Art. 45
(Norma transitoria per il finanziamento dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali)
1. I Comuni e le Unioni territoriali intercomunali beneficiano del riparto della quota del fondo ordinario e di perequazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 9 e, comunque, al termine della fase transitoria di finanziamento per l'accompagnamento al superamento del trasferimento basato sul criterio storico.
2.
Fino all'applicazione a regime del fondo ordinario e di perequazione e, comunque, per i primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni beneficiano annualmente del trasferimento a valere sul Fondo ordinario transitorio comunale che viene ripartito:
b) per la rimanente parte, definita quota di perequazione, in base ai criteri definiti con regolamento regionale che tengono conto delle caratteristiche demografiche, territoriali e socioeconomiche dell'ente, e laddove già determinata, della spesa standard e della capacità fiscale.
3. Nel primo anno di applicazione del sistema transitorio di finanziamento di cui al comma 2, la quota ordinaria è quantificata nella misura dell'85 per cento dello stanziamento del fondo ordinario transitorio, mentre il restante 15 per cento è destinato alla quota di perequazione. Negli anni successivi la quota ordinaria si riduce progressivamente ad incremento di quella di perequazione per accompagnare gli enti verso il nuovo sistema di riparto di cui all'articolo 15.
4. Fino all'applicazione a regime del fondo ordinario e di perequazione, le Unioni territoriali intercomunali beneficiano annualmente del trasferimento a valere sul fondo ordinario transitorio delle Unioni, che viene ripartito tenuto conto del trasferimento ordinario già spettante alle Comunità montane e in relazione alle funzioni comunali esercitate e gestite dall'Unione, nonché alle funzioni provinciali trasferite all'Unione territoriale intercomunale.
5. La quantificazione dello stanziamento del trasferimento ordinario transitorio dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali è determinata con legge finanziaria regionale, tenendo conto delle funzioni spettanti a ciascuna tipologia di ente locale.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 6, comma 8, lettera c), L. R. 33/2015
2Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 39, comma 1, L. R. 10/2016
3Integrata la disciplina della lettera b) del comma 2 da art. 8, comma 4, L. R. 9/2017
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 42, L. R. 20/2018
Art. 46
(Norma transitoria per l'incentivazione dell'attivazione della gestione delle funzioni comunali da parte dell'Unione territoriale intercomunale)
1.
L'Amministrazione regionale incentiva in via transitoria, a valere sulle risorse stanziate nelle leggi finanziarie dell'anno 2016 e dell'anno 2017, le Unioni territoriali intercomunali che attivano la gestione delle funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della
legge regionale 26/2014
, secondo la tempistica prevista dai commi seguenti. L'incentivazione transitoria è concessa ed erogata in unica soluzione entro il 30 settembre nell'anno 2016 e 30 aprile nell'anno 2017.
2. Ai fini del comma 1, l'assegnazione complessiva per ogni anno è determinata in relazione alla somma dei valori attribuiti a ogni funzione attivata, come quantificati nei commi da 3 a 9.
3. Per l'attivazione delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della legge regionale 26/2014, dall'1 luglio 2016 al 31 agosto 2016, spetta rispettivamente un'assegnazione di 60.000 euro, 50.000 euro, 40.000 euro e 30.000 euro.
4.
Per ogni funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettere da f) a i), della
legge regionale 26/2014
attivata dall'1 luglio 2016 al 31 agosto 2016 e aggiuntiva rispetto ad almeno due delle funzioni di cui alle lettere a), c), d) e m) del medesimo comma 1, spetta un'assegnazione di 10.000 euro.
5.
Per l'attivazione entro l'1 gennaio 2017 delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della
legge regionale 26/2014
, spetta rispettivamente un'assegnazione di 40.000 euro, 30.000 euro, 20.000 euro e 10.000 euro.
6.
Per ogni funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettere da f) a i), della
legge regionale 26/2014
attivata entro l'1 gennaio 2017 e aggiuntiva rispetto ad almeno tre delle funzioni di cui alle lettere a), c), d) e m) del medesimo comma 1, spetta un'assegnazione di 5.000 euro.
7.
Per l'attivazione della funzione opere pubbliche e procedure espropriative e della funzione servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione dall'1 luglio 2016 al 31 agosto 2016, spetta, per ognuna, un'assegnazione di 60.000 euro e per ognuna delle funzioni di cui ai numeri da 2) a 5) del
comma 1, lettera b), dell'articolo 27 della legge regionale 26/2014
spetta un'assegnazione di 10.000 euro.
8. Per l'attivazione entro l'1 gennaio 2017 della funzione opere pubbliche e procedure espropriative spetta un'assegnazione di 20.000 euro.
10. La Regione monitora l'attivazione e la gestione delle funzioni di cui al presente articolo attraverso la Piattaforma digitale dedicata.
