LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 38
 (Termini di adozione dei documenti contabili fondamentali)
1. I Comuni e le Province fino al loro superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale.
2. Le Unioni territoriali intercomunali adottano i documenti contabili fondamentali entro quarantacinque giorni dall'adozione dei relativi documenti da parte dei Comuni facenti parte delle rispettive Unioni.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 3, L. R. 33/2015
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 26, comma 1, L. R. 9/2017