LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

CAPO II
 ADOZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI FONDAMENTALI
Art. 38
 (Termini di adozione dei documenti contabili fondamentali)
1. I Comuni e le Province fino al loro superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale.
2. Le Unioni territoriali intercomunali adottano i documenti contabili fondamentali entro quarantacinque giorni dall'adozione dei relativi documenti da parte dei Comuni facenti parte delle rispettive Unioni.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 3, L. R. 33/2015
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 26, comma 1, L. R. 9/2017
Art. 39
 (Comunicazione alla Regione dell'adozione dei documenti contabili fondamentali)
1. Gli enti locali informano la struttura regionale competente in materia di autonomie locali dell'avvenuta adozione del bilancio preventivo, del rendiconto della gestione e dell'accertamento degli equilibri di bilancio, entro cinque giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni, tramite la modalità informatica messa a disposizione degli enti locali della Regione.
2. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili entro la tempistica prevista dalla legge, entro i sette giorni successivi l'ente locale trasmette alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali una relazione in ordine alle motivazioni dell'inadempimento, evidenziando lo stato della procedura e la tempistica presunta di possibile adempimento.
3. La mancata trasmissione della relazione, nei modi e termini previsti al comma 2, può comportare l'avvio di verifica regionale ai sensi dell'articolo 35, comma 3, per accertare le motivazioni dell'inadempimento.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 15, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 40
 (Interventi sostitutivi in caso di mancata approvazione dei documenti contabili degli enti locali)
1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio del Comune o della Provincia deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta comunale o provinciale il relativo schema oppure qualora dalla relazione o dalle verifiche di cui all'articolo 39, commi 2 e 3, emerge l'impossibilità per l'organo esecutivo dell'ente locale di predisporlo entro i venti giorni successivi alla scadenza, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida con un termine non inferiore a sette giorni, nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.
2. Se il Consiglio comunale o provinciale non approva nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta o dal Commissario di cui al comma 1, verificata l'impossibilità dell'ente locale di adottarlo autonomamente in base alla relazione o alle verifiche di cui all'articolo 39, commi 2 e 3, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione.
3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali procede allo scioglimento del Consiglio, ai sensi dell' articolo 23 della legge regionale 23/1997 , e nomina il commissario per la gestione provvisoria dell'ente locale, il quale provvede all'adozione del bilancio.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche per l'approvazione del rendiconto di gestione e del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle Unioni territoriali intercomunali.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 29, L. R. 14/2016
2Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 29, L. R. 14/2016