Art. 13
(Risorse finanziarie a favore degli enti locali)
1. Per assicurare la certezza delle entrate derivate degli enti locali e la realizzazione di strategie di sviluppo dei territori, il bilancio di previsione finanziario annuale con valenza pluriennale della Regione quantifica, in base all'andamento del gettito delle compartecipazioni ai tributi erariali riferito al triennio precedente, alle prospettive di sviluppo della finanza pubblica, le risorse da garantire, per il finanziamento dei fondi previsti nell'articolo 14, per ciascun anno del primo triennio considerato, con scorrimento annuale con riferimento all'ultimo anno del triennio, fermo restando l'ammontare già determinato per i primi due anni.
2. L'ammontare della quota annuale spettante agli enti locali, ai sensi del comma 1, non può essere inferiore al 13,21 per cento delle entrate regionali derivanti da compartecipazione ai tributi erariali, preventivate nella legge finanziaria regionale dell'anno precedente al triennio da finanziarie al netto delle entrate destinate alle misure di concorso alla finanza pubblica e di quelle relative alla contabilizzazione dei rimborsi in conto fiscale e alle compensazioni d'imposta.
3 bis.
Dalla percentuale di cui al comma 2 è trattenuta la quota di compartecipazione degli enti locali, per l'alimentazione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 46, commi 2 bis e 2 ter, della
legge regionale 26/2014
.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 13, L. R. 44/2017
2Derogata la disciplina del comma 4 da art. 10, comma 82, L. R. 45/2017
3Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 31/2018
4Comma 4 abrogato da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 14
(Tipologia di fondi a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali)
1.
La Regione, per le finalità di cui all'articolo 11 e per l'attuazione del federalismo fiscale, concorre prioritariamente al finanziamento delle Unioni territoriali intercomunali, di cui all'
articolo 5 della legge regionale 26/2014
, con assegnazioni destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate. La Regione concorre, altresì, al finanziamento dei Comuni e delle Province fino al loro superamento.
2. Per il concorso nelle spese di funzionamento e di gestione dei servizi è istituito il fondo ordinario e di perequazione per i Comuni e per le Unioni territoriali intercomunali, assegnato d'ufficio e senza vincolo di destinazione, con le modalità definite dall'articolo 17.
3. Il fondo di cui al comma 2 è suddiviso in due quote, una per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione delle risorse, l'altra per finalità specifiche consolidate.
4. La Regione stanzia annualmente con legge finanziaria un fondo per sostenere e promuovere i percorsi per individuare le fusioni tra Comuni, definendo la tempistica e le modalità di presentazione della domanda, da parte degli enti interessati, contenente le proposte di utilizzo delle risorse.
5. Le proposte di utilizzo di cui al comma 4 riguardano l'attività per studi di fattibilità, comunicazione e promozione del referendum per sensibilizzare le comunità locali in ordine ai vantaggi della fusione in vista della costituzione nel nuovo ente locale.
6.
La Giunta regionale delibera il riparto e prenota le risorse, individuando:
a)
i percorsi di fusione ammissibili, in relazione alle risorse disponibili e alle richieste pervenute, dando priorità ai progetti di fusione contenuti nel Programma annuale delle fusioni di Comuni, previsto nell'
articolo 8, comma 1, della legge regionale 26/2014
;
b) l'ammontare dell'incentivo relativo a ciascun percorso, che non può essere superiore a 200.000 euro;
c) gli interventi da realizzare;
d) la tempistica di rendicontazione dell'incentivo.
7. In caso di esito positivo del referendum gli interventi infrastrutturali individuati nello studio di fattibilità come essenziali e urgenti per il funzionale avvio del nuovo ente locale sono valutati ai fini dell'Intesa per lo sviluppo prevista nell'articolo 7, comma 2.
9.