11. Se a seguito del monitoraggio di cui al comma 10 risulta che la gestione della funzione non è effettivamente iniziata o è stata interrotta, l'incentivazione non è assegnata ovvero revocata.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 8, lettera d), L. R. 33/2015
2Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 8, lettera e), L. R. 33/2015
3Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 8, lettera f), L. R. 33/2015
4Parole sostituite al comma 7 da art. 6, comma 8, lettera g), L. R. 33/2015
5Parole soppresse al comma 3 da art. 37, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 3/2016
6Parole soppresse al comma 4 da art. 37, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016
7Parole soppresse al comma 7 da art. 37, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 3/2016
8Articolo sostituito da art. 37, comma 1, L. R. 10/2016
9Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 45, L. R. 14/2016
10Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 45, L. R. 14/2016
11Parole sostituite al comma 7 da art. 9, comma 45, L. R. 14/2016
Art. 47
(Norma transitoria in materia di entrate delle Province)
1. Le Province, fino al loro superamento, beneficiano di un trasferimento a valere sul fondo ordinario transitorio provinciale finalizzato ad assicurare la funzionalità della gestione e ripartito in proporzione alle assegnazioni concesse alle Province, nell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge, a titolo di trasferimento ordinario unitario, a titolo di assegnazione per il minor gettito conseguente all'abrogazione dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica e a titolo di trasferimento per le funzioni conferite. Lo stanziamento di bilancio è determinato tenendo conto delle funzioni delle Province e delle spese connesse al loro funzionamento.
2. Il trasferimento di cui al comma 1 è erogato in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dalle Province.
3. In relazione agli andamenti di finanza pubblica, la legge finanziaria regionale può subordinare l'erogazione del trasferimento di cui al comma 1 all'avvenuta approvazione dei documenti contabili fondamentali.
4.
Una quota dello stanziamento di cui al comma 1, quantificata annualmente con legge finanziaria regionale:
a) può essere finalizzata per interventi risanatori urgenti delle Province in condizioni strutturali che potrebbero portare al dissesto e per anticipazioni finanziarie, ai sensi degli articoli 31 e 32;
b) può essere finalizzata per il concorso agli oneri, non finanziabili con le normali risorse di bilancio, derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, nonché da interventi ritenuti urgenti.
5. Le opere delle Province possono essere finanziate con l'imposta di scopo di cui all'articolo 10.
6. Alle Province, fino al loro superamento, spettano le imposte, le tasse e le tariffe sui servizi di competenza.
Art. 49
(Norme transitorie in materia di coordinamento della finanza locale)
1. Le disposizioni contenute nel capo I del titolo III si applicano fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa in materia di pareggio di bilancio.
2. In sede di prima applicazione, per l'esercizio 2015, delle disposizioni di cui all'articolo 22, il triennio cui fare riferimento è relativo agli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013.
3.
Le spese di personale connesse alle convenzioni di cui all'
articolo 21 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1
(Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e alle associazioni intercomunali di cui all'articolo 22 della medesima legge regionale, nonché dell'
articolo 69, comma 1, lettera a), della legge regionale 26/2014
, sono valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti, salvo diverso accordo tra gli stessi da comunicare alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, in base ai rimborsi che l'ente eroga ad altri enti per l'utilizzo di dipendenti non inseriti nella sua pianta organica, nonché, viceversa, in base alle somme ricevute da altri enti per il personale incardinato nella pianta organica dell'ente che presta il personale.
Art. 51
(Norme transitorie in materia di revisione economico-finanziaria)
1. Gli enti locali adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del titolo III, capo II entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 27 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell'incarico dell'organo di revisione economico-finanziaria successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che sia istituito l'elenco regionale.
3.
Fino all'istituzione dell'elenco regionale di cui all'articolo 26:
a)
possono essere nominati revisori i soggetti iscritti nel registro dei Revisori legali di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della
direttiva 2006/43/CE
, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE
), nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) l'organo assembleare dell'ente locale provvede alla scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria mediante elezione, con voto limitato a due componenti in caso di collegio di revisori o a maggioranza assoluta dei membri in caso di revisore unico. Nel caso di collegio di revisori l'organo assembleare provvede, altresì, a nominare presidente uno dei tre componenti.
4. Le Province, fino al loro superamento, applicano, in materia di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria, le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 53
(Norme transitorie relative alle indennità degli amministratori locali)
1. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 41, comma 2, trova applicazione la disciplina vigente contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011 e successive modifiche e integrazioni.
1 bis. Nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 41, comma 2, i Consigli dei Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti possono deliberare di sostituire l'indennità di presenza per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari, prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011 e successive modifiche e integrazioni, con una indennità di funzione, a condizione che la spesa annuale sia inferiore alla spesa media annuale sostenuta per le medesime indennità di presenza nel triennio 2015/2017. Con deliberazione consiliare devono essere altresì previste le detrazioni dall'indennità di funzione in caso di non giustificata assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni.
2.
Fino all'elezione dei nuovi organi, effettuata per la prima volta in attuazione della
legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2
(Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'
articolo 4 della legge regionale 3/2012
concernente le centrali di committenza), per ciascuna Provincia, nei confronti degli amministratori provinciali continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 45, L. R. 20/2018
Art. 54
(Assunzioni nelle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale)
1.
In relazione all'esigenza di ricollocare il personale delle Province del Friuli Venezia Giulia e al fine di determinare le condizioni per l'attuazione del processo di riforma avviato con la
legge regionale 26/2014
, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale non possono bandire nuove procedure concorsuali o selettive pubbliche per assunzioni a tempo indeterminato a eccezione di quelle conseguenti alle previsioni dei fabbisogni occupazionali già approvate per l'anno 2015 alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale non attivano procedure di mobilità intercompartimentale; sono fatte salve le procedure già avviate con la pubblicazione del relativo avviso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 47, comma 1, L. R. 10/2016
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 48, comma 2, L. R. 10/2016
3Comma 1 interpretato da art. 10, comma 35, L. R. 14/2016
4Comma 2 interpretato da art. 10, comma 35, L. R. 14/2016