LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 35
 (Andamento e monitoraggio della finanza pubblica locale)
1. La Regione assicura a favore degli enti locali il supporto alla corretta programmazione e gestione delle risorse pubbliche per individuare carenze e prevenire criticità nell'interesse del Sistema integrato.
2. La Regione favorisce una cultura di attento e costante controllo degli equilibri finanziari, di condivisione delle buone pratiche e di valorizzazione dei territori, per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte del Sistema integrato.
3. Ai sensi di quanto previsto al comma 1, la Regione effettua un monitoraggio dei conti pubblici, anche tramite l'attività di cui all'articolo 31, comma 1, allo scopo di valutare la sostenibilità del Sistema integrato.
4. Per le attività previste ai commi da 1 a 3 la Regione può avvalersi del contributo dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali.
5. La Giunta regionale può definire con deliberazione ambiti specifici di monitoraggio, nonché le modalità di attuazione del medesimo, anche mediante tecniche di campionamento.
6. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali, con cadenza periodica, sull'andamento e sugli esiti dei monitoraggi della finanza pubblica locale del Sistema integrato.
Note:
1Articolo sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.