LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2015, n. 20

Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/08/2015
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 10
 (Finalità 9 - Sussidiarietà e devoluzione)
1. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione degli enti locali ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per l'anno 2014 è accertato, ai sensi dell' articolo 10, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), in complessivi 398.004.675,30 euro; conseguentemente il conguaglio positivo è determinato in 55.229.699,02 euro, cui si sommano 20.439,40 euro relativi alle somme autorizzate con la legge regionale 23/2013 , non utilizzate al 31 dicembre 2014, per complessivi 55.250.138,42 euro.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite ai sensi di quanto disposto dai commi 3, 5, 14, 16, 22, 27, 46, per 300.000 euro per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), per 146.969,32 euro per le finalità previste dall' articolo 4, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), nonché, per 15 milioni di euro per le finalità di cui all' articolo 16 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).
3. Una quota del conguaglio positivo determinato ai sensi del comma 1, pari a 1.584.000 euro, è destinata a reintegrare il bilancio regionale della quota di spettanza di compartecipazione all'accisa sull'energia elettrica 2015 per effetto dell'incremento di risorse di cui al comma 22.
4. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata ad accantonamento la quota di 1.584.000 euro, nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.1.1153, con riferimento al capitolo 1857 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Fondo da utilizzarsi per il ripristino della neutralità finanziaria del bilancio regionale in relazione all'addizionale comunale e provinciale sul consumo di energia elettrica dell'anno 2015>>.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), un fondo di 26 milioni di euro, a titolo di incremento del trasferimento ordinario unitario 2015 di cui all' articolo 10, comma 8, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015).
6. Il fondo di cui al comma 5 è ripartito in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite ai medesimi comuni ai sensi dell' articolo 10, comma 8, lettera b), della legge regionale 27/2014 .
7. Il trasferimento di cui al comma 5 è disposto con recupero a favore del bilancio regionale del gettito di cui all' articolo 10, comma 33, della legge regionale 23/2013 , per la quota residuata dopo il recupero di cui all' articolo 10, comma 9, della legge regionale 27/2014 , nonché dopo il recupero, in caso di incapienza, a valere sulla quota di cui all' articolo 10, comma 8, lettera b), della legge regionale 27/2014 .
8. In caso di incapienza del fondo di cui al comma 5, al recupero di gettito di cui al comma 7, la parte eventualmente residua è versata a saldo direttamente dal Comune alla Regione entro il 10 dicembre 2015.
9. Il trasferimento di cui al comma 5 è concesso ed erogato in unica soluzione entro il 15 novembre 2015.
10. Per la finalità prevista dal comma 5 è destinata la spesa di 26 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1855 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
11. In relazione alle previsioni di cui all' articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011 , che ha istituito in via anticipata in tutti i Comuni del territorio nazionale l'Imposta municipale propria e, in particolare, alle previsioni di cui al comma 17 del medesimo articolo 13, la Regione Friuli Venezia Giulia assicura il recupero al bilancio statale dei gettiti 2015 e il recupero dei gettiti IMU terreni agricoli montani 2014 e 2015 di cui al decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), convertito, con modificazioni, dalla legge 34/2015 , dovuti da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio e il recupero a favore del bilancio regionale per la parte di spettanza a valere sui trasferimenti ordinari spettanti ai Comuni per l'anno 2016.
12. Nell'anno 2015, al fine di mantenere il punto di neutralizzazione tra l'Imposta municipale propria 2015 e la previgente Imposta comunale sugli immobili, i Comuni della Regione, sulla base dei dati disponibili, sono tenuti a impegnare la quota di gettito da assicurare a favore del bilancio statale e del bilancio regionale ai sensi del comma 11 e sono autorizzati ad accertare un'entrata corrispondente all'eventuale quota di minor gettito.
13. La Regione, per la finalità di cui all' articolo 10, comma 46, della legge regionale 15/2014 e per la finalità di cui al comma 11, può utilizzare i dati inviati anche in modo informale dal competente Ministero.
14. Il fondo di cui all' articolo 66, comma 1, della legge regionale 18/2015 a favore delle Unioni territoriali intercomunali è incrementato di 1 milione di euro.
15. Per la finalità prevista dal comma 14 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1830 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
16. Per la finalità di cui all' articolo 10, comma 28, della legge regionale 27/2014 , è stanziato a favore dei Comuni e delle Province l'ulteriore fondo di 2.792.169,10 euro suddiviso in due quote:
a) 50.000 euro per soddisfare le domande presentate tempestivamente dai Comuni a valere sul fondo di cui all' articolo 10, comma 28, della legge regionale 27/2014 e rimaste inevase per disguidi di protocollazione informatica;
b) 2.742.169,10 euro per soddisfare le domande presentate ai sensi del comma 18.
17. Il concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata ai sensi del comma 16 è determinato nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di contributo.
18. La domanda per accedere al contributo di cui al comma 16, lettera b), è presentata alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 settembre 2015, e contiene:
a) la richiesta espressa di voler beneficiare del contributo;
b) l'indicazione dell'ammontare complessivo delle penalità connesse all'estinzione anticipata del debito, comprovate da una simulazione di chiusura anticipata del mutuo fornita dall'istituto erogatore del mutuo stesso;
c) gli estremi dell'atto consiliare contenente la volontà di estinzione anticipata del debito;
d) la dichiarazione che la richiesta è formulata per operazioni di estinzione anticipata già attivate dalla data del 1° gennaio o che l'ente intende adottare entro l'anno 2015 e che le medesime operazioni non hanno già beneficiato del riparto di cui all'articolo 10, commi da 28 a 33, della legge regionale 27/2014 ;
e) la dichiarazione che l'ente non intende avvalersi, per la medesima fattispecie, dei benefici di cui all'articolo 14, commi da 33 a 37, della legge regionale 27/2014 .
19. Il contributo di cui al comma 16, lettera a), è concesso entro il 15 settembre 2015 e il contributo di cui al comma 16, lettera b), è concesso entro il 31 ottobre 2015. In caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario a valere sulla quota di cui al comma 16, lettera b), è ridotta in misura proporzionale.
20. L'erogazione è disposta in via posticipata, previa presentazione entro il 30 settembre 2016 degli oneri effettivamente sostenuti e della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta estinzione anticipata del debito.
21. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa di 2.792.169,10 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1856 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni e alle Province, a incremento del trasferimento per il minor gettito conseguente all'abrogazione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica di cui all' articolo 10, comma 20, della legge regionale 27/2014 , un fondo rispettivamente di 3.227.407,10 euro e di 4.692.592,90 euro, da ripartire con i criteri previsti dal medesimo articolo 10, comma 20, della legge regionale 27/2014 e da concedere ed erogare entro il 15 novembre 2015, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.
23. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 7.920.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1809 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, entro il 15 settembre 2015, a Province, Comuni e Comunità montane, a incremento del trasferimento per le funzioni conferite ai sensi della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), di cui all'articolo 10, commi 22 e 23, della legge regionale 27/2014 , i seguenti fondi:
a) 2 milioni di euro da ripartire in misura proporzionale al trasferimento di cui all' articolo 10, comma 22, della legge regionale 27/2014 ;
b) 7 milioni di euro da ripartire in misura proporzionale a quanto assegnato a ciascun ente ai sensi dell' articolo 10, comma 37, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).
25. Per gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 24 è autorizzata la spesa a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con riferimento al capitolo 1520, per 2 milioni di euro, e a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con riferimento al capitolo 1522, per 7 milioni di euro.
26.
Ai commi 40 e 41 dell' articolo 10 della legge regionale 27/2014 le parole << 500.000 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << 669.914,21 euro >>.

