Art. 21
(Sostenibilità del debito)
2.
Il valore soglia è determinato quale rapporto percentuale fra la spesa per rimborso di prestiti e le entrate correnti, calcolato con i dati relativi al rendiconto di gestione e desunto dal "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'
articolo 18 bis del decreto legislativo 118/2011
.
3. Il valore soglia può essere differenziato per classe demografica.
4. La Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità del debito.
5. Gli enti locali che si collocano al di sopra del valore soglia di cui al comma 1 adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento.
6. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione il termine di cui al comma 5 è di sei anni.
7. Gli enti locali che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 possono incrementare il proprio debito fino al raggiungimento del valore soglia.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 15, L. R. 33/2015
2Integrata la disciplina della lettera c) del comma 3 da art. 9, comma 18, L. R. 14/2016
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 12/2018
4Integrata la disciplina della lettera c) del comma 3 da art. 4, comma 2, L. R. 12/2018
5Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 1, L. R. 9/2020
6Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.