Per le spese d'investimento è istituito:
a) a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, il fondo ordinario per gli investimenti relativo, in particolare, a interventi di manutenzione del patrimonio, assegnato d’ufficio, in quote, da ripartire in base a indicatori che prendono a riferimento la dimensione territoriale, le strutture e le infrastrutture stradali, ambientali e di carattere sociale ed educativo presenti sul territorio;
b)
( ABROGATA )
11. La legge finanziaria regionale stanzia un fondo, di importo non superiore all'1 per cento della quota per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione di cui al comma 3, per la valorizzazione delle buone pratiche dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, nonché per supportare interventi risanatori urgenti per i Comuni e per anticipazioni finanziarie, ai sensi degli articoli 31 e 32.
12. La legge finanziaria regionale può stanziare un fondo, di importo non superiore allo 0,20 per cento della quota per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione di cui al comma 3, per il concorso agli oneri dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, verificatisi nell'anno di stanziamento delle relative risorse o nell'ultimo trimestre dell'anno precedente, non finanziabili con le normali risorse di bilancio. Il riparto del fondo così costituito è assegnato con deliberazione della Giunta regionale, in base ai criteri definiti con regolamento.
13. Nessun trasferimento di parte corrente può essere attribuito dalla Regione agli enti locali, ad eccezione delle risorse di cui ai commi 2, 4, 8, 11 e 12 e di cui all'articolo 47 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3.
Note:
1Comma 9 bis aggiunto da art. 6, comma 8, lettera a), L. R. 33/2015
2Parole aggiunte alla lettera b) del comma 9 da art. 94, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 1, L. R. 25/2016
4Integrata la disciplina del comma 2 da art. 8, comma 4, L. R. 9/2017
5Comma 9 ter aggiunto da art. 9, comma 16, L. R. 44/2017
6Vedi la disciplina transitoria del comma 9 ter, stabilita da art. 9, comma 17, L. R. 44/2017
7Parole soppresse al comma 12 da art. 10, comma 40, L. R. 45/2017
8Parole aggiunte al comma 12 da art. 10, comma 40, L. R. 45/2017
9Integrata la disciplina del comma 12 da art. 10, comma 28, L. R. 20/2018
10Parole aggiunte al comma 12 da art. 10, comma 29, L. R. 20/2018
11Parole soppresse al comma 12 da art. 10, comma 29, L. R. 20/2018
12Integrata la disciplina della lettera a) del comma 9 da art. 10, comma 33, L. R. 20/2018
13Parole soppresse alla lettera a) del comma 9 da art. 9, comma 3, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
14Integrata la disciplina del comma 12 da art. 9, comma 25, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
15Lettera b) del comma 9 sostituita da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018
16Parole aggiunte al comma 10 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018
17Comma 10 bis aggiunto da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018
18Comma 10 ter aggiunto da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018
19Comma 9 ter abrogato da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
20Integrata la disciplina del comma 12 da art. 9, comma 15, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
21Lettera b) del comma 9 abrogata da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
22Comma 10 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
23Comma 10 bis abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
24Comma 10 ter abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
25Parole soppresse alla lettera a) del comma 9 da art. 28, comma 1, L. R. 8/2022
26Comma 9 bis abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 6/2023
Art. 16
( ABROGATO )
Note:
1Comma 8 sostituito da art. 17, comma 6, lettera a), L. R. 26/2015
2Parole sostituite al comma 16 da art. 17, comma 6, lettera b), L. R. 26/2015
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 75, L. R. 34/2015
4Parole sostituite al comma 8 da art. 9, comma 23, L. R. 14/2016
5Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 24, L. R. 14/2016
6Comma 16 interpretato da art. 9, comma 25, L. R. 14/2016
7Parole aggiunte alla lettera g) del comma 7 da art. 9, comma 26, lettera a), L. R. 14/2016
8Comma 16 bis aggiunto da art. 9, comma 26, lettera b), L. R. 14/2016
9Comma 16 ter aggiunto da art. 9, comma 26, lettera b), L. R. 14/2016
10Comma 11 interpretato da art. 1, comma 5, L. R. 24/2016
11Comma 14 interpretato da art. 1, comma 5, L. R. 24/2016
12Comma 16 interpretato da art. 1, comma 5, L. R. 24/2016
13Articolo abrogato da art. 13, comma 13, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.