LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 30/07/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 5
 (L'autonomia finanziaria degli enti locali)
1. I Comuni dispongono di autonomia finanziaria di entrata e di spesa, in armonia con l' articolo 119 della Costituzione , nell'ambito della normativa statale e regionale vigente, nel rispetto dei principi federali di equilibrio del sistema integrato Regione-Autonomie locali, di responsabilità e di perequazione.
2. Le Province dispongono di autonomia finanziaria, analoga a quella prevista per i Comuni ai sensi del comma 1.
3.  
( ABROGATO )
(3)
4. L'autonomia finanziaria degli enti locali deve essere compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 7/2026
2Parole soppresse al comma 2 da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 7/2026
3Comma 3 abrogato da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 7/2026