LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

TITOLO III
 COORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE
Art. 18
 (Obblighi di finanza pubblica)
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 2 bis, in attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 2, il presente capo disciplina gli obblighi di finanza pubblica degli enti locali della Regione.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con deliberazione definisce i termini e le modalità per il rispetto degli obblighi di cui al comma 1.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 19
 (Definizione degli obblighi di finanza pubblica degli enti locali)
1. Gli enti locali sono tenuti ad assicurare:
a) l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 20;
b) la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21;
c) la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.
(7)
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 25/2015
2Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 13, L. R. 33/2015
3Comma 3 bis abrogato da art. 50, comma 3, L. R. 3/2016
4Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 12, comma 6, L. R. 37/2017
5Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 18, L. R. 44/2017
6Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
7Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 2, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 20
 (Equilibrio di bilancio)
1. L'equilibrio di bilancio è previsto e disciplinato dalla normativa statale.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 10 da art. 6, comma 2, L. R. 33/2015
2Integrata la disciplina del comma 11 da art. 6, comma 2, L. R. 33/2015
3Rubrica dell'articolo sostituita da art. 6, comma 14, lettera a), L. R. 33/2015
4Comma 1 sostituito da art. 6, comma 14, lettera b), L. R. 33/2015
5Comma 3 sostituito da art. 6, comma 14, lettera c), L. R. 33/2015
6Comma 4 abrogato da art. 6, comma 14, lettera d), L. R. 33/2015
7Comma 5 sostituito da art. 6, comma 14, lettera e), L. R. 33/2015
8Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 14, lettera f), L. R. 33/2015
9Parole sostituite al comma 7 da art. 6, comma 14, lettera g), L. R. 33/2015
10Comma 9 sostituito da art. 6, comma 14, lettera h), L. R. 33/2015
11Comma 9 bis aggiunto da art. 6, comma 14, lettera i), L. R. 33/2015
12Parole sostituite al comma 10 da art. 6, comma 14, lettera j), L. R. 33/2015
13Parole sostituite al comma 11 da art. 6, comma 14, lettera k), L. R. 33/2015
14Parole sostituite al comma 12 da art. 6, comma 14, lettera l), L. R. 33/2015
15Parole soppresse al comma 13 da art. 6, comma 14, lettera m), L. R. 33/2015
16Comma 14 abrogato da art. 6, comma 14, lettera n), L. R. 33/2015
17Parole sostituite al comma 15 da art. 6, comma 14, lettera o), L. R. 33/2015
18Parole aggiunte al comma 9 da art. 33, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 3/2016
19Parole sostituite al comma 15 da art. 33, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016
20Parole sostituite al comma 11 da art. 9, comma 19, L. R. 14/2016
21Comma 11 bis aggiunto da art. 9, comma 20, L. R. 14/2016
22Integrata la disciplina del comma 11 da art. 9, comma 21, L. R. 14/2016
23Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 27, L. R. 14/2016
24Parole aggiunte alla lettera a) del comma 5 da art. 9, comma 31, L. R. 14/2016
25Integrata la disciplina della lettera a) del comma 5 da art. 9, comma 32, L. R. 14/2016
26Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 24/2016
27Comma 5 ter aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 24/2016
28Comma 5 quater aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 24/2016
29Comma 2 abrogato da art. 10, comma 10, lettera a), L. R. 31/2017
30Lettera a) del comma 10 sostituita da art. 10, comma 10, lettera b), L. R. 31/2017
31Comma 11 ter aggiunto da art. 10, comma 10, lettera c), L. R. 31/2017
32Parole sostituite al comma 15 da art. 10, comma 10, lettera d), L. R. 31/2017
33Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 15, L. R. 31/2017
34Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 16, L. R. 31/2017
35Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 19, L. R. 44/2017
36Vedi la disciplina transitoria del comma 9, stabilita da art. 10, comma 27, L. R. 20/2018
37Comma 5 quater abrogato da art. 10, comma 50, L. R. 20/2018
38Parole soppresse alla lettera c) del comma 6 da art. 9, comma 5, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
39Parole sostituite al comma 9 da art. 9, comma 5, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
40Parole sostituite al comma 9 da art. 9, comma 5, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
41Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 15, L. R. 13/2019
42Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 4, L. R. 9/2020
43Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
44Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 1, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 21
 (Sostenibilità del debito)
1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli enti locali assicurano la sostenibilità del debito mantenendo il medesimo entro un valore soglia.
