LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2015, n. 20

Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/08/2015
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 12
 (Finalità 11 - Funzionamento della Regione)
1. Per le annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 la Regione può effettuare spese per missioni, anche all'estero, del proprio personale comunque nel rispetto del limite massimo di cui all' articolo 12, comma 21, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).
2.
Il comma 1 bis dell'articolo 49 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è sostituito dal seguente:
<<1 bis. Per la liquidazione delle spese relative al trattamento di missione del personale regionale, il soggetto che ha autorizzato la missione determina le spese ammesse a rimborso.>>.

3. Al fine di monitorare puntualmente e tempestivamente l'attuazione delle disposizioni dirette al contenimento della spesa pubblica e di garantire i risparmi attesi annualmente senza compromettere il buon andamento dei servizi, nell'ambito dell'autonomia finanziaria e organizzativa della Regione, la Giunta regionale definisce e aggiorna con propria deliberazione, per ciascun esercizio, a decorrere dall'esercizio 2015, e nel rispetto del limite complessivo di spesa, il limite di spesa per ciascuna delle seguenti voci oggetto di contenimento:
a) studi e incarichi di consulenza;
b) relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza;
c) missioni;
d)   ( ABROGATA )
e)   ( ABROGATA )
4. L'elenco delle voci oggetto di contenimento può essere integrato con la deliberazione di cui al comma 3 al fine di recepire eventuali modifiche intervenute nella pertinente disciplina nazionale.
5. L'Amministrazione regionale, tramite la Direzione competente in materia di finanze, effettua il monitoraggio dei flussi di spesa per ciascuna voce oggetto di contenimento anche ai fini dell'aggiornamento dell'ottimale distribuzione del limite complessivo di spesa tra le voci individuali oggetto di contenimento, con la deliberazione di cui al comma 3, in ragione delle priorità di spesa.
6.
Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), è inserito il seguente:
<<2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata, previa richiesta da parte del Co.Re.Com. alla Direzione Generale, ad acquisire il personale somministrato necessario all'esercizio delle funzioni allo stesso delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM); a tal fine il Co.Re.Com. provvede a trasferire all'Amministrazione regionale le corrispondenti risorse finanziarie assegnate dall'Autorità ai sensi del comma 2.>>.

7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 bis dell'articolo 12 della legge regionale 11/2001 , come inserito dal comma 6, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 499 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella A3 di cui all'articolo 1, comma 6.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede con le entrate previste con la Tabella A3 di cui all'articolo 1, comma 6, sull'unità di bilancio 2.1.36 e sul capitolo 1055 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
9. All' articolo 21 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo la parola << Regione >> sono aggiunte le seguenti << e dei funzionari delegati della Regione >>;

b)
al comma 2 dopo la lettera c) è inserita la seguente:
<<c bis) la percentuale dei rendiconti dei funzionari delegati da controllare;>>.

10. Alla legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale-Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
<<Art. 18
 (Avvocato della Regione)
1. Il dirigente preposto alla struttura direzionale regionale competente in materia di funzioni di patrocinio legale assume la denominazione di Avvocato della Regione.>>;

b)
l'articolo 19 è abrogato;

c)
il comma 2 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:
<<2. Per le prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa della Regione e degli enti patrocinati è corrisposto all'Avvocato della Regione e agli avvocati della struttura direzionale di cui all'articolo 18, un compenso professionale nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la Regione o per l'ente patrocinato. I criteri e le modalità di corresponsione del compenso sono definiti con regolamento sulla base della disciplina di cui all' articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 114/2014 ; in ogni caso il compenso, da corrispondersi annualmente, non può essere liquidato, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del medesimo decreto legge, in misura superiore al trattamento economico complessivo annuo di ciascun avvocato, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali. Il regolamento medesimo definisce, altresì, sulla base di quanto previsto dall' articolo 9, comma 5, del decreto legge 90/2014 , i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi.>>;

d)
il comma 2 bis dell'articolo 20 è abrogato;

e)
all'articolo 21 le parole << l'Ufficio legislativo e legale >> sono sostituite dalle parole << la struttura direzionale di cui all'articolo 18 >>.

