI, della descrizione dell'intervento da realizzare, di un quadro economico e di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'importo del finanziamento è commisurato alla spesa risultante dal quadro economico dell'opera.
11 quinquies. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi assegnati si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).>>.

36.
Per le finalità previste dall' articolo 4, comma 11, della legge regionale 6/2013 , come sostituito dal comma 35, lettera a), è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.1067 e del capitolo 3805 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione " Finanziamenti agli Enti Locali a sostegno di impegni conseguenti alla stipula di convenzioni con RFI per l'uso dei fabbricati di stazione, delle aree scoperte o di parte di esse per finalità sociali ".

37. Alla Protezione Civile della Regione sono demandate la realizzazione e la gestione della "Centrale Unica di Risposta al NUE 112" con conseguente attivazione del numero unico europeo di emergenza (NUE) 112, mediante l'adozione del modello del cosiddetto "call center laico", destinato a ricevere tutte le chiamate d'emergenza effettuate nel territorio regionale.
38. L'Amministrazione regionale provvede ad adeguare la struttura e la dotazione di personale della Protezione Civile della Regione rispetto all'esigenza di adempiere ai nuovi compiti connessi all'efficiente realizzazione delle attività di cui al comma 37, in particolare quelli legati all'attività di risposta alle emergenze e alla sicurezza.
39. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1070 e del capitolo 4153 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Centrale Unica di Risposta al NUE 112 con conseguente attivazione del numero unico europeo di emergenza (NUE) 112, mediante l'adozione del modello del cosiddetto call center laico".
40.
Il Fondo per il recupero del castello di Colloredo di Monte Albano istituito dall' articolo 5, comma 72, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è soppresso dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente la disponibilità residua del Fondo è riversata al bilancio regionale comprensiva degli interessi maturati alla data del versamento.

41.
La Direzione centrale Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia subentra alla soppressa gestione fuori bilancio in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

42. Le entrate previste dal comma 40 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 2.1.225 e sul capitolo 9404 di nuova istituzione "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Entrate derivanti dalla soppressa gestione del fondo fuori bilancio del Commissario Straordinario per il recupero organico del Castello di Colloredo di Monte Albano".
43. A decorrere dalla data di cui al comma 40, gli oneri derivanti dalla gestione del patrimonio per l'intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano di proprietà regionale a fronte della disponibilità del Fondo per il recupero del Castello di Colloredo di Monte Albano fanno carico all'unità di bilancio 3.9.2.1072 e al capitolo 9404 di nuova istituzione "per memoria" nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Spese per il completamento della gestione del patrimonio del Castello di Colloredo di Monte Albano di proprietà regionale".
44. A decorrere dalla data di cui al comma 40 gli oneri derivanti dalla gestione dell'intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano, di cui all'articolo 5, commi 67 e seguenti, della legge regionale 17/2008 , fanno carico all'unità di bilancio 3.9.1.1072 e al capitolo 9405 di nuova istituzione "per memoria" nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Spese per la gestione corrente dell'intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano".
45. Le Province sono autorizzate a concedere ai Comuni contributi per la chiusura delle discariche comunali, classificate di II categoria, tipo A, autorizzate antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), e per le quali è stata disposta la chiusura ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), e dell'articolo 17, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
46. Per le finalità di cui al comma 45 le Province utilizzano le risorse trasferite dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).
47.
Al comma 17 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole << sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << il 30 ottobre 2015 >>.

48.  
( ABROGATO )
49.  
( ABROGATO )
50.
Dopo l' articolo 29 della legge regionale 13/2014 è inserito il seguente:
<<Art. 29 bis
 (Norme contabili concernenti la conversione di contributi)
1. Quando con legge regionale o con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 29 viene modificata, in tutto o in parte, la destinazione di contributi concessi agli enti locali e assegnata la competenza del connesso procedimento contributivo a una unità organizzativa diversa da quella originariamente prevista, l'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione delle politiche economiche e comunitarie, con proprio decreto, adotta le variazioni contabili conseguenti, attribuendo all'ufficio competente per il contributo di cui è mutata la destinazione, la responsabilità della spesa inerente al contributo medesimo.
2. A tal fine con il predetto decreto è disposta:
a) l'istituzione di nuovi capitoli di spesa nella responsabilità dell'ufficio cui compete la gestione del rapporto contributivo a seguito della sua mutata destinazione e la loro programmazione;
b) la modificazione degli impegni assunti a seguito della concessione del contributo, l'imputazione dei medesimi, anche in parte, ai capitoli di spesa di cui alla lettera a), e l'adeguamento, laddove necessario, delle relative codifiche;
c) la variazione degli stanziamenti di bilancio in conseguenza di quanto previsto alla lettera b).
3. L'ufficio competente individuato dalla legge regionale o dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 29, conferma l'impegno di cui al comma 1, lettera b).>>.

51. Le disposizioni di cui all' articolo 29 bis della legge regionale 13/2014 , come inserito dal comma 50, sono applicate anche in relazione alle deliberazioni di cui all' articolo 29 della medesima legge regionale 13/2014 già assunte alla data di entrata in vigore della presente legge.
52. All' articolo 4 della legge regionale 27/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 35 dopo la parola << edilizia >> sono aggiunte le seguenti: << scolastica e universitaria >>;

b)
al comma 36 dopo la parola << edilizia >> sono inserite le seguenti: << scolastica e universitaria >>;

c)
al comma 47 le parole << 30 giugno 2015 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 luglio 2015 >>;

d)
al comma 49 dopo la parola << parcheggi >> sono inserite le seguenti: << compresa l'acquisizione delle aree >> e dopo le parole: << aggregazione giovanile. >> sono aggiunte le seguenti: << L'erogazione delle annualità concesse e maturate potrà essere disposta, su motivata richiesta, in base all' articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2002 . >>;

e)
al comma 50 le parole: << 30 giugno 2015 >> sono sostituite dalle seguenti: << 30 giugno 2016 >>.

53. Alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 le parole << e aumento del numero delle unità immobiliari esistenti >> sono soppresse;

b)
alla lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 16 dopo le parole << privi di rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore >> sono inserite le seguenti: << , ivi compresi quelli di frazionamento o fusione di unità immobiliari preesistenti >>.

54. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella D.
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 9, lettera f), L. R. 33/2015
2Parole aggiunte al comma 12 da art. 3, comma 23, lettera a), L. R. 14/2016
3Parole aggiunte al comma 15 da art. 3, comma 23, lettera b), L. R. 14/2016
4Comma 1 sostituito da art. 4, comma 2, lettera a), L. R. 24/2016
5Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 2, lettera b), L. R. 24/2016
6Integrata la disciplina del comma 37 da art. 11, comma 14, L. R. 31/2017
7Comma 49 abrogato da art. 13, comma 13, L. R. 29/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, L.R. 13/2014, a decorrere dal giorno successivo a quello della deliberazione della giunta regionale di cui al comma 12, dell'art. 13, L.R. 29/2018.
8A far data dal 22/6/2019 è abrogato il c. 49 del presente articolo a seguito dell'adozione della DGR n. 1049 del 21 giugno 2019.
9Comma 2 abrogato da art. 4, comma 4, L. R. 16/2019
10Comma 48 abrogato da art. 5, comma 60, lettera f), L. R. 16/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 44 bis, commi 6 e 6 bis, L.R. 14/2002, con effetto dall'1/1/2024.