2. Il valore soglia è determinato quale rapporto percentuale fra la spesa per rimborso di prestiti e le entrate correnti, calcolato con i dati relativi al rendiconto di gestione e desunto dal "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all' articolo 18 bis del decreto legislativo 118/2011 .
3. Il valore soglia può essere differenziato per classe demografica.
4. La Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità del debito.
5. Gli enti locali che si collocano al di sopra del valore soglia di cui al comma 1 adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento.
6. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione il termine di cui al comma 5 è di sei anni.
7. Gli enti locali che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 possono incrementare il proprio debito fino al raggiungimento del valore soglia.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 15, L. R. 33/2015
2Integrata la disciplina della lettera c) del comma 3 da art. 9, comma 18, L. R. 14/2016
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 12/2018
4Integrata la disciplina della lettera c) del comma 3 da art. 4, comma 2, L. R. 12/2018
5Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 1, L. R. 9/2020
6Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 22
 (Sostenibilità della spesa di personale)
1. Gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia.
2. Il valore soglia è determinato quale rapporto percentuale tra la spesa di personale come definita al comma 1 e la media degli accertamenti riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.
3. Il valore soglia può essere differenziato per classi demografiche.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all' articolo 110 del decreto legislativo 267/2000 .
5. La Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità della spesa di personale.
6. La Giunta regionale, nella deliberazione di cui al comma 5, tiene conto, prevedendo opportuni correttivi al calcolo del valore soglia, delle specificità dei servizi erogati dagli enti locali del Friuli Venezia Giulia.
7. Gli enti locali che si collocano al di sopra del valore soglia di cui al comma 1 adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento.
8. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione il termine di cui al comma 7 è di sei anni.
9. Le Aziende per i servizi alla persona e le Aziende sanitarie, enti delegati alla realizzazione del Servizio sociale dei Comuni ai sensi della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), presso le quali sono costituite le piante organiche aggiuntive, osservano i limiti previsti dal comma 1, in relazione al personale riferito alla gestione del servizio sociale. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18, comma 2, sono definiti termini e modalità per tali enti.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 16, L. R. 33/2015
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 33, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 3/2016
3Parole soppresse al comma 1 da art. 33, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 3/2016
4Parole sostituite al comma 2 da art. 33, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 3/2016
5Comma 3 bis aggiunto da art. 33, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 3/2016
6Integrata la disciplina del comma 1 da art. 52, comma 7, L. R. 20/2016
7Integrata la disciplina del comma 1 da art. 10, comma 10, L. R. 24/2016
8Integrata la disciplina del comma 1 da art. 10, comma 26, L. R. 20/2018
9Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
10Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 6, L. R. 9/2020
11Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 22 bis
 (Monitoraggio regionale degli obblighi di finanza pubblica)
1. Per la verifica del rispetto degli obblighi di cui agli articoli 20, 21 e 22 e per l'acquisizione di elementi utili al Sistema regionale integrato sono previsti monitoraggi sui dati relativi ai bilanci di previsione ed ai rendiconti di gestione. Possono essere altresì effettuati monitoraggi infrannuali.
2. Il monitoraggio previsto in relazione all'articolo 22 ha, altresì, l'obiettivo di valutare gli effetti complessivi e di impatto in relazione alla spesa di personale degli enti locali sul Sistema integrato.
3. In relazione alle risultanze del monitoraggio di cui al comma 2, possono essere previste modifiche ai valori soglia, nonché al regime sanzionatorio previsto all'articolo 22 ter.
