LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 19

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali.

TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/2015
Materia:
210.02 - Foreste
220.01 - Industria
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
220.03 - Artigianato
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
320.06 - Veterinaria
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.07 - Fonti energetiche

CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGRICOLE
Art. 1
1. All' articolo 50 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 (Legge finanziaria 1996), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. L'Associazione beneficiaria è tenuta a mantenere una separata evidenza del finanziamento al fine di comprovarne la destinazione in conformità a quanto previsto ai sensi del comma 7.>>;

b)
il comma 11 è sostituito dal seguente:
<<11. L'Amministrazione regionale può in qualsiasi momento determinare, con decreto dell'Assessore competente, l'estinzione anche parziale del finanziamento. Il fondo è ricostituito dall'Associazione anche con proprie disponibilità finanziarie e, in caso di estinzione del finanziamento o di scioglimento dell'Associazione, è restituito all'Amministrazione regionale entro sei mesi dalla richiesta.>>;

c)
dopo il comma 11 è inserito il seguente:
<<11 bis. Il finanziamento è concesso a titolo di aiuto de minimis in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"; il livello dell'aiuto è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra gli interessi calcolati a tasso ordinario e gli interessi a tasso agevolato. A tale fine il tasso ordinario è determinato sulla base del tasso calcolato conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 14/6 IT del 19 gennaio 2008, mentre il tasso di attualizzazione è il tasso di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato secondo la medesima comunicazione della Commissione.>>.

Art. 2
1.
I commi da 17 a 25 dell' articolo 12 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), sono abrogati.

Art. 3
1. All' articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 22 è sostituito dal seguente:
<<22. La Direzione centrale competente in materia di risorse agricole è autorizzata a delegare ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38 ). Nel caso di procedimenti amministrativi svolti per conto dell'organismo pagatore, la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole delega ai CAA i relativi procedimenti nel rispetto delle procedure stabilite dal medesimo organismo.>>;

b)
dopo il comma 22 è inserito il seguente:
<<22.1. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 22, la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole stipula con i CAA apposite convenzioni nelle quali sono definite le modalità operative di gestione dei procedimenti e i criteri per il riconoscimento del rimborso per l'esercizio delle funzioni delegate.>>.

2. Agli oneri derivanti dalla ridefinizione normativa dell'articolo 8, commi 22 e 22.1, della legge regionale 1/2003 , come prevista dal comma 1, lettere a) e b), si provvede con le risorse all'uopo già destinate a valere sull'unità di bilancio 1.1.1.1009 con riferimento al capitolo 6332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 4
1. All' articolo 16 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Per agevolare la riduzione dell'esposizione debitoria delle imprese in difficoltà prevista nei piani di ristrutturazione di cui al comma 1 e funzionale alla realizzazione degli stessi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare la scadenza temporale delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati alle medesime imprese con le disponibilità della legge regionale 80/1982 o a rinunciare al loro rientro.
1 ter. La riduzione dell'esposizione debitoria delle imprese in difficoltà è realizzata tramite la rinuncia ai rientri delle quote di ammortamento di cui al comma 1 bis a favore dei settori di intervento e con le priorità individuati nell'ambito degli indirizzi di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 80/1982 , entro i limiti complessivi della remissione dei debiti aventi a oggetto il rimborso delle anticipazioni di cui alla legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), eventualmente disposta a favore del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo successivamente all'entrata in vigore del regime di aiuto di cui al comma 1 e comunque per un importo complessivo massimo pari a 5 milioni di euro.>>;

b)
al comma 2 le parole << di cui al comma 1 >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui ai commi 1 e 1 bis >>.

Art. 5
1. All' articolo 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 bis è sostituito dal seguente:
<<2 bis. I contributi previsti nel regolamento di cui al comma 2 possono essere concessi a sollievo di tutti i costi a carico del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura ivi comprese le imposte dirette e indirette non recuperabili e sotto forma di anticipazione dell'intera somma concessa, senza che trovi applicazione quanto disposto dall' articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>;

b)
il comma 2 ter è abrogato.

2. La disposizione di cui all' articolo 18, comma 2 bis, della legge regionale 26/2005 , come sostituito dal comma 1, lettera a), si applica anche ai contributi concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali l'erogazione non è avvenuta in misura completa.
3. In attuazione del principio di trasparenza, al Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).
Art. 6
1.
Al comma 40 dell'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), le parole << Agemont SpA >> sono sostituite dalle seguenti: << Friulmont S. Cons. a r.l. >>.

Art. 7
1.
Il comma 36 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è sostituito dal seguente:
<<36. Le funzioni del soppresso Ente utenti motori agricoli, trasferite alla Regione con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasferimento alla regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l' articolo 1-bis del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481 , convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 ), sono delegate ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) a decorrere dalla data di sottoscrizione delle convenzioni con i CAA medesimi con cui vengono definiti, in particolare:
a) le modalità operative nel rispetto del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica), e delle indicazioni impartite dalle competenti autorità;
b) i criteri per il riconoscimento del rimborso per l'esercizio delle funzioni delegate.>>.

2. In sede di prima applicazione dell' articolo 3, comma 36, della legge regionale 22/2010 , come sostituito dal comma 1, le disposizioni dallo stesso previste si applicano anche alle convenzioni stipulate con i CAA dall'1 gennaio 2015. Fino alla data di sottoscrizione delle convenzioni per l'anno 2015 con le modalità di cui all' articolo 3, comma 36, della legge regionale 22/2010 , come sostituito dal comma 1, conservano validità le convenzioni sottoscritte in applicazione della normativa previgente.
3. Agli oneri derivanti dalla ridefinizione normativa dell' articolo 3, comma 36, della legge regionale 22/2010 , come prevista dal comma 1, si provvede con le risorse all'uopo già destinate a valere sull'unità di bilancio 1.1.1.1001 con riferimento al capitolo 6236 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 8
1.
Dopo il comma 89 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è inserito il seguente:
<<89 bis. Il finanziamento di cui al comma 89 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e al regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".>>.

Art. 9
 (Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - disposizioni in materia di appalti pubblici)
1. Nell'attuazione delle operazioni finanziate dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito PSR 2014-2020, si applicano esclusivamente le procedure previste dalle disposizioni statali di recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.
2. Le stazioni appaltanti di cui all' articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nell'attuazione delle operazioni finanziate dal PSR 2014-2020, sono tenute a comunicare e restituire le economie contributive derivanti in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere.