Art. 1
(Oggetto)
2. I principi e le disposizioni della presente legge, in coordinamento con l'assetto della finanza regionale, concorrono alla realizzazione del funzionamento del Sistema integrato, di cui all'Accordo tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia firmato il 25 febbraio 2019, cui sono parte, oltre all'ente Regione, gli enti locali situati sul suo territorio e i rispettivi enti strumentali e organismi interni.
3. Le norme della presente legge non possono essere modificate o integrate se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 19/2019
Art. 2
(Principi)
1.
Le disposizioni della presente legge e della successiva normativa di attuazione e integrazione:
a)
si conformano ai principi di federalismo, di perequazione e di responsabilità di cui all'
articolo 119 della Costituzione
, nonché ai principi di trasparenza e di buon andamento della pubblica amministrazione;
b)
( ABROGATA )
2. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia concorrono con la Regione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di leale collaborazione e di coordinamento previsti dalla legislazione statale, dagli Accordi per la regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione e nel rispetto degli obblighi europei.
2 bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, spetta alla Regione definire con legge di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche.
2 ter. Gli enti locali della Regione assicurano la razionalizzazione e il contenimento della spesa nell'ambito del concorso finanziario di cui al comma 2 bis, nonché attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 e delle misure previste dalla legislazione statale espressamente recepite dalle leggi regionali.
2 quater. La misura del concorso finanziario di cui al comma 2 bis può essere aggiornata in esito alla revisione, tramite Accordo, delle relazioni finanziarie fra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia.
3. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia si avvalgono anche della leva tributaria per favorire la competitività del territorio e sviluppare il benessere equo e sostenibile delle comunità locali.
4. La Regione, nell'ambito delle competenze statutarie in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative norme di attuazione, garantisce l'unitarietà del sistema della finanza pubblica locale e favorisce la semplificazione delle relazioni istituzionali e quella amministrativa tra gli enti locali, la Regione e lo Stato.
5. L'attuazione della presente legge è realizzata dal sistema integrato Regione-Autonomie locali con metodo trasparente, condiviso e partecipato.
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 1, comma 2, L. R. 19/2019
2Comma 2 sostituito da art. 1, comma 3, L. R. 19/2019
3Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 4, L. R. 19/2019
4Comma 2 ter aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
5Comma 2 quater aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 4
(Armonizzazione dei bilanci)
2.
Ai fini di cui al comma 1 la Regione, per il tramite della struttura regionale competente in materia di autonomie locali:
a) assicura l'applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci, assumendo il ruolo di coordinamento e impulso per la corretta applicazione delle disposizioni medesime, anche con il coinvolgimento degli enti locali;
b) promuove iniziative permanenti, sia formative che di accompagnamento, per creare e consolidare le migliori condizioni possibili per l'applicazione della nuova disciplina;
c) si pone come interlocutore e garante, nei confronti dello Stato, dell'attuazione dei sistemi contabili armonizzati, anche al fine di ricercare soluzioni legate a specificità e peculiarità, derivanti dai rapporti finanziari tra la Regione e gli enti locali del suo territorio.