4. L'ufficio regionale competente definisce con provvedimento gli aspetti operativi connessi all'attività di monitoraggio e approva la relativa modulistica.
5. Per il monitoraggio degli adempimenti previsti dall'articolo 20 l'ufficio regionale competente si avvale dei dati relativi al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione inviati dagli enti locali alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP). Per il monitoraggio degli adempimenti previsti dagli articoli 21 e 22 l'ufficio regionale competente si avvale, oltre che dei dati inviati alla BDAP, anche di ulteriori informazioni che gli enti locali sono tenuti ad inviare alla Banca dati regionale, utilizzando specifica modulistica, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Per gli eventuali monitoraggi infrannuali i termini per l'invio dei dati sono stabiliti di volta in volta dall'ufficio regionale competente.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2Comma 1 sostituito da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
3Comma 5 sostituito da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
Art. 22 ter
 (Mancato rientro al di sotto dei valori soglia di riferimento)
1. Gli enti locali non possono contrarre nuovo debito se, decorso il termine previsto all'articolo 21, commi 5 e 6, non hanno ricondotto il parametro di sostenibilità entro il valore soglia di riferimento di cui all'articolo 21, comma 1.
2. Gli enti locali non possono assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale se, decorso il termine previsto all'articolo 22, commi 7 e 8, non hanno ricondotto il parametro di sostenibilità entro il valore soglia di riferimento di cui all'articolo 22, comma 1.
3. I divieti di cui ai commi 1 e 2 operano sino a quando l'ente non ha ricondotto i due parametri ivi previsti entro il valore soglia di riferimento.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
CAPO II
 DISCIPLINA IN MATERIA DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI
Art. 24
 (Disciplina in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali)
1. In materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali si applica la normativa statale, salvo quanto previsto dalla legge regionale.
Art. 25
 (Organo di revisione economico-finanziaria)
1. Per dare attuazione al principio di cui all'articolo 2, comma 2, l'organo di revisione economico-finanziaria collabora, in particolare, con gli organi di governo nell'attività di programmazione e controllo economico-finanziario per individuare e prevenire situazioni di criticità del sistema integrato Regione-Autonomie locali.
2. Nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, nelle Comunità di montagna e nella Comunità collinare del Friuli la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore.
3. Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro è previsto un collegio composto da tre componenti.
3 bis. Le Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli possono avvalersi dell’organo di revisione economico-finanziaria di uno dei Comuni aderenti alla Comunità.
3 ter. Le Comunità si avvalgono dell'organo di revisione economico-finanziaria di uno dei Comuni aderenti alla Comunità.
4.  
( ABROGATO )
4 bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziaria uno dei componenti svolge le funzioni di presidente del collegio.
4 ter. Il presidente del collegio è nominato dall'organo assembleare dell'ente locale scegliendolo tra i componenti, a eccezione del revisore non esperto, come individuato dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 26, comma 3.
5.  
( ABROGATO )
(7)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 9/2017
2Parole sostituite al comma 3 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 9/2017
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 11, lettera a), L. R. 31/2017
4Parole aggiunte al comma 3 da art. 10, comma 11, lettera b), L. R. 31/2017
5Comma 4 bis aggiunto da art. 10, comma 11, lettera c), L. R. 31/2017
6Comma 4 ter aggiunto da art. 10, comma 11, lettera c), L. R. 31/2017
7Comma 5 abrogato da art. 10, comma 11, lettera d), L. R. 31/2017
8Parole soppresse al comma 2 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
9Parole sostituite al comma 3 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
10Comma 3 bis aggiunto da art. 29, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019
11Comma 4 abrogato da art. 29, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019
12Comma 4 ter sostituito da art. 10, comma 31, L. R. 13/2019
13Parole sostituite al comma 2 da art. 55, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
14Parole sostituite al comma 3 da art. 55, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
15Parole sostituite al comma 3 bis da art. 55, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
16Comma 3 ter aggiunto da art. 55, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
Art. 26
 (Elenco regionale dei revisori)
1. E' istituito presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, di seguito denominato elenco regionale. Tale elenco è gestito con modalità telematiche.