11. La disciplina di riforma dei compensi professionali di cui all' articolo 9 del decreto legge 90/2014 si applica ai compensi erogati dopo l'entrata in vigore della legge 114/2014 ; detti compensi sono erogati secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di cui all' articolo 20, comma 2, della legge regionale 30/1968 , come sostituito dalla lettera c) del comma 10, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12. Dopo il secondo periodo del comma 4 quinquies dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996 è introdotto il seguente: <<L'incarico di direttore di staff può essere conferito, esclusivamente qualora correlato allo svolgimento dell'attività di patrocinio e consulenza legale, anche presso un servizio o struttura equiparata a servizio.>>.
13. L' articolo 11, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nella formulazione anteriore alla sua sostituzione operata, con effetto dall'1 gennaio 2015, dall' articolo 11, comma 18, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), si applica:
a) per la parte come modificata dall'articolo 4, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014):
1) agli incentivi per la progettazione di lavori pubblici per gli incarichi attribuiti dall'1 gennaio al 31 dicembre 2014;
2) agli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici il cui quadro economico del progetto definitivo esecutivo è stato approvato dall'1 gennaio al 31 dicembre 2014;
b) per la parte come modificata dall' articolo 4, comma 3, lettera c), della legge regionale 23/2013 , agli incarichi per la progettazione di lavori pubblici attribuiti al personale dall'1 gennaio 2014.
14. In relazione al comma 13, in caso di varianti in corso d'opera, si applica la disciplina vigente al momento dell'approvazione del progetto di variante.
15.
A seguito della soppressione delle tariffe professionali effettuata dall' articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2012 , come successivamente modificato dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 134/2012 , ai fini della determinazione del valore a base di gara di un atto di pianificazione:

a) per le attività di pianificazione il cui incarico è stato attribuito dal 26 giugno 2012 al 22 agosto 2012 continuano a trovare applicazione le tariffe professionali in vigore prima del decreto legge 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2012 , ai sensi delle disposizioni di cui all' articolo 5, comma 2, del decreto legge 83/2012 , convertito, con modificazioni, dalla legge 134/2012 ;
b) per le attività di pianificazione il cui incarico è stato attribuito dal 23 agosto 2012 al 20 dicembre 2013 si applicano i parametri di cui al decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell' articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ), con particolare riferimento all'allegato n. 3;
c) per le attività di pianificazione il cui incarico è stato attribuito dal 21 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 si applicano i parametri di cui al decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria), con particolare riferimento all'allegato n. 1.
16. L'applicazione dei parametri di cui al comma 15 non può comportare per l'Amministrazione regionale oneri superiori a quelli derivanti dall'applicazione delle tariffe professionali di cui alla normativa previgente.
17. In relazione al comma 15, per le attività di pianificazione comunque approvate entro il 31 dicembre 2014, il riconoscimento dell'incentivo è possibile solo se la redazione degli atti di pianificazione risulti strettamente e direttamente connessa alla progettazione di opere pubbliche.
18. Ai sensi dell' articolo 11, comma 18, legge regionale 27/2014 , a decorrere dall'1 gennaio 2015 non è riconosciuto alcun incentivo per la redazione di atti di pianificazione.
19.
Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), le parole << Le amministrazioni pubbliche destinano >> sono sostituite dalle seguenti: << L'Amministrazione regionale destina >>.

20.
Il comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<7. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a professionisti o società professionali esterni all'Amministrazione regionale, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni svolte, mediante apposita convenzione, da personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 sono corrisposte all'ente di appartenenza che provvede all'erogazione al proprio dipendente.>>.

21.
Il secondo periodo dell'articolo 25 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), è sostituito dal seguente: << La delega è unitaria per ciascuna struttura della Presidenza; nel caso si tratti di una Direzione centrale o struttura direzionale equiparata, la delega può anche essere riferita a una o più aree o a uno o più servizi della Direzione o struttura equiparata medesima. >>.

22. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella L.
Note:
1Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 11, comma 2, lettera a), L. R. 31/2017
2Parole soppresse al comma 5 da art. 11, comma 2, lettera b), L. R. 31/2017
3Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 19, L. R. 45/2017
4Lettera e) del comma 3 abrogata da art. 12, comma 9, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5Parole soppresse alla lettera b) del comma 3 da art. 82, comma 1, L. R. 6/2019
6Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 7, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 13/2020