LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2

Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014.

TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/02/2015
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 12
 (Norma transitoria in materia di assegno vitalizio)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 trovano applicazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
2. A decorrere dalla medesima data prevista al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 3 bis, della legge regionale 38/1995 , e di cui all' articolo 7, comma 4, della legge regionale 13/2003 .