2. Sono iscritti nell'elenco regionale, a domanda, i soggetti residenti in Friuli Venezia Giulia inseriti nel registro dei revisori legali o iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in possesso di crediti formativi.
3. Con regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Regione è determinata l'articolazione dell'elenco regionale, di cui al comma 2, in base alla tipologia di enti e fasce demografiche, al numero di incarichi di revisore svolti presso gli enti locali e al numero di anni d’iscrizione nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
4. Con il regolamento di cui al comma 3 sono definite, in particolare, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale e le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco regionale.
5. Le modalità di attribuzione dei crediti formativi ai fini dell'iscrizione nell'elenco ai sensi del comma 2 sono definite in accordo con l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali e gli Ordini professionali competenti.
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 6, comma 8, lettera b), L. R. 33/2015
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 10, comma 7, lettera a), L. R. 24/2016
3Comma 4 sostituito da art. 10, comma 7, lettera b), L. R. 24/2016
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 32, lettera a), L. R. 13/2019
5Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 32, lettera b), L. R. 13/2019
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 12, L. R. 15/2020
Art. 27
 (Scelta dei revisori e durata dell'incarico)
1. I revisori sono individuati all'interno dell'elenco di cui all'articolo 26 mediante procedura telematica.
2. L'ente locale comunica la scadenza dell'incarico dell'organo di revisione economico-finanziaria e il compenso spettante alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, nonché mediante pubblicazione nell'Albo online del proprio sito istituzionale, almeno due mesi prima della scadenza medesima. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, l'ente locale ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.
2 bis. L'organo monocratico di revisione economico-finanziaria in scadenza può comunicare formalmente all'ente locale la propria disponibilità a svolgere un ulteriore incarico triennale e, di un tanto, l'ente locale informa la struttura regionale competente in materia di autonomie locali contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2.
3. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26 presentano domanda per poter svolgere l'incarico di revisore economico-finanziario alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.
4. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, una rosa di tre nomi in caso di revisore unico o di nove in caso di collegio, tra i nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3. Il sorteggio deve rispettare le quote di genere, con almeno la presenza di un terzo per genere. Nel caso di collegio, il sorteggio deve assicurare la presenza di un terzo di revisori non esperti, come individuati dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 26, comma 3. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali interessati affinché provvedano alla scelta del revisore e al conferimento dell'incarico.
4.1. Nell'ipotesi di cui al comma 2 bis, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, tra i nominativi che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3, una rosa di due nomi a cui è aggiunto di diritto l'organo di revisione in scadenza. La composizione finale della rosa di tre nominativi deve assicurare il rispetto delle quote di genere, con almeno la presenza di un terzo per genere. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali interessati affinché provvedano alla nomina del revisore e al conferimento dell'incarico, nonché ai professionisti sorteggiati e alle categorie professionali.
4 bis. Qualora risulti pervenuta una sola domanda, in caso di revisore unico, e solo tre domande, in caso di collegio, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali comunica direttamente all'ente locale i nominativi pervenuti.
5. L'organo assembleare dell'ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina l'organo di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti individuati ai sensi dei commi 4 e 4.1 e gli conferisce l’incarico; nel caso di collegio, la nomina avviene con voto limitato a due componenti e la scelta deve rispettare le quote di genere, nonché garantire la presenza di un revisore non esperto. Qualora l'ente locale verificasse la sussistenza di incompatibilità a ricoprire l'incarico di revisore di uno o più soggetti sorteggiati, ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali che provvede a integrare, mediante sorteggio, la rosa dei nomi.
6.  
( ABROGATO )
(6)
7. Qualora l'ente non provveda al conferimento dell'incarico ai sensi del comma 5, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida all'ente locale a provvedere entro venti giorni, affida l'incarico di revisione economico-finanziaria con proprio decreto.
8. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei revisori entro venti giorni dall'avvenuta esecutività del provvedimento di affidamento dell'incarico.
