LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 8
 (La finanza federale degli enti locali. L'autonomia impositiva per la valorizzazione della competitività dei territori)
1. Gli enti locali hanno potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, in relazione alle rispettive competenze.
2. A tal fine gli enti locali disciplinano con regolamento le proprie entrate nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla legge in relazione a ciascun tributo.
3. I Comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale utilizzano gli indirizzi generali inseriti nel Piano dell'Unione, di cui all' articolo 17, comma 1, della legge regionale 26/2014 , per l'armonizzazione delle politiche tributarie.
4. L'autonomia finanziaria di entrata degli enti locali è fondata su risorse proprie e, per interventi specifici e finalità perequative, su risorse trasferite. La finanza federale degli enti locali è costituita da:
a) tributi propri, istituiti con legge statale o regionale;
b) addizionali e compartecipazioni a tributi erariali e addizionali e compartecipazioni ai tributi regionali;
c) trasferimenti regionali ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 12;
d) trasferimenti erariali ai sensi dell' articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9/1997 ;
e) trasferimenti dell'Unione europea;
f) altre entrate.
5. I trasferimenti regionali di cui al comma 4, lettera c), integrano le entrate tributarie e le altre entrate proprie degli enti locali per garantire il funzionamento e tutte le attività istituzionali degli enti medesimi, nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità, ai sensi dell' articolo 119 della Costituzione .
5 bis. I Comuni assicurano alle Unioni territoriali intercomunali di cui fanno parte, costituite ai sensi della legge regionale 26/2014 , le risorse finanziarie necessarie per le funzioni comunali esercitate o gestite dall'ente sovracomunale nonché in base agli accordi per la regolazione dei rapporti finanziari tra le Unioni territoriali intercomunali a seguito di modifiche territoriali, ovvero quelle organizzative connesse al riassetto istituzionale di funzioni, in aggiunta alle risorse finanziarie assegnate direttamente dalla Regione alle Unioni stesse.
5 ter. Ai fini dei trasferimenti finanziari regionali le modifiche territoriali o organizzative connesse al riassetto istituzionale di funzioni delle Unioni territoriali intercomunali sono prese in considerazione a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo. Le Unioni coinvolte regolano direttamente tra loro, con i Comuni interessati ed eventuali enti terzi le conseguenze finanziarie, informando la struttura regionale competente in materia di autonomie locali.
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 24/2016
2Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 9, comma 15, lettera a), L. R. 44/2017
3Comma 5 ter aggiunto da art. 9, comma 15, lettera b), L. R. 44/2017
4Comma 5 bis interpretato da art. 4, comma 23, L. R. 12/2018