LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 10/03/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 10
 (Imposte locali di carattere speciale)
1. La legge regionale organica di cui all'articolo 9, nell'ambito dei tributi propri, individua anche le imposte locali di carattere speciale, il cui gettito è vincolato al finanziamento di specifici interventi.
2. Fino alla disciplina regionale di cui all'articolo 9 trovano applicazione la normativa statale sull'imposta di scopo e le disposizioni del presente articolo sull'imposta di soggiorno.
3. Per garantire al turista elevati standard dei servizi senza aumentare i costi a carico della cittadinanza residente, i Comuni possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.
4.  
( ABROGATO )
(9)
5. La misura dell'imposta di cui al comma 3 è fissata secondo criteri di gradualità in relazione alla tipologia ovvero all'ubicazione delle strutture ricettive, da un minimo di 0,5 euro a un massimo di 5 euro per pernottamento; la misura minima dell'imposta è pari a 0,3 euro per le strutture ricettive all'aria aperta.
6. Il gettito dell'imposta è destinato, nella misura massima del 50 per cento, al finanziamento di investimenti o servizi finalizzati a migliorare l'offerta turistica; la rimanente quota non utilizzata è destinata al finanziamento di attività di promozione dell'offerta turistica dei territori, in coerenza con il Piano turistico regionale, previa intesa con PromoTurismoFVG e, nei casi in cui il gettito annuo sia superiore a 100.000 euro, anche con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate.
6 bis.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
8. I Comuni, con proprio regolamento, da adottare nella ambito della potestà regolamentare prevista dall' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, stabiliscono la misura e le modalità del versamento dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, il controllo e l'accertamento dell'imposta, la riscossione coattiva e i rimborsi. Con proprio provvedimento tali soggetti motivano l'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni rese dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari di strutture ricettive. Con il medesimo regolamento gli enti suddetti possono disporre ulteriori modalità applicative del tributo, prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie, o per strutture ricettive per aree o per determinati periodi di tempo.
8 bis. In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto gestore della struttura ricettiva in qualità di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, in applicazione di quanto previso dall' articolo 4, comma 1 ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), si applica la sanzione amministrativa di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 14, comma 2, L. R. 20/2015
2Comma 3 sostituito da art. 14, comma 3, L. R. 20/2015
3Articolo sostituito da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 94, comma 3, L. R. 21/2016
5Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 13, L. R. 44/2017
6Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 14, L. R. 44/2017
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 12/2018
8Parole soppresse al comma 3 da art. 10, comma 20, lettera a), L. R. 13/2019
9Comma 4 abrogato da art. 10, comma 20, lettera b), L. R. 13/2019
10Comma 6 bis aggiunto da art. 10, comma 20, lettera c), L. R. 13/2019
11Parole soppresse al comma 8 da art. 10, comma 20, lettera d), L. R. 13/2019
12Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 1, L. R. 9/2020
13Comma 8 bis aggiunto da art. 48, comma 1, L. R. 6/2021
14Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 25, L. R. 16/2021
15Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 2, L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
16Parole soppresse al comma 3 da art. 145, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
17Parole sostituite al comma 5 da art. 145, comma 1, lettera b), L. R. 17/2025
18Parole soppresse al comma 5 da art. 145, comma 1, lettera b), L. R. 17/2025
19Comma 6 sostituito da art. 145, comma 1, lettera c), L. R. 17/2025
20Comma 6 bis abrogato da art. 145, comma 1, lettera d), L. R. 17/2025
21Comma 7 abrogato da art. 145, comma 1, lettera e), L. R. 17/2025
22Parole sostituite al comma 8 da art. 145, comma 1, lettera f), L. R. 17/2025
23Parole soppresse al comma 8 bis da art. 145, comma 1, lettera g), L. R. 17/2025