8 bis. Con decreto del direttore competente in materia di finanza locale possono essere apportati correttivi all'algoritmo di estrazione a sorte dei revisori iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 26 per attribuire maggiori probabilità di sorteggio a coloro che non sono mai stati estratti.
9. L'organo di revisione economico-finanziaria dura in carica tre anni e può svolgere due incarichi triennali consecutivi presso lo stesso ente locale. Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico. In caso di sostituzione di un singolo componente dell'organo collegiale, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero organo.
9 bis. Il venir meno del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché il verificarsi delle condizioni di cui all' articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comportano la cancellazione dall'elenco regionale e determinano la decadenza dagli eventuali incarichi in corso.
9 ter. L'ufficio regionale, sulla base della comunicazione da parte degli Uffici ministeriali competenti e degli Ordini della cancellazione del soggetto dal registro dei revisori legali o dall'Ordine, nonché della comunicazione del verificarsi delle condizioni di cui all' articolo 248 del decreto legislativo 267/2000 , ne prende atto e dichiara la decadenza del revisore dallo svolgimento delle funzioni, con effetto immediato, dandone comunicazione anche all'ente locale presso il quale il medesimo svolge l'incarico.
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 10, comma 8, L. R. 24/2016
2Comma 9 bis aggiunto da art. 10, comma 13, L. R. 31/2017
3Comma 9 ter aggiunto da art. 10, comma 13, L. R. 31/2017
4Parole soppresse al comma 3 da art. 9, comma 7, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5Parole aggiunte al comma 5 da art. 9, comma 7, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6Comma 6 abrogato da art. 9, comma 7, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7Parole sostituite al comma 7 da art. 9, comma 7, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8Parole aggiunte al comma 4 da art. 10, comma 33, lettera a), L. R. 13/2019
9Parole aggiunte al comma 5 da art. 10, comma 33, lettera b), L. R. 13/2019
10Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. R. 9/2020
11Integrata la disciplina del comma 9 da art. 9, comma 4, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
12Integrata la disciplina del comma 4 da art. 9, comma 5, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
13Comma 2 sostituito da art. 56, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
14Comma 2 bis aggiunto da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
15Comma 4 .1 aggiunto da art. 56, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
16Comma 8 bis aggiunto da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
17Parole sostituite al comma 9 da art. 56, comma 1, lettera e), L. R. 6/2021
18Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 9, lettera a), L. R. 13/2021
19Parole soppresse al comma 5 da art. 9, comma 9, lettera a), L. R. 13/2021
Art. 27 bis
 (Limiti all'affidamento di incarichi)
1. Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non più di due nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti o nelle Comunità di montagna e nella Comunità collinare e non più di due nei Comuni aventi un organo di revisione collegiale. Il revisore non esperto può assumere un unico incarico nei Comuni aventi un organo di revisione collegiale.
1.1. I revisori che hanno raggiunto il numero massimo di incarichi per fasce di enti locali di cui al comma 1 non possono presentare la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore negli enti locali appartenenti alle medesime fasce, a eccezione di coloro i cui incarichi scadono entro sessanta giorni dalla data di apertura dell'avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore.
1 bis. Nei limiti all'affidamento di incarichi di cui al comma 1, non rileva l'attività di revisione svolta a favore:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
c) della Comunità, della Comunità di montagna e della Comunità collinare dall'organo di revisione economico-finanziaria di uno dei Comuni aderenti, ai sensi dell'articolo 25, commi 3 bis e 3 ter.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 9, L. R. 24/2016
2Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, L. R. 9/2017
3Comma 1 bis aggiunto da art. 29, comma 2, L. R. 9/2019
4Comma 1 sostituito da art. 9, comma 5, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5Comma 1 bis sostituito da art. 9, comma 5, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6Parole sostituite al comma 1 da art. 56, comma 2, lettera a), L. R. 6/2021
7Comma 1 .1 aggiunto da art. 56, comma 2, lettera b), L. R. 6/2021
8Lettera a) del comma 1 bis abrogata da art. 9, comma 9, lettera b), numero 1), L. R. 13/2021
9Lettera b) del comma 1 bis abrogata da art. 9, comma 9, lettera b), numero 1), L. R. 13/2021
10Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 bis da art. 9, comma 9, lettera b), numero 2), L. R. 13/2021
11Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 6/2023
Art. 28
 (Valutazioni dell'organo di revisione sulla stabilità finanziaria)
1. L'organo di revisione economico-finanziaria redige il documento di sintesi degli indicatori di stabilità finanziaria di cui all'articolo 30, comma 3, da allegare alla relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione di cui all' articolo 239 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, al fine di evidenziare la situazione economico-finanziaria dell'ente locale.
