LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 44
 (Norme transitorie in materia di bilanci delle Unioni territoriali intercomunali per l'anno 2015)
1. Per l'anno 2015, le Unioni territoriali intercomunali adottano il bilancio entro il 30 novembre.
2. Attesa la natura del primo bilancio delle Unioni territoriali intercomunali ai sensi della legge regionale 26/2014 , per l'anno 2015 si prescinde dal parere di cui all' articolo 13, comma 11, della legge regionale 26/2014 .
3. A eccezione dei casi previsti negli articoli 39, comma 1, e 40, comma 5, della legge regionale 26/2014 , il primo bilancio pluriennale delle Unioni territoriali intercomunali è adottato dall'anno 2016.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 63, L. R. 20/2015