LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 29
 (Compenso dei revisori)
1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, è stabilito il compenso annuo spettante ai revisori, tenuto conto:
a) della tipologia di ente;
b) della classe demografica di appartenenza;
c) di specifici indicatori economico-finanziari;
d) della tipologia di organo, monocratico o collegiale;
e)   ( ABROGATA )
1 bis.  
( ABROGATO )
2. Il compenso di cui al presente articolo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall'organo di revisione economico-finanziaria.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 14, lettera a), L. R. 31/2017
2Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 10, comma 14, lettera b), L. R. 31/2017
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 44, L. R. 45/2017
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 42, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5Comma 1 bis aggiunto da art. 29, comma 3, L. R. 9/2019
6Comma 1 bis abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.