2. La relazione, con riferimento al documento di sintesi di cui al comma 1, rappresenta la situazione dell'ente locale e, in caso di riscontro negativo di uno o più indicatori, fornisce per ciascuno di essi le motivazioni del risultato e indica le misure necessarie per il rientro nei valori di stabilità.
3. Le valutazioni dell'organo di revisione economico-finanziaria sono trasmesse al rappresentante legale dell'ente locale e alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali che, sulla base di esse, può:
a) richiedere un esame suppletivo allo stesso organo di revisione, per suggerire ulteriori misure correttive all'ente locale;
b) nominare uno o più esperti per aiutare gli uffici a superare le criticità evidenziate ed evitare ricadute negative sull'intero sistema degli enti locali.
4. Con riferimento alla situazione dell'ente rispetto agli indicatori del documento di sintesi di cui al comma 1, la legge regionale, coerentemente con gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria regionale, prevede interventi di premialità o sanzioni.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 8, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 6/2023
3Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 1, L. R. 6/2023
4Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 1, L. R. 6/2023
Art. 29
 (Compenso dei revisori)
1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, è stabilito il compenso annuo spettante ai revisori, tenuto conto:
a) della tipologia di ente;
b) della classe demografica di appartenenza;
c) di specifici indicatori economico-finanziari;
d) della tipologia di organo, monocratico o collegiale;
e)   ( ABROGATA )
1 bis.  
( ABROGATO )
2. Il compenso di cui al presente articolo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall'organo di revisione economico-finanziaria.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 14, lettera a), L. R. 31/2017
2Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 10, comma 14, lettera b), L. R. 31/2017
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 44, L. R. 45/2017
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 42, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5Comma 1 bis aggiunto da art. 29, comma 3, L. R. 9/2019
6Comma 1 bis abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
CAPO III
 DISCIPLINA DELLE CONDIZIONI STRUTTURALI DEGLI ENTI LOCALI
Art. 30
 (Condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali)
1. Per garantire l'equilibrio complessivo del sistema finanziario e assicurarne la sana gestione economico-finanziaria sono individuate le condizioni strutturali di gestione dei bilanci degli enti locali rilevabili mediante indicatori significativi.
2.  
( ABROGATO )
(3)
3. Con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti con cadenza triennale:
a) gli indicatori di stabilità finanziaria;
b) lo schema di documento di sintesi degli indicatori di cui alla lettera a).
4.  
( ABROGATO )
(7)
Note:
1Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 38, comma 1, L. R. 20/2016
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3Comma 2 abrogato da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4Comma 3 sostituito da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
5Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 6/2023
6Comma 3 sostituito da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 6/2023
7Comma 4 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 6/2023
Art. 31
 (Monitoraggio delle condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali)
1. Le condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali, individuate ai sensi dell'articolo 30, sono soggette al monitoraggio annuale da parte della struttura regionale competente in materia di autonomie locali.
1 bis.  
( ABROGATO )
1 ter.  
( ABROGATO )
1 quater. Gli enti locali che inviano i flussi informativi relativi al rendiconto di gestione alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) oltre i termini fissati dalla normativa statale, non possono accedere alla procedura prevista dall' articolo 17, comma 1, della legge regionale 18/2015 , fino a quando non abbiano adempiuto.
