Art. 30
(Condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali)
1. Per garantire l'equilibrio complessivo del sistema finanziario e assicurarne la sana gestione economico-finanziaria sono individuate le condizioni strutturali di gestione dei bilanci degli enti locali rilevabili mediante indicatori significativi.
3.
Con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti con cadenza triennale:
a)
gli indicatori di stabilità finanziaria;
b)
lo schema di documento di sintesi degli indicatori di cui alla lettera a).
Note:
1Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 38, comma 1, L. R. 20/2016
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3Comma 2 abrogato da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4Comma 3 sostituito da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
5Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 6/2023
6Comma 3 sostituito da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 6/2023
7Comma 4 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 6/2023