LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2015, n. 20

Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/08/2015
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 14
 (Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili)
1. La disposizione di cui all' articolo 14, comma 20, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), trova applicazione anche per l'anno 2015. I provvedimenti sono adottati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2.
Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dopo le parole << imposta di soggiorno >> sono aggiunte le seguenti: << , salvo quanto previsto al comma 3 >>.

3.
Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 18/2015 è sostituito dal seguente:
<<3. In Friuli Venezia Giulia possono istituire l'imposta di soggiorno i soli Comuni individuati come località turistiche con regolamento regionale adottato previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, d'intesa con l'Assessore competente in materia di autonomie locali, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.>>.

4.
I commi 50 e 51 dell' articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono abrogati.

5.
Il comma 29 dell'articolo 2 della legge regionale legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), è abrogato.

6. Nel caso previsto dall' articolo 40, comma 5, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e ai sensi di quanto dispone l'articolo 14, commi 31 e 32, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), poiché l'ente locale applica una contabilità di tipo economico, il bilancio di previsione dell'Unione, per l'esercizio 2015, è redatto esclusivamente secondo gli schemi previsti dall' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.