2.  
( ABROGATO )
(3)
3.  
( ABROGATO )
3 bis. La disciplina definita con il regolamento regionale di cui all'articolo 30, comma 3, è sperimentale per il primo triennio di applicazione.
4.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 39, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016
2Comma 1 ter aggiunto da art. 39, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016
3Comma 2 abrogato da art. 39, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
4Comma 3 bis aggiunto da art. 9, comma 20, L. R. 44/2017
5Comma 1 quater aggiunto da art. 9, comma 21, L. R. 44/2017
6Vedi la disciplina transitoria del comma 1 quater, stabilita da art. 9, comma 22, L. R. 44/2017
7Comma 1 quater sostituito da art. 4, comma 4, L. R. 12/2018
8Comma 1 bis abrogato da art. 9, comma 9, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
9Comma 1 ter abrogato da art. 9, comma 9, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
10Comma 1 quater sostituito da art. 9, comma 11, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
11Vedi la disciplina transitoria del comma 1 quater, stabilita da art. 9, comma 26, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
12Comma 1 quater interpretato da art. 9, comma 1, L. R. 16/2019
13Derogata la disciplina del comma 1 quater da art. 9, comma 7, L. R. 16/2019 , per l'anno 2019.
14Comma 1 quater sostituito da art. 9, comma 4, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
15Rubrica dell'articolo sostituita da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
16Comma 3 abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
17Parole soppresse al comma 3 bis da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
18Comma 4 abrogato da art. 10, comma 1, lettera d), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
19Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 12, L. R. 22/2020
20Vedi la disciplina transitoria del comma 1 quater, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
21Vedi la disciplina transitoria del comma 1 quater, stabilita da art. 9, comma 1, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 32
 (Funzioni regionali in materia di enti locali deficitari, in condizioni di squilibrio e modalità di esercizio da parte della Regione)
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono:
a) individuati gli uffici regionali competenti per le attività previste nell'articolo 31;
b) definite le ulteriori modalità per l'esercizio delle funzioni previste nell'articolo 31.
2. La Regione contribuisce al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui alla normativa statale vigente.
3. Ai fini di cui al comma 2, con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti:
a) i criteri per l'accesso al fondo per il risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, le modalità di riparto, la tempistica e le modalità di restituzione a favore del bilancio regionale;
b) le modalità di certificazione annuale dei risultati conseguiti e dei controlli da parte della Regione;
c) gli ulteriori vincoli contabili di gestione del bilancio, ai quali l'ente beneficiario si impegna a sottostare per la durata definita dalla Giunta regionale stessa.
(1)
4. Con deliberazione della Giunta regionale è costituito un Comitato tecnico per gli adempimenti connessi alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, composto da funzionari regionali e degli enti locali, nonché da rappresentanti dell'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali. Tale Comitato è deputato a effettuare controlli sulle condizioni di enti strutturalmente deficitari o ad emettere pareri o svolgere istruttorie per l'attuazione delle procedure relative al riequilibrio finanziario pluriennale e al dissesto degli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera a) del comma 3 da art. 6, comma 11, L. R. 33/2015
Art. 33
 (Coordinamento normativo in materia di enti deficitari o dissestati)
1. Le disposizioni riguardanti gli enti locali deficitari o dissestati contenute negli articoli da 242 a 269 del decreto legislativo 267/2000 , che prevedono l'esercizio di funzioni amministrative in capo a organi statali, si applicano nella Regione Friuli Venezia Giulia in conformità a quanto previsto dall' articolo 27, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).
1 bis. Ferme restando le disposizioni statali in materia di enti locali deficitari o dissestati di cui al titolo VIII del decreto legislativo 267/2000 , con legge regionale sono definite le procedure connesse al dissesto finanziario degli enti locali, all'attività dell'organo di liquidazione, all'acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento, alle disposizioni concernenti il bilancio stabilmente riequilibrato, alle condizioni e ai limiti conseguenti al risanamento.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 57, comma 1, L. R. 6/2021