LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 39
 (Comunicazione alla Regione dell'adozione dei documenti contabili fondamentali)
1. Gli enti locali informano la struttura regionale competente in materia di autonomie locali dell'avvenuta adozione del bilancio preventivo, del rendiconto della gestione e dell'accertamento degli equilibri di bilancio, entro cinque giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni, tramite la modalità informatica messa a disposizione degli enti locali della Regione.
2. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili entro la tempistica prevista dalla legge, entro i sette giorni successivi l'ente locale trasmette alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali una relazione in ordine alle motivazioni dell'inadempimento, evidenziando lo stato della procedura e la tempistica presunta di possibile adempimento.
3. La mancata trasmissione della relazione, nei modi e termini previsti al comma 2, può comportare l'avvio di verifica regionale ai sensi dell'articolo 35, comma 3, per accertare le motivazioni dell'inadempimento.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 15, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.