LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 19

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali.

TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/2015
Materia:
210.02 - Foreste
220.01 - Industria
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
220.03 - Artigianato
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
320.06 - Veterinaria
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.07 - Fonti energetiche

CAPO V
 MISURE PER I SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
Art. 24
 (Estensione dei termini di conclusione delle operazioni finanziate sul POR FESR ai procedimenti in corso)
1.
Le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2 bis, del decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238 (Regolamento per l'attuazione del programma operativo regionale (POR) FESR " Competitività regionale e occupazione 2007-2013 "), come sostituite dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Regione 9 giugno 2015, n. 114 (Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione del programma operativo regionale (POR) FESR " Competitività regionale e occupazione 2007-2013 "), si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 114/2015.

Art. 25
1.
Al comma 53 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), la parola << 2015 >> è sostituita dalla seguente: << 2016 >>.

Art. 26
1.
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è sostituita dalla seguente:
<<c) avvio del processo di fusione: pubblicazione, sul sito internet del Consorzio di sviluppo industriale interessato, della deliberazione del consiglio di amministrazione dalla quale risultino, sulla base della conforme deliberazione dell'assemblea, il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede dei consorzi partecipanti alla fusione;>>.

2. Rimangono fermi i termini stabiliti dall' articolo 63, comma 1, della legge regionale 3/2015 , secondo il quale le operazioni di cui all'articolo 62, comma 3, sono avviate dai Consorzi di sviluppo industriale entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 3/2015 e sono concluse non oltre i successivi diciotto mesi.
Art. 27
1. All' articolo 6 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << agglomerati industriali >> sono inserite le seguenti: << di competenza dei consorzi o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune di Cividale del Friuli >>;

b)
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
<<4 bis. In ordine agli interventi di cui al comma 2 esprime il proprio parere il Comitato di cui all' articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).
4 ter. Nelle more dell'attuazione delle operazioni di riordino di cui al titolo V, capo II, i contratti di cui al presente articolo sono stipulati anche negli agglomerati industriali di competenza dei Consorzi industriali di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale).>>.

Art. 28
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 3/2015 sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. L'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della sedia, di cui all'articolo 55, comma 1, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del sistema casa a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento del mobile e della sedia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).
2 ter. L'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale COMET, di cui all'articolo 55, comma 1, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster della metalmeccanica a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della meccanica, termoelettromeccanica, componentistica, materie plastiche e produzioni in metallo, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).>>.

Art. 29
1.
Dopo il comma 7 dell'articolo 58 della legge regionale 3/2015 è aggiunto il seguente:
<<7 bis. In ordine alle iniziative di cui al comma 3, limitatamente alle spese di cui al comma 4, lettera g), esprime il proprio parere l'organo di cui all' articolo 15 della legge regionale 26/2005 .>>.

Art. 30
1.
Dopo il comma 9 dell'articolo 62 della legge regionale 3/2015 è aggiunto il seguente:
<<9 bis. Nell'ambito delle modalità di cui al comma 5 i consorzi possono ricomprendere anche i soggetti gestori di servizi logistici insistenti in agglomerati industriali di competenza quali l'Interporto di Cervignano del Friuli S.p.A. e le Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A..>>.

Art. 31
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 98 della legge regionale 3/2015 è inserito il seguente:
<<1 bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 31 si applicano anche alle spese sostenute a partire dall'entrata in vigore della presente legge e precedentemente alla presentazione della domanda anche in relazione a cooperative costituite a partire dall'1 gennaio 2014.>>.

2.
Per le finalità previste dall' articolo 98, comma 1 bis, della legge regionale 3/2015 , come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.4.1.1025 e del capitolo 8050 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione << Incentivi per favorire la costituzione e I'avvio di nuove cooperative di lavoratori di imprese in crisi costituite a partire dall'1 gennaio 2014 >>.

3. All'onere previsto dal comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 1.4.1.1025 e del capitolo 8067 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.