LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 9
 (Le entrate tributarie degli enti locali previste con legge regionale)
1. La Regione definisce con una legge organica le entrate tributarie locali per assicurare l'attuazione del federalismo fiscale e per valorizzare la potenzialità e la competitività delle comunità locali dell'intero sistema regionale.
2. La legge di cui al comma 1 disciplina:
a) tributi propri spettanti agli enti locali;
b) compartecipazioni a tributi regionali spettanti agli enti locali;
c) addizionali sulle basi imponibili dei tributi regionali spettanti agli enti locali;
d) criteri, modalità e limiti di applicazione dei tributi propri, delle compartecipazioni e delle addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali, rimettendone agli stessi la disciplina, nel caso in cui il gettito relativo agli stessi spetti alla Regione, ai sensi dell'articolo 51, commi secondo e terzo, dello Statuto speciale.
3. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato e in armonia con il sistema tributario statale, con riferimento alle materie rientranti nella potestà legislativa spettante alla Regione, la legge regionale di cui al comma 1, che istituisce nuovi tributi locali, può consentire agli enti locali, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, di modificarne le aliquote, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e definire, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.
4. La legge di cui al comma 1:
a) prevede a quali condizioni sia possibile, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, adottare provvedimenti di riduzione delle aliquote e tariffe valevoli per l'anno stesso, garantendo comunque la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
b) prevede strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto e di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributi.
5. Nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità, nel caso in cui la Regione fiscalizzi trasferimenti spettanti agli enti locali, sostituendoli con compartecipazioni e addizionali su tributi regionali o tributi propri istituiti con legge regionale, le eventuali variazioni negative di gettito prodotte sono a carico dell'ente locale e non possono essere compensate da specifiche assegnazioni integrative regionali.