LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 14
 (Tipologia di fondi a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali)
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 11 e per l'attuazione del federalismo fiscale, concorre prioritariamente al finanziamento delle Unioni territoriali intercomunali, di cui all' articolo 5 della legge regionale 26/2014 , con assegnazioni destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate. La Regione concorre, altresì, al finanziamento dei Comuni e delle Province fino al loro superamento.
2. Per il concorso nelle spese di funzionamento e di gestione dei servizi è istituito il fondo ordinario e di perequazione per i Comuni e per le Unioni territoriali intercomunali, assegnato d'ufficio e senza vincolo di destinazione, con le modalità definite dall'articolo 17.
3. Il fondo di cui al comma 2 è suddiviso in due quote, una per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione delle risorse, l'altra per finalità specifiche consolidate.
4. La Regione stanzia annualmente con legge finanziaria un fondo per sostenere e promuovere i percorsi per individuare le fusioni tra Comuni, definendo la tempistica e le modalità di presentazione della domanda, da parte degli enti interessati, contenente le proposte di utilizzo delle risorse.
5. Le proposte di utilizzo di cui al comma 4 riguardano l'attività per studi di fattibilità, comunicazione e promozione del referendum per sensibilizzare le comunità locali in ordine ai vantaggi della fusione in vista della costituzione nel nuovo ente locale.
6. La Giunta regionale delibera il riparto e prenota le risorse, individuando:
a) i percorsi di fusione ammissibili, in relazione alle risorse disponibili e alle richieste pervenute, dando priorità ai progetti di fusione contenuti nel Programma annuale delle fusioni di Comuni, previsto nell' articolo 8, comma 1, della legge regionale 26/2014 ;
b) l'ammontare dell'incentivo relativo a ciascun percorso, che non può essere superiore a 200.000 euro;
c) gli interventi da realizzare;
d) la tempistica di rendicontazione dell'incentivo.
7. In caso di esito positivo del referendum gli interventi infrastrutturali individuati nello studio di fattibilità come essenziali e urgenti per il funzionale avvio del nuovo ente locale sono valutati ai fini dell'Intesa per lo sviluppo prevista nell'articolo 7, comma 2.
8. Il riassetto conseguente alla fusione di Comuni è sostenuto con il fondo per i Comuni risultanti da fusione, previsto dall' articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014 .
9. Per le spese d'investimento è istituito:
a) a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, il fondo ordinario per gli investimenti relativo, in particolare, a interventi di manutenzione del patrimonio, assegnato d’ufficio, in quote, da ripartire in base a indicatori che prendono a riferimento la dimensione territoriale, le strutture e le infrastrutture stradali, ambientali e di carattere sociale ed educativo presenti sul territorio;
b)   ( ABROGATA )
9 bis.  
( ABROGATO )
9 ter.  
( ABROGATO )
10.  
( ABROGATO )
10 bis.  
( ABROGATO )
10 ter.  
( ABROGATO )
11. La legge finanziaria regionale stanzia un fondo, di importo non superiore all'1 per cento della quota per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione di cui al comma 3, per la valorizzazione delle buone pratiche dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, nonché per supportare interventi risanatori urgenti per i Comuni e per anticipazioni finanziarie, ai sensi degli articoli 31 e 32.
12. La legge finanziaria regionale può stanziare un fondo, di importo non superiore allo 0,20 per cento della quota per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione di cui al comma 3, per il concorso agli oneri dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, verificatisi nell'anno di stanziamento delle relative risorse o nell'ultimo trimestre dell'anno precedente, non finanziabili con le normali risorse di bilancio. Il riparto del fondo così costituito è assegnato con deliberazione della Giunta regionale, in base ai criteri definiti con regolamento.
13. Nessun trasferimento di parte corrente può essere attribuito dalla Regione agli enti locali, ad eccezione delle risorse di cui ai commi 2, 4, 8, 11 e 12 e di cui all'articolo 47 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3.
Note:
1Comma 9 bis aggiunto da art. 6, comma 8, lettera a), L. R. 33/2015
2Parole aggiunte alla lettera b) del comma 9 da art. 94, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 1, L. R. 25/2016
4Integrata la disciplina del comma 2 da art. 8, comma 4, L. R. 9/2017
5Comma 9 ter aggiunto da art. 9, comma 16, L. R. 44/2017
6Vedi la disciplina transitoria del comma 9 ter, stabilita da art. 9, comma 17, L. R. 44/2017
7Parole soppresse al comma 12 da art. 10, comma 40, L. R. 45/2017
8Parole aggiunte al comma 12 da art. 10, comma 40, L. R. 45/2017
9Integrata la disciplina del comma 12 da art. 10, comma 28, L. R. 20/2018
10Parole aggiunte al comma 12 da art. 10, comma 29, L. R. 20/2018
11Parole soppresse al comma 12 da art. 10, comma 29, L. R. 20/2018
12Integrata la disciplina della lettera a) del comma 9 da art. 10, comma 33, L. R. 20/2018
13Parole soppresse alla lettera a) del comma 9 da art. 9, comma 3, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
14Integrata la disciplina del comma 12 da art. 9, comma 25, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
15Lettera b) del comma 9 sostituita da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018
16Parole aggiunte al comma 10 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018
17Comma 10 bis aggiunto da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018
18Comma 10 ter aggiunto da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018
19Comma 9 ter abrogato da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
20Integrata la disciplina del comma 12 da art. 9, comma 15, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
21Lettera b) del comma 9 abrogata da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
22Comma 10 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
23Comma 10 bis abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
24Comma 10 ter abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
25Parole soppresse alla lettera a) del comma 9 da art. 28, comma 1, L. R. 8/2022
26Comma 9 bis abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 6/2023