LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 6
 (Competenze della Regione per la valorizzazione dell'autonomia degli enti locali, della competitività e attrattività dei territori e del benessere equo e sostenibile delle comunità locali)
1. La Regione, in armonia con le previsioni dell' articolo 119 della Costituzione , e in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale e dell' articolo 9 del decreto legislativo 9/1997 , disciplina la materia della finanza federale degli enti locali, valorizzando l'autonomia finanziaria degli stessi, nonché garantendo la responsabilizzazione di tutti i livelli di governo, l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti.
2. La Regione, in attuazione della previsione di cui al comma 1, definisce il sistema dei trasferimenti regionali di parte corrente agli enti locali funzionale a:
1) stimolare i Comuni a gestire funzioni e servizi con modalità organizzative sovracomunali che garantiscano economie di scala e di raggio di azione e favoriscano una ottimale erogazione di servizi;
2) favorire le scelte tributarie degli enti locali idonee a sviluppare la competitività e l'attrattività dei territori e il benessere equo e sostenibile delle comunità locali in osservanza del principio di cui all'articolo 2, comma 3;
3) sostenere la fusione dei Comuni.
3. La Regione prevede fattispecie di trasferimenti di parte corrente a destinazione vincolata agli enti locali solo nelle ipotesi in cui tali interventi rispondono a interessi primari dell'intera comunità regionale o a obiettivi di riequilibrio territoriale non realizzabili con i meccanismi ordinari.
4. Per favorire e valorizzare la funzionale gestione delle risorse da parte degli enti locali, la Regione individua una serie di strumenti per rilevare le condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali a cui può collegare meccanismi premiali o sanzionatori.