27. Per ridurre l'impatto negativo sul bilancio dei Comuni derivante dall'introduzione dell'Imposta municipale propria, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni che presentano un minor gettito IMU 2014, individuati con deliberazione della Giunta regionale n. 739 del 24 aprile 2015, un contributo una tantum di 500.000 euro a sollievo del minor gettito registrato nell'anno 2014 e nell'anno 2015.
28. Il fondo di cui al comma 27 è ripartito in misura proporzionale alla quota da assicurare ai bilanci comunali, individuata con la deliberazione indicata al comma 27, ed è concesso ed erogato in unica soluzione entro il 30 novembre 2015, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.
29. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1843 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Assegnazione straordinaria ai Comuni per sottogettito IMU>>.
30. Le risorse relative ai trasferimenti di cui di cui all'articolo 10, commi 36 e 37, della legge regionale 15/2014 , nonché le risorse relative ai trasferimenti di cui all'articolo 10, commi 7, lettera b), 10, lettera a), e 20 della legge regionale 27/2014 , se non già liquidate entro il 30 settembre 2015 in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dai soggetti beneficiari all'Ufficio regionale competente, sono liquidate d'ufficio entro il 15 novembre 2015, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.
31. Per concorrere al riequilibrio territoriale del recupero al bilancio statale del gettito dell'Imposta municipale propria 2014 dovuto dalla Regione per i Comuni ricadenti nel proprio territorio, la Regione assegna ai Comuni di cui al comma 32, un contributo una tantum, con le modalità di cui ai commi da 32 a 36.
32. Sono beneficiari del contributo di cui al comma 31 i Comuni la cui differenza fra il gettito dell'Imposta municipale propria 2014 e l'importo derivante dalla somma dell'Imposta comunale sugli immobili 2010 e del contributo ex ICI prima casa 2014 è superiore al 38,22 per cento del gettito IMU 2014 ad aliquota base, relativo agli immobili diversi dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
33. L'importo assegnato a ciascun Comune è pari all'importo della differenza determinata ai sensi del comma 32.
34. In caso di insufficienza di risorse, si procede assegnando a ciascun Comune due quote:
a) la prima quota pari all'intero importo determinato ai sensi del comma 32 fino alla concorrenza massima di 50.000 euro;
b) la seconda quota determinata ripartendo in modo proporzionale le risorse rimanenti del fondo con le somme assegnabili ai sensi del comma 32 e non già coperte con la prima quota fino ad un massimo di 170.000 euro.
35. Per il riparto di cui ai commi da 32 a 34 sono presi a riferimento i dati IMU 2014 e i dati ICI 2010 resi disponibili dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) e trasmessi a cura dell'ANCI del Friuli Venezia Giulia alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge e i dati del contributo ex ICI prima casa comunicati alla Regione dal competente Ministero nell'anno 2014.
36. L'assegnazione di cui al comma 31 è concessa ed erogata entro il 31 ottobre 2015, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.
37. Per la finalità prevista dal comma 31 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1888 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Assegnazione straordinaria ai Comuni per riequilibrio extragettito IMU 2014>>.
38. Per concorrere al riequilibrio territoriale del recupero al bilancio statale del gettito dell'Imposta municipale propria 2015 dovuto dalla Regione per i Comuni ricadenti nel proprio territorio, la Regione assegna ai Comuni di cui al comma 32, un contributo in misura pari a quanto assegnato a detti Comuni ai sensi dei commi da 33 a 35 e con le modalità di cui al comma 36.
39. Per la finalità prevista dal comma 38 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1884 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Assegnazione straordinaria ai Comuni per riequilibrio extragettito IMU 2015>>.
40. Al fine di assicurare la continuità dell'attività amministrativa e, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 5 della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro), l'Amministrazione regionale, sulla base di apposite convenzioni, è autorizzata a rimborsare alle Province, anche in misura forfetaria, gli oneri da queste sostenuti per la gestione e conduzione dei beni mobili e immobili trasferiti o messi a disposizione della Regione per l'esercizio delle funzioni ad essa trasferite, nelle more dell'eventuale subentro nei relativi contratti di gestione e conduzione.
41. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 40, relativamente agli oneri di parte corrente, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2015, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 1440 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Spese per rimborsi alle Province degli oneri sostenuti per la gestione e conduzione dei beni mobili-funzioni trasferite alla Regione di competenza del Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali>>.
42. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 40, relativamente agli oneri di parte corrente, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2015, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 1450 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Spese per rimborsi alle Province degli oneri sostenuti per la gestione e conduzione dei beni immobili-funzioni trasferite alla Regione di competenza del Servizio gestione patrimonio immobiliare>>.
43. In relazione a quanto previsto dal comma 40, l'importo complessivo dell'assegnazione spettante alle Province prevista dall' articolo 10, comma 25, della legge regionale 27/2014 , come modificato dall' articolo 35, comma 1, della legge regionale 13/2015 , si intende rideterminato in 4.179.428,30 euro, destinato:
a) per 3.851.780,30 euro in relazione a quanto previsto dall' articolo 10, comma 25, lettera a), della legge regionale 27/2014 , salvo conguaglio in base alle risultanze del piano di subentro di cui all' articolo 4 della legge regionale 13/2015 ;
b) per 327.648 euro in relazione a quanto previsto dall' articolo 10, comma 25, lettera b), della legge regionale 27/2014 , salvo conguaglio in base alle risultanze del piano di subentro di cui all' articolo 4 della legge regionale 13/2015 .
44. All'onere derivante dal disposto di cui ai commi 41 e 42 per l'anno 2015 si provvede per complessivi 300.000 euro con lo storno dall'unità di bilancio 9.1.1.1153 e dal capitolo 1771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 di cui alla tabella J approvata con il comma 68.
45. In seguito alla quantificazione degli oneri di cui al comma 40 sono disposti mediante aggiornamento del Programma operativo di gestione di cui all' articolo 28 della legge regionale 21/2007 gli storni tra i capitoli istituiti ai sensi dei commi 41 e 42 ed i capitoli operativi di ciascun centro di responsabilità amministrativa competente per la specifica spesa di gestione e conduzione.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio e in unica soluzione, entro il 15 ottobre 2015, al Comune di Zuglio un finanziamento straordinario di 7.000 euro, a titolo di incremento dell'assegnazione già attribuita nell'anno 2012 ai sensi dell'articolo 10, commi 27 e 28, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), in relazione al tardivo recepimento da parte dell'ISTAT della variazione territoriale della frazione di Fielis.
47. Entro il 31 dicembre 2016 il Comune di Zuglio trasmette alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali una certificazione attestante la destinazione della quota ricevuta ai sensi del comma 46 per spese d'investimento.
48. Per le finalità previste dal comma 46 è destinata la spesa di 7.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1901 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Finanziamento straordinario al Comune di Zuglio a titolo di incremento dell'assegnazione già attribuita nell'anno 2012, in relazione al tardivo recepimento da parte dell'ISTAT della variazione territoriale della frazione di Fielis>>.
49. Al fine di garantire la realizzazione dell'intervento già individuato nell'accordo quadro ASTER stipulato, in data 8 luglio 2008, tra la Regione e i Comuni dell'Associazione intercomunale "del Bacino del Cellina-Meduna", a seguito della restituzione del finanziamento regionale da parte del Comune capofila della disciolta Associazione intercomunale conseguente ai sopravvenuti vincoli di spesa derivanti dal patto di stabilità interno, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riassegnare il finanziamento a favore del Comune nel cui territorio deve realizzarsi l'intervento, per il medesimo importo restituito, previa conferma d'interesse comunicata da tale Comune alla Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
50. La Regione è autorizzata ad erogare il finanziamento al Comune riassegnatario a seguito di apposite richieste e certificazioni degli stati di avanzamento dell'intervento.
51. Il Comune beneficiario della riassegnazione di cui al comma 49 trasmette la rendicontazione del finanziamento regionale entro il 31 dicembre 2020.
52. Le entrate di cui al comma 49, previste in 1.200.000 euro, sono accertate e riscosse all'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo d'entrata 1844 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Restituzione del finanziamento regionale da parte del Comune capofila della disciolta Associazione intercomunale "del Bacino del Cellina-Meduna">>.
53. Per le finalità previste dal comma 49 è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1899 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Riassegnazione al Comune nel cui territorio si realizza l'intervento di cui all'accordo quadro ASTER stipulato in data 8 luglio 2008, tra la Regione e i Comuni dell' Associazione intercomunale "del Bacino del Cellina-Meduna">>.
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un finanziamento straordinario di 30.000 euro a favore dell'UNCEM per sostenere l'attività istituzionale collegata all'attuazione della legge regionale 26/2014 .
55. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'UNCEM presenta la domanda per accedere al finanziamento di cui al comma 54.
56. Il finanziamento è concesso entro il 31 ottobre 2015 ed erogato in via posticipata, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, previa rendicontazione delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, per le finalità di cui al comma 54, da presentarsi entro il 31 marzo 2017, consistente in una relazione dettagliata, corredata dell'elenco analitico delle spese suddette.
57. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2015, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1814 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Finanziamento straordinario all'UNCEM per il sostegno dell'attività istituzionale collegata all'attuazione della legge regionale 26/2014 >>.
58. Per l'anno 2015, ai fini dell'attribuzione delle somme di cui all' articolo 10, comma 35, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), si prende a riferimento l'assegnazione effettuata a titolo di trasferimento ordinario unitario previsto nell' articolo 10, comma 8, lettera a), della legge regionale 27/2014 .
59.
Alla lettera b) del comma 8 dell'articolo 10 della legge regionale 27/2014 le parole << agli articoli 5 e 7 >> sono sostituite dalle seguenti: << agli articoli 4 e 5 >>.

60.  
( ABROGATO )
(1)
61.  
( ABROGATO )
(2)
62.  
( ABROGATO )
(3)
63.
Al comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 18/2015 le parole << entro il 25 novembre >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 30 novembre >>.

64.
Al comma 7 dell'articolo 66 della legge regionale 18/2015 le parole << che hanno aderito ad un'Unione territoriale intercomunale entro il termine previsto nell' articolo 7, comma 1, della legge regionale 26/2014 , senza il ricorso all'attivazione della procedura di cui all'articolo 7, comma 2, ultimo periodo, della medesima legge regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << facenti parte di Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 26/2014 >>.

65.
Al comma 16 dell'articolo 66 della legge regionale 18/2015 le parole << entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 30 settembre 2015 >>.

66.
Al comma 20 dell'articolo 66 della legge regionale 18/2015 le parole << entro il 15 ottobre >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 31 ottobre >>.

67.
Al comma 55 dell'articolo 10 della legge regionale 15/2014 le parole << in data 31 luglio 2015 >> sono sostituite dalle seguenti: << in data 31 luglio 2016 >> e le parole << entro il 31 dicembre 2016 >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 31 dicembre 2017 >>.

68. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella J.
Note:
1Comma 60 abrogato da art. 24, comma 1, lettera d), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
2Comma 61 abrogato da art. 24, comma 1, lettera d), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
3Comma 62 abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 36, 38 bis, 39 e 40, L.R. 26/2014.