Art. 26
(Elenco regionale dei revisori)
1. E' istituito presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, di seguito denominato elenco regionale. Tale elenco è gestito con modalità telematiche.
2. Sono iscritti nell'elenco regionale, a domanda, i soggetti residenti in Friuli Venezia Giulia inseriti nel registro dei revisori legali o iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in possesso di crediti formativi.
3. Con regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Regione è determinata l'articolazione dell'elenco regionale, di cui al comma 2, in base alla tipologia di enti e fasce demografiche, al numero di incarichi di revisore svolti presso gli enti locali e al numero di anni d’iscrizione nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
4. Con il regolamento di cui al comma 3 sono definite, in particolare, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale e le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco regionale.
5. Le modalità di attribuzione dei crediti formativi ai fini dell'iscrizione nell'elenco ai sensi del comma 2 sono definite in accordo con l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali e gli Ordini professionali competenti.
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 6, comma 8, lettera b), L. R. 33/2015
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 10, comma 7, lettera a), L. R. 24/2016
3Comma 4 sostituito da art. 10, comma 7, lettera b), L. R. 24/2016
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 32, lettera a), L. R. 13/2019
5Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 32, lettera b), L. R. 13/2019
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 12, L. R. 15/2020