Art. 19
(Definizione degli obblighi di finanza pubblica degli enti locali)
1.
Gli enti locali sono tenuti ad assicurare:
a) l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 20;
b) la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21;
c) la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 25/2015
2Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 13, L. R. 33/2015
3Comma 3 bis abrogato da art. 50, comma 3, L. R. 3/2016
4Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 12, comma 6, L. R. 37/2017
5Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 18, L. R. 44/2017
6Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
7Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 2, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
8In via di prima applicazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, alle Comunità di cui alla L.R. 21/2019, costituite entro il 31 dicembre 2021, non si applica la previsione di cui all'articolo 22 ter, comma 2, della presente legge, fino alla verifica dei modelli a rendiconto relativi all'esercizio 2027, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, c. 10, L.